Cassazione Civile, Sentenza n. 3302/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, da parte di EQUITALIA, della sentenza della CTR che aveva confermato la pronuncia della CTP favorevole alla contribuente e aveva ritenuto inesistente la relata di notifica della cartella di pagamento (relative a IVA e imposte dirette). La questione centrale era la validità/inesistenza della notificazione: la CTR aveva escluso la validità della notificazione sulla base della mancata produzione dell'originale della relata, della non conformità della copia prodotta dall'agente della riscossione e di difformità fra le sottoscrizioni, sostenendo che la copia non poteva superare l'incertezza circa il perfezionamento della notificazione e che la notifica non risultava sanabile neppure per la tempestiva impugnazione della contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di EQUITALIA in via principale, ritenendo che nella fattispecie non potesse parlarsi di "inesistenza" della notificazione: essendo provato l'esito positivo del procedimento notificatorio (la cartella è stata tempestivamente impugnata e allegata al ricorso), la situazione ricade nella categoria della nullità sanabile. La Corte ha richiamato e applicato il principio espresso da Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916 (e altra giurisprudenza), secondo il quale l'inesistenza si configura solo nei casi di totale mancanza dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali della notificazione; in tutte le altre ipotesi si tratta di nullità che può essere sanata, anche dal raggiungimento dello scopo tramite la tempestiva impugnazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria in diversa composizione, con regolazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro per censurare la motivazione della sentenza d'appello (vizi di insufficienza e contraddittorietà) e per individuare i motivi di ricorso per cassazione (nn. 3 e 5).
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo; la Corte ha ritenuto applicabile il principio della sanabilità delle nullità della notificazione quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo informativo.
artt. 2700 e 2719 c.c.
Richiamati dalla ricorrente con riguardo alla qualifica di atto pubblico e ai relativi mezzi di prova/impugnazione; la Corte non li ha ritenuti ostativi alla valutazione della prova della notificazione tramite la copia allegata e la tempestiva impugnazione.
art. 6, commi 10 e 13, d.l. n. 109/2018 (richiamato anche dallo stesso art. 6 d.l. n. 119/2018 nel provvedimento)
Riferito alla disciplina della sospensione dei processi in funzione della definizione agevolata. La Corte ha escluso l'estinzione del processo per mancato perfezionamento della definizione, evidenziando l'assenza del deposito della domanda e del pagamento nei termini da parte della contribuente e la conseguente inoperatività della dichiarata estinzione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916
Principio chiave richiamato: distinzione tra 'inesistenza' della notificazione (solo per totale mancanza o attività priva degli elementi essenziali) e mera nullità; le nullità sono sanabili quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo informativo e il destinatario ha potuto far valere i propri diritti (es. tempestiva impugnazione).
Altra giurisprudenza di riferimento (Cass. Sez. U., 05/10/2004 n. 19854; Cass. sez. 5, 12/04/2005 n. 7498; Cass. sez. 5, 10/05/2005 n. 9697; Cass. sez. 5, 10/03/2008 n. 6347; Cass. sez. 6-5, 12/07/2017 n. 17198; Cass. sez. 5, 12/07/2013 n. 17251)
Confermano l'applicabilità ai provvedimenti sostanziali (es. cartelle di pagamento) dei principi sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione e sulla sanabilità delle nullità quando l'atto abbia comunque svolto la sua funzione informativa e sia stato tempestivamente impugnato.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra 'inesistenza' della notificazione (caso estremo: totale mancanza materiale dell'atto o attività priva degli elementi essenziali della notificazione) e mera 'nullità': quest'ultima è frequente e può essere sanata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo informativo.
- La prova dell'esito positivo della notificazione (ad es. allegazione della cartella all'impugnazione, comportamento del destinatario) esclude generalmente l'inesistenza e indirizza verso la qualificazione di nullità sanabile.
- La tempestiva impugnazione dell'atto da parte del destinatario è un elemento rilevante per ritenere la nullità sanata (il raggiungimento dello scopo della notificazione).
- La mancata produzione dell'originale della relata non determina automaticamente la dichiarazione di inesistenza della notificazione; il giudice deve valutare la copia, la prova complessiva e, se del caso, l'eventuale necessità di querela di falso.
- In sede di cassazione l'assenza di procura o rappresentanza del nuovo ente subentrato può rendere inammissibili atti processuali depositati da persone non munite di procura, ma il processo prosegue tra le parti costituite correttamente.
- Le disposizioni legislative che sospendono o estinguono i processi per adesione a definizioni agevolate richiedono il rispetto formale dei termini e dei depositi; l'assenza di documentazione e versamenti impedisce la sospensione/estinzione automatica.
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