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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3291/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aquilano si oppose a due atti di precetto notificati dai coniugi Giovanditti/Parigino (complessivi C 5.410,20) relativi a: i) spese liquidate con ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c. (C 1.697,02) e ii) somme residue di spese di lite comprese quelle di C.T.U. liquidate con sentenza di merito (C 3.569,50). Contestava, tra l'altro, che l'ordinanza collegiale non potesse costituire titolo esecutivo autonomo per le spese della fase interprocedurale (rilevando quindi duplicazione e illegittimità dei due precetti), la ripetibilità delle spese di C.T.U. senza prova del pagamento al momento del precetto, l'erronea applicazione di tariffe/parametri, l'illegittimità del rimborso forfettario, la condanna per lite temeraria e la nullità della costituzione cartacea degli opponenti in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c. ha natura di titolo esecutivo autonomo rispetto alla sentenza di merito e che, nella fattispecie, non risultava duplicazione delle voci di spesa. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi per carenza di specificità, pererrata devoluzione dei profili al giudice d'appello e per mancata dimostrazione della decisività di alcune eccezioni (es. costituzione cartacea). Ha inoltre confermato la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi "C 2.300,00 per compensi" più "C 200,00 per esborsi", oltre rimborso forfetario 15% e accessori di legge, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002 n.115.

Norme richiamate

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    L'ordinanza collegiale pronunciata in sede di reclamo cautelare può costituire titolo esecutivo autonomo per le spese che essa definisce; la Corte ha confermato la natura esecutiva dell'ordinanza nella fattispecie

  • art. 474 c.p.c.

    Disciplina i titoli esecutivi: la Corte ha richiamato che l'ordinanza collegiale è idonea a sostenere l'esecuzione forzata ai sensi di questo articolo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Limita il sindacato in Cassazione alle ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha dichiarato molte censure inammissibili per mancanza di specificità richieste da questa norma

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Principio del dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie; invocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che il minimo costituzionale della motivazione non fosse violato

  • art. 96 c.p.c.

    Prevede la responsabilità per lite temeraria; la condanna per temerarietà è stata confermata come motivata nella sentenza impugnata, tenuto conto della genericità delle doglianze dell'opponente

  • art. 183 c.p.c.

    Riguarda termini e attività istruttoria: il ricorrente lamentava violazione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

  • art. 366 c.p.c.

    Stabilisce il principio di specificità dei motivi in appello e in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili diversi motivi per violazione di questa norma (mancata indicazione della decisione impugnata o mancata devoluzione)

  • art. 365 c.p.c.

    Regole di forma e contenuto del ricorso per cassazione: la Corte richiamata per sottolineare l'onere di specificità del ricorso

  • art. 16 e ss. d.l. n. 179/2012 (conv. in legge)

    Norme sul processo telematico: il ricorrente contestava la costituzione cartacea degli appellati; la Corte ha rilevato che la questione non è stata sufficientemente resa decisiva nel ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002 n.115

    Norma richiamata per il regime di contributo unificato e relativi versamenti: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • L'ordinanza collegiale resa in sede di reclamo cautelare (art. 669-terdecies c.p.c.) può costituire titolo esecutivo autonomo rispetto alla sentenza di merito per le spese che essa liquid(a), per cui è possibile, in presenza di distinte decisioni che liquidano spese diverse, l'emissione di precetti distinti senza automaticamente configurare duplicazione illegittima
  • Chi agisce in opposizione a precetto deve specificare con chiarezza e concretezza i vizi di diritto o di fatto per consentire al giudice del gravame e, se del caso, alla Cassazione, di esaminare la questione: l'assenza di specificità rende i motivi inammissibili
  • La prova del pagamento delle spese anticipate (es. spese di C.T.U.) rileva ai fini della ripetibilità: se il creditore assume di averle anticipate e la sentenza lo legittima, il precetto per quelle somme è normalmente consentito, salvo prova contraria che al momento del precetto esse non fossero state ancora corrisposte
  • Le censure che attengono a valutazioni di merito o alla valutazione delle risultanze processuali sono in genere sottratte al sindacato di legittimità se non sono esposte con la specificità richiesta dall'art. 360 c.p.c.; la Cassazione non sostituisce il riesame di merito
  • Se si eccepisce la nullità o irregolarità della costituzione dell'altra parte (es. per mancato deposito telematico), tale eccezione deve essere resa 'decisiva' nel corso del processo (ribadita in sede di precisazione delle conclusioni) perché il giudice d'appello e la Cassazione possano valutarla
  • La condanna per lite temeraria richiede elementi concreti di mala fede o colpa grave e censure specifiche: se le doglianze dell'opponente risultano generiche, il giudice può ritenere fondata la condanna per temerarietà

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