Cassazione Civile, Sentenza n. 3303/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Ufficio contestava la deducibilità di una minusvalenza derivante dalla cessione di azioni di Actaris s.p.a. ritenuta operazione antieconomica; la deducibilità di costi non di competenza; spese difettose quanto a inerentà; sopravvenienze attive relative a royalties e costi di assistenza tecnica non contabilizzate; il recupero a tassazione di differenze di cambio ai fini IRAP; la mancata fatturazione ai fini IVA per le cessioni di azioni (Opale s.r.l. e Actaris s.p.a.); nonché sanzioni e interessi. In corso di causa vi furono acquiescenze e rinunce parziali su alcuni rilievi (IRAP e parte delle sanzioni IVA). La CTP di Parma annullò parzialmente l'avviso su alcune spese ritenute deducibili e confermò il resto; la CTR confermò in gran parte la pronuncia di primo grado e la legittimità dell'avviso impugnato.
La decisione
La Cassazione ha prima respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso: la notifica della sentenza d'appello presso difensore nominato in Milano era nulla perché la società aveva eletto domicilio in Parma, quindi il termine 'breve' non era decorso e il ricorso è ammissibile. Sul merito della motivazione la Corte ha ritenuto che la CTR avesse fornito motivazione del tutto insufficiente, in particolare non aveva esaminato e motivato il valore delle azioni di Actaris e l'antieconomicità dell'operazione, limitandosi ad un richiamo acritico alla sentenza di primo grado. Per tali ragioni la Cassazione ha accolto i motivi indicati (2., 7., 9., 11., 13., 15.), dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna per nuovo esame. Non è stata decisa nel merito la legittimità fiscale delle contestazioni originarie, che dovranno essere nuovamente valutate dalla CTR rimessa.
Norme richiamate
Norma di diritto processuale civile evocata per il confronto con le regole speciali del processo tributario; la Corte ha rilevato che nel processo tributario prevale la disciplina speciale dettata dal d.lgs. 546/1992 rispetto a questa norma generale, purché fuori dalla fase di cassazione.
Disciplina speciale del processo tributario che regola, tra l'altro, il giudizio di appello e la notifica della sentenza; la Corte ha ritenuto che tale disciplina prevalga su norme generali del codice di procedura civile in materia di notifiche e termini.
Richiamato come normativa sul 'termine breve' ai fini della formazione del giudicato: la Corte ha spiegato che la decorrenza del termine breve dipende dalla corretta notifica della sentenza d'appello al domicilio eletto.
Richiesto in relazione al dovere di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato l'obbligo motivazionale previsto dalla norma.
Norma processuale tributaria collegata all'obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto violata tale norma per la motivazione insufficiente della CTR.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo e al minimo costituzionale della motivazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non rispettasse i requisiti minimi di motivazione garantiti dalla Costituzione.
Norma che consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha operato il controllo ex art. 360 n.4, ritenendo fondati i rilievi sulla carenza motivazionale.
Richiamato per ricordare che la cessione di azioni può avvenire mediante girata autenticata e che non è prevista una forma ad substantiam che impedisca la validità dell'atto qualora redatto in forma privata.
Massime di principio
- La notifica al domicilio eletto è essenziale: una notifica effettuata in luogo diverso può rendere nulla la comunicazione e impedire l'avvio dei termini 'brevi' per l'impugnazione successiva.
- Nel processo tributario la disciplina speciale (d.lgs. 546/1992) prevale sulle norme generali del codice di procedura civile in materia di notifiche e termini rilevanti per il decorso dei termini di impugnazione.
- La Corte d'appello tributaria non può limitarsi ad un richiamo acritico alla motivazione di primo grado; deve esporre, anche sinteticamente, le ragioni della conferma o della modifica della decisione impugnata, soprattutto su questioni complesse.
- Quando l'Amministrazione contesta l'antieconomicità di una operazione societaria (es. cessione di azioni), è necessario che il giudice valuti il valore delle azioni e confronti tale valore con il prezzo di cessione: la mancanza di un'adeguata valutazione o perizia è un vulnus motivazionale.
- La forma dell'atto di cessione di azioni non è generalmente ad substantiam (salvo specifiche ipotesi): la mera redazione in forma privata non è di per sé sufficiente a fondare la disconoscenza dell'operazione senza ulteriori prove.
- La carenza o la superficialità della motivazione costituiscono motivo di cassazione anche senza riesame completo del merito: la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame quando il percorso logico-giuridico della decisione sia inconoscibile.
- Accuse fiscali multiple richiedono una trattazione puntuale di ciascun rilievo: l'acquiescenza parziale o la rinuncia dell'Ufficio limitano l'oggetto del contendere e devono essere tenute presenti nella valutazione complessiva.
- Per difendere efficacemente contestazioni di antieconomicità o di mancata inerentà è opportuno depositare documentazione di valutazione (perizie, comparables, criteri di pricing) già in sede di merito, così che il giudice d'appello abbia elementi per motivare la decisione.
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