Cassazione Civile, Ordinanza n. 30837/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino ghanese aveva chiesto la protezione internazionale, in via principale lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente, la protezione umanitaria. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda; il Tribunale aveva a sua volta respinto le pretese ritenendole prive di prova. In appello, il richiedente deduceva la violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria, l'erronea valutazione della credibilità del narrato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 251/2007, la mancata considerazione delle condizioni del Paese di origine e della propria integrazione in Italia, oltre alla sussistenza dei presupposti per tutte le forme di protezione richieste. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'appello per tardività, perché proposto con citazione depositata oltre il termine di legge. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 702 quater c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'appello era stato correttamente introdotto con citazione secondo il precedente orientamento giurisprudenziale e che, comunque, doveva operare il prospective overruling; 2) omessa pronuncia sui requisiti della protezione internazionale e della protezione sussidiaria; 3) violazione delle norme sulla protezione umanitaria e del principio di non refoulement, anche per la sopravvenuta emergenza sanitaria Covid-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha ritenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, l'appello avverso la decisione in materia di protezione internazionale dovesse essere introdotto con ricorso e non con citazione, ma ha anche ribadito il principio dell'overruling processuale: l'innovativa lettura non può pregiudicare l'affidamento della parte che abbia seguito il precedente orientamento, secondo cui l'appello con citazione era ritenuto ammissibile. Nel caso concreto, la notificazione della citazione entro il termine di legge rendeva tempestiva l'impugnazione, restando irrilevante il deposito tardivo. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione perché riesamini l'appello nel merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
per l'appello in materia di protezione internazionale la forma dell'atto è rilevante; la Corte richiama il principio per cui l'impugnazione può dirsi tempestiva in base alla notificazione nei termini, secondo il regime interpretativo applicato al caso.
nel testo applicabile ratione temporis, come modificato dal d.lgs. 142/2015, imponeva l'introduzione dell'appello con ricorso; tuttavia l'affidamento sul precedente orientamento consente di evitare la decadenza per chi abbia proposto citazione nei termini.
art. 27, comma 1, lett. f), d.lgs. 142/2015
ha modificato il quadro normativo sulla forma dell'appello nelle controversie di protezione internazionale.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla corretta interpretazione delle forme processuali e della tutela giurisdizionale.
richiamato nel secondo motivo come parametro dell'omessa pronuncia.
richiamato quanto alla valutazione di credibilità del narrato e ai relativi criteri soggettivi e oggettivi.
richiamato come base normativa della protezione sussidiaria.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato come base della protezione umanitaria, oggi non più in vigore nel testo originario per i fatti, ma evocato nel ricorso e nella decisione.
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di non refoulement.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
richiamato dal ricorrente in tema di esame delle domande di protezione.
art. 130-bis T.U. spese di giustizia
menzionato dalla Corte d'appello in relazione agli effetti dell'inammissibilità sull'eventuale compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
la Corte d'appello ne ha dato atto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
richiamato per la rinnovazione della notifica se eseguita in modo erroneo presso l'amministrazione anziché presso l'Avvocatura dello Stato.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020
richiamato per la trattazione scritta del giudizio in ragione dell'emergenza Covid-19.
richiamato per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, nel regime applicabile ratione temporis, l'appello va introdotto con la forma prevista dalla disciplina speciale; tuttavia, quando l'atto sia stato notificato nel termine decadenziale secondo il precedente orientamento giurisprudenziale, non può essere dichiarato tardivo solo per il successivo mutamento interpretativo sulla forma dell'impugnazione.
- Il mutamento giurisprudenziale imprevedibile e repentino in tema di forma dell'appello integra un overruling processuale che può operare anche in favore della parte che abbia fatto affidamento sul precedente orientamento consolidato, preservando così la tempestività dell'impugnazione proposta secondo la prassi allora ritenuta corretta.
- Ai fini della tempestività dell'appello in queste controversie, rileva la notificazione dell'atto entro il termine di legge; il deposito successivo, ove non ecceda il limite applicabile alla luce dell'orientamento affidato, non può essere valorizzato in modo da frustrare l'affidamento processuale della parte.
- Quando la declaratoria di inammissibilità dell'appello si fonda esclusivamente su un errore sulla forma dell'impugnazione, la cassazione con rinvio è necessaria affinché il giudice di merito riesamini le domande di protezione non esaminate nel merito.
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