Cassazione Civile, Ordinanza n. 04884/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2006-2009. La controversia nasce da una verifica fiscale svolta presso i locali in cui l'associazione operava e dall'utilizzo, da parte dell'Ufficio, di elementi raccolti in sede istruttoria, inclusi dati e dichiarazioni di terzi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sull'accesso ispettivo, sostenendo che l'accesso nei locali non fosse legittimo perché l'ente era non commerciale e che sarebbe stata necessaria un'autorizzazione giudiziaria con motivazione rafforzata. Con il secondo motivo ha contestato l'estensione della verifica ad annualità diverse da quelle inizialmente considerate, ritenendo illegittimo l'utilizzo dei dati raccolti per fondare accertamenti su periodi ulteriori. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione delle norme sull'utilizzabilità delle informazioni rese da terzi, censurando la valorizzazione di tali dichiarazioni nel processo tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accesso presso i locali dell'associazione non richiedeva l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prevista per l'abitazione del contribuente e che la verifica poteva essere svolta per accertare in fatto se l'attività avesse natura commerciale, a prescindere dalla veste formale dichiarata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che i dati raccolti nel corso della verifica sono utilizzabili per l'accertamento anche oltre l'ambito oggettivo dell'incarico iniziale e che la verifica non è temporalmente circoscritta ai soli fatti inizialmente considerati. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito e che, in ogni caso, le dichiarazioni di terzi assunte in sede amministrativa hanno valore indiziario e possono concorrere a formare il convincimento del giudice tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L'autorizzazione giudiziaria è necessaria per l'accesso all'abitazione del contribuente, non per l'accesso ai locali di un'associazione; la previsione non impedisce controlli sostanziali quando occorra verificare la reale natura dell'attività svolta.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a impedire l'utilizzo dei dati acquisiti nella verifica e la sua estensione ad annualità ulteriori.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul provvedimento autorizzatorio e sull'attività amministrativa, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha escluso l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio.
art. 24 L. 4/1929
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verbalizzazione delle attività di verifica, ma ritenuto irrilevante rispetto alla possibilità di utilizzare i dati raccolti.
Richiamato dalla ricorrente sulla pretesa inutilizzabilità delle informazioni raccolte; la Corte ha ribadito la legittima utilizzabilità degli elementi istruttori acquisiti.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha affermato la piena utilizzabilità degli elementi raccolti in sede amministrativa.
Invocato dalla ricorrente in relazione al corretto comportamento dell'amministrazione; la censura è stata respinta.
Il divieto di prova testimoniale riguarda la prova testimoniale nel processo, non impedisce l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa come elementi indiziari.
La Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola conforme al principio di diritto pur per ragioni in parte diverse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei tre motivi, ma il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto più che una violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'accesso ispettivo nei locali di un'associazione o di un ente non commerciale non richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria prevista per l'abitazione del contribuente; l'autorità giudiziaria è necessaria solo quando l'accesso incida sull'inviolabilità del domicilio.
- Ai fini dell'accertamento tributario, la forma soggettiva dichiarata dal contribuente non impedisce controlli sostanziali sulla reale natura dell'attività svolta: l'accesso è legittimo se finalizzato a verificare in fatto se l'attività sia commerciale o meno.
- I dati e le informazioni raccolti nel corso di una verifica fiscale possono essere utilizzati per motivare e quantificare l'accertamento anche oltre l'oggetto iniziale dell'incarico di verifica e anche per annualità diverse da quelle originariamente considerate.
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede amministrativa, inserite nel PVC o recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario e possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
- In sede di legittimità, non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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