Cassazione Civile, Sentenza n. 3284/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longarini impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma che, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità degli arbitraggi nella parte in cui avevano ecceduto l'oggetto della convenzione e ha rigettato la domanda risarcitoria relativa al mancato affidamento di specifici lavori (per i quali il ricorrente invocava danni). Nel ricorso per cassazione Longarini deduce otto motivi, tra cui: violazione di norme processuali e sostanziali (artt. 384, 829, 830 c.p.c.; artt. 2043, 2909 c.c.), contestazione della qualificazione contrattuale della responsabilità amministrativa, censura dell'applicabilità e dell'interpretazione delle norme speciali sui lodi arbitrali in materia di lavori pubblici (art. 241 d.lgs. 163/2006 comma 15 bis e art. 48 d.l. 83/2012), rilievi sulla pretesa applicazione della direttiva CEE 440/1989 relativa agli appalti e sulla correttezza del rito di rinvio (obbligo di conformazione del giudice di merito alla pronuncia di legittimità), oltre a censure sul rispetto del contraddittorio e sull'onere probatorio circa l'eventuale 'imperiosa urgenza' che giustificasse affidamenti in deroga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che molte delle censure fossero infondate o inammissibili perché: la sentenza di legittimità che aveva disposto il rinvio aveva già chiarito la natura contrattuale della responsabilità e l'ambito di sindacabilità dei lodi; la Corte di appello si è conformata a quelle statuizioni (art. 384 c.p.c.) valutando correttamente la nullità dei lodi nella parte eccedente l'oggetto della convenzione e sindacando nel merito solo quanto rientrava nei limiti fissati dalla pronuncia di Cassazione; l'applicazione della disciplina speciale sugli arbitrati in materia di lavori pubblici e della normativa comunitaria (inclusa la valutazione dei presupposti per le deroghe agli obblighi di gara) era stata già decisa o resa direttamente applicabile dalla sentenza di rinvio, pertanto non poteva essere riesaminata nel giudizio di rinvio; le doglianze sull'omesso contraddittorio, sull'onere della prova e su presunte omissioni istruttorie erano o non sufficientemente specifiche o attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in complessivi €40.000,00 e spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
principio di conformazione del giudice di rinvio alle statuizioni della Corte di Cassazione; la Corte di Appello doveva attenersi alla decisione di legittimità che aveva delimitato l'ambito di sindacabilità dei lodi
art. 829 c.p.c.
motivi di nullità del lodo arbitrale; la Corte di Appello ha dichiarato nulli i lodi nella parte in cui eccedevano l'oggetto della convenzione (n.4)
art. 830 c.p.c.
liquidazione delle spese e regole processuali connesse (richiamato nel quadro degli artt. 829 e 384)
art. 2043 c.c.
azione aquiliana per fatto illecito; la Cassazione ha chiarito che, nel caso concreto, la responsabilità del Ministero era di natura contrattuale e non extracontrattuale, per cui la tutela andava valutata secondo il regime contrattuale nei limiti fissati dal giudicato
art. 2909 c.c.
effetti della cosa giudicata; la Corte ha valutato i limiti del giudicato preesistente e come esso incidesse sul perimetro della domanda di danni liquidabile in arbitrato
art. 808 bis c.p.c.
norma citata in ordine alla forma della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale; la Corte ha ritenuto che la volontà delle parti prevalga sull'etichettatura formale e che la clausola deponesse la liquidazione del danno a favore dell'arbitrato
art. 1362 c.c.
principio interpretativo dei negozi: la comune intenzione delle parti prevale sul mero richiamo formale di una norma nella convenzione di arbitrato
art. 241 d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, comma 15 bis
norma speciale che consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito delle controversie su contratti pubblici; la Corte di Cassazione l'ha ritenuta applicabile e vincolante per il giudice del rinvio
art. 48 d.l. 22 giugno 2012 n.83 conv. legge 134/2012
conferma e ampliamento della possibilità di impugnare i lodi arbitrali nelle materie inerenti lavori pubblici anche per errores in iudicando; ritenuta applicabile alla fattispecie e vincolante per il rinvio
art. 1453 c.c.
l'adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno
è la norma contrattuale richiamata dalla Corte per inquadrare la tutela spettante al concessionario in caso di inadempimento della stazione appaltante; la responsabilità del Ministero è stata qualificata come contrattuale ai sensi di questa norma
Direttiva CEE 18 luglio 1989 n. 440
normativa comunitaria sui criteri di calcolo del valore dei lavori e sulle deroghe ammesse agli obblighi di gara (art.4 bis e art.5); la Corte ha ritenuto necessario che il giudice del rinvio valutasse se i lavori potevano essere affidati senza gare in base ai presupposti della direttiva
art. 2697 c.c.
regole sull'onere della prova; la Corte di Appello ha ritenuto di aver accertato positivamente l'assenza del requisito di 'imperiosa urgenza', non essendo la censura meramente un problema di collocazione dell'onere probatorio
art. 13 noviesdecies legge 363/1984
richiamato come limite di spesa per l'affidamento; la Corte ha considerato i vincoli normativi che condizionavano l'affidamento dei lavori
D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13, co.1 quater (introdotto dall'art.1 co.17 legge 24 dicembre 2012 n.228)
richiesto dalla Corte per la dichiarazione dei presupposti processuali relativi al pagamento delle spese di giustizia in sede di rigetto o inammissibilità
artt. 342 e 343 legge 2248 del 1865
richiamati nel contesto storico-normativo per ricordare il divieto di eseguire lavori senza titolo; citati a titolo di contesto storico rispetto alle condotte dell'impresa
art. 6 CEDU e artt. 3, 24, 111, 117 Cost.
richiami costituzionali e sovranazionali rispetto a temi di giusto processo, diritto di difesa e contraddittorio; la Corte ha ritenuto che le contestazioni su tali profili andavano sollevate in sede e non potevano rimettere in discussione la pronuncia di legittimità
Massime di principio
- Quando la Corte di Cassazione dispone il rinvio con indicazioni precise, il giudice di rinvio è vincolato a conformarsi alle statuizioni di legittimità e non può riaprire questioni già definitivamente decise dalla Corte suprema.
- La natura sostanziale del rapporto (contrattuale vs extracontrattuale) va valutata sulla base della comune intenzione delle parti e della sostanza dell'obbligazione: la qualificazione formale della convenzione di arbitrato non prevale se la volontà effettiva delle parti è diversa.
- In materia di lavori pubblici, i lodi arbitrali possono essere impugnati anche per errores in iudicando quando la normativa speciale (codice appalti e disposizioni successive) lo prevede; il giudice deve anche valutare la compatibilità con le regole comunitarie sugli affidamenti e le deroghe.
- Le questioni processuali circa violazioni del contraddittorio o oneri probatori richiedono specificità e tempestiva deduzione: contestazioni generiche o sollevate tardivamente difficilmente valgono a sovvertire pronunce di legittimità.
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (esistenza del danno concreto, sussistenza dell'urgenza, calcolo degli importi) non sono sindacabili in cassazione salvo vizio di motivazione evidente; l'assenza di esame di singoli documenti non comporta errore se i fatti rilevanti sono comunque considerati.
- Se si ritiene che una pronuncia di legittimità abbia violato diritti fondamentali o il contraddittorio, il rimedio non è il riesame nel giudizio di rinvio ma impugnazioni o rimedi idonei nei termini e sedi procedurali previsti (es. azioni straordinarie o rimedi specifici).
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