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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3372/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (padre)

La controversia

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto dell’11 gennaio 2009, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva disposto l’affidamento della minore al Comune di residenza, mantenendone il collocamento presso la madre, prevedendo supporto psicologico per la minore, demandando all’ente affidatario la regolamentazione degli incontri con il padre e impartendo ulteriori prescrizioni ai genitori. La madre e il padre proposero rispettivamente reclamo principale e incidentale; la Corte d’appello di Milano, con decreto depositato il 23 gennaio 2020, li rigettò entrambi. La madre ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità del decreto per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.: contestava che il rigetto del suo reclamo fosse fondato su una consulenza tecnica d’ufficio svolta circa sei anni prima nel giudizio di separazione, a suo dire ormai non attuale e peraltro favorevole all’affidamento esclusivo a lei. Deduceva inoltre che l’eteroaffidamento era stato disposto senza indicazioni tecniche qualificate e aggiornate, che la valutazione negativa relativa al padre — descritto come affetto da problemi psichici e dipendenza da alcol — non avrebbe dovuto essere estesa alla madre e che i servizi sociali non avevano mai contestato l’idoneità dell’affidamento esclusivo materno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza esaminare nel merito l’unico motivo. Ha rilevato che il decreto della Corte d’appello, pronunciato sul reclamo contro misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; in assenza di notificazione dell’atto su istanza di parte, si applica però il termine lungo semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento, ossia dal deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione del deposito. Poiché il decreto era stato pubblicato il 23 gennaio 2020 e il ricorso notificato l’11 gennaio 2021, l’impugnazione era tardiva, a prescindere dalla dedotta tardività della comunicazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il padre non ha presentato controricorso. La Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di processo riguardante minori esente dal contributo unificato, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    In tema di termini processuali, anche il ricorso straordinario per cassazione, in assenza di notifica su istanza di parte dell’atto impugnato, deve essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento, e cioè dal deposito dello stesso presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciato, e non dalla comunicazione dell’avvenuto deposito, che costituisce un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione.

    In assenza di notificazione dell’atto impugnato su istanza di parte, il termine lungo per proporre ricorso straordinario per cassazione è quello semestrale dell’art. 327 c.p.c. e decorre dalla pubblicazione del provvedimento, coincidente con il deposito in cancelleria, non dalla successiva comunicazione.

  • artt. 330, 333 e 336 c.c.

    Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha infatti affermato che il decreto pronunciato dalla Corte d’appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni ex artt. 330,333 e 336 c.c., è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus.

    I decreti della Corte d’appello sul reclamo contro provvedimenti del Tribunale per i minorenni adottati ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. sono ricorribili in via straordinaria per cassazione quando hanno carattere decisorio e definitivo, incidendo su diritti personalissimi, pur restando modificabili o revocabili al sopravvenire di nuove circostanze.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato che il processo, riguardante minori, è esente dal contributo unificato, non si deve dare applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

    Nel processo riguardante minori, esente dal contributo unificato secondo quanto rilevato dalla Corte, non si applica l’ulteriore contributo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

    In caso di diffusione della decisione, devono essere omesse le generalità delle parti e degli altri soggetti menzionati.

Massime di principio

  • In assenza di notificazione su istanza di parte del provvedimento impugnato, il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo semestrale dell’art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione del provvedimento, identificata con il deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione del deposito.
  • I decreti della Corte d’appello pronunciati sul reclamo contro provvedimenti del Tribunale per i minorenni adottati ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione quando sono decisori e definitivi, in quanto incidono su diritti personalissimi, anche se modificabili o revocabili per sopravvenienza di nuove circostanze.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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