Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Normativa italiana15G00158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, incluse frontiere e zone di transito, dal momento della manifestazione della volontà di chiedere asilo. Regola documenti, domicilio, iscrizione anagrafica, misure di accoglienza, trattenimento e procedure speciali; non si applica durante la protezione temporanea e contiene norme oggi in parte superate da interventi successivi.

Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Il decreto stabilisce il quadro nazionale dell’accoglienza dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi che chiedono protezione internazionale, con regole su informazione, documentazione, domicilio, accoglienza materiale e trattenimento. Le disposizioni si coordinano con la normativa europea e con il sistema Dublino.

Ambito di applicazione e limiti

Le misure si applicano dal momento in cui la persona manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale e riguardano anche i familiari inclusi nella domanda. Si estendono ai richiedenti soggetti alla procedura Dublino.

Non si applicano quando sono operative misure di protezione temporanea.

È previsto inoltre che non sia ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che presenti la domanda oltre il termine previsto dalla disciplina richiamata, salvo giustificato motivo; la decisione è adottata dal prefetto in forma scritta e motivata, tenendo conto della vulnerabilità.

Definizioni rilevanti

La norma definisce, tra gli altri:

  • il richiedente protezione internazionale, cioè lo straniero che ha presentato domanda o ha manifestato la volontà di presentarla e non ha ancora una decisione definitiva;
  • lo straniero, ossia il cittadino di Stato non UE e l’apolide;
  • la domanda di protezione internazionale, finalizzata al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;
  • il minore non accompagnato;
  • i familiari rilevanti ai fini dell’accoglienza;
  • il centro o struttura di accoglienza;
  • il richiedente con esigenze di accoglienza particolari;
  • l’UNHCR.

Informazione al richiedente

L’ufficio di polizia che riceve la domanda deve informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, consegnando l’opuscolo previsto dalla normativa sull’asilo.

L’opuscolo va consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se non possibile, in una lingua che ragionevolmente si suppone comprenda. Le informazioni possono essere fornite anche nei centri di accoglienza, con interprete o mediatore culturale, entro un termine ragionevole e comunque non oltre 15 giorni dalla domanda.

Le informazioni comprendono anche i riferimenti dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela.

Documentazione rilasciata al richiedente

Al momento della registrazione della domanda la questura o la polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo con codice unico d’identità, fotografia e generalità dichiarate, valido fino al rilascio del documento successivo. Se la persona è trattenuta o detenuta, viene rilasciato un attestato nominativo con contenuti specifici e identici effetti identificativi.

Alla formalizzazione della domanda viene poi rilasciato un documento validato dalla prefettura competente. I modelli di tali documenti devono essere definiti con decreto direttoriale entro 60 giorni.

La questura può anche rilasciare un documento di viaggio, in presenza di gravi ragioni umanitarie o motivi imperativi che rendano necessaria la presenza in altro Stato; la validità è limitata alla finalità e alla durata necessaria.

Domicilio, notifiche e servizi

Il richiedente assolve l’obbligo di comunicare domicilio o residenza con la dichiarazione resa al momento della registrazione della domanda; ogni successivo mutamento deve essere comunicato alla questura competente.

Per chi è trattenuto o ospitato in centri di accoglienza, l’indirizzo del centro vale come domicilio ai fini delle notifiche e delle comunicazioni relative alla domanda e alle procedure di trattenimento o accoglienza. La questura comunica tale domicilio alla Commissione territoriale.

L’accesso ai servizi previsti dal decreto e agli altri servizi territoriali è assicurato nel luogo di domicilio individuato.

Il prefetto può inoltre stabilire, con atto scritto e motivato, un diverso luogo di domicilio o un’area geografica in cui il richiedente può circolare.

Iscrizione anagrafica e carta d’identità

Il richiedente titolare del permesso di soggiorno o della ricevuta prevista dalla normativa è iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

Per i richiedenti ospitati nei centri di accoglienza, l’iscrizione segue le regole dell’anagrafe della convivenza e il responsabile deve comunicare le variazioni entro 20 giorni. La revoca delle misure di accoglienza o l’allontanamento ingiustificato comportano la cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Ai richiedenti iscritti anagraficamente è rilasciata una carta d’identità valida solo sul territorio nazionale e per tre anni.

Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e controlli sulla presenza

Il richiedente può essere autorizzato a risiedere solo in un luogo specifico, per ordine pubblico o per prevenire la fuga, soprattutto in casi collegati alle procedure europee richiamate dalla norma.

Quando la domanda è esaminata con la procedura di frontiera, tale autorizzazione è in linea generale sempre adottata, salvo trattenimento o misure alternative. Può essere imposto anche un obbligo di segnalazione periodica al prefetto, con modalità che consentano l’invio della posizione a distanza.

Se il richiedente è ammesso alle misure materiali di accoglienza, queste sono subordinate all’effettiva residenza nel luogo autorizzato. È possibile chiedere temporaneamente di risiedere altrove, con decisione motivata e impugnabile.

Non è richiesto alcun permesso per comparire davanti all’autorità o in giudizio; il richiedente deve solo informare il prefetto.

Il provvedimento è adottato dal prefetto, motivato, immediatamente comunicato e esecutivo; per i minori non accompagnati va comunicato anche al tutore o al rappresentante nominato.

Reclamo contro l’autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

Contro il provvedimento prefettizio è ammesso reclamo al giudice del luogo autorizzato, entro 7 giorni dalla comunicazione, tramite difensore munito di procura speciale.

Il ricorso deve indicare a pena di inammissibilità i motivi di revoca o modifica. Il procedimento è camerale, con regole specifiche per notifiche, udienza anche da remoto, partecipazione del prefetto e decisione con ordinanza entro 20 giorni.

È ammesso ricorso per cassazione.

Rischio di fuga

Il rischio di fuga è valutato caso per caso sulla base di indici concreti, tra cui:

  • mancanza di passaporto o documento equipollente valido;
  • assenza di un alloggio o indirizzo affidabile;
  • false generalità precedentemente dichiarate;
  • dichiarazioni o comportamenti che rallentino controlli o procedure;
  • inosservanza di provvedimenti amministrativi o di misure già adottate;
  • rifiuto del fotosegnalamento o mancata collaborazione all’identificazione;
  • tentativi di eludere i controlli di frontiera;
  • violazione di divieti di ingresso o reingresso;
  • comportamento che mostri la volontà di raggiungere altri Stati membri.

Trattenimento: casi, durata e garanzie

Il richiedente non può essere trattenuto solo per esaminare la domanda, per la sua nazionalità o perché sottoposto alla procedura Dublino.

Il trattenimento è possibile, caso per caso, nei centri di permanenza o in strutture idonee, quando ricorrono specifiche condizioni: esclusione dallo status di rifugiato per le cause indicate, domanda reiterata in fase di esecuzione di allontanamento, situazioni di irregolarità rilevanti ai fini dell’espulsione, pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oppure necessità di accertare elementi della domanda quando esista rischio di fuga.

Sono previste anche ipotesi speciali per la determinazione o verifica dell’identità o cittadinanza e per la procedura di frontiera.

Il provvedimento di trattenimento o proroga deve essere scritto, motivato, indicare l’assenza di efficacia delle misure alternative e i mezzi di impugnazione; va trasmesso al giudice entro 48 ore ed è comunicato nella lingua comprensibile al richiedente.

La convalida avviene con udienza, anche da remoto, con garanzie di difesa. La durata massima del trattenimento nelle ipotesi generali indicate dalla norma non può superare complessivamente 12 mesi; il trattenimento va mantenuto solo finché persistono i motivi che lo giustificano.

Se il richiedente chiede di essere rimpatriato, il provvedimento di espulsione è immediatamente adottato o eseguito e la domanda di protezione si considera ritirata.

Trattenimento in frontiera e procedura di frontiera

Nella procedura di frontiera il richiedente può essere trattenuto per decidere sul diritto di ingresso nel territorio.

Il trattenimento è ammesso solo se le misure alternative non sono applicabili efficacemente o se mancano passaporto/documento equipollente o garanzia finanziaria. È previsto un termine massimo di 12 settimane dalla registrazione della domanda: se entro tale termine non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio; se la domanda è rigettata, non ha più diritto a rimanere né a entrare.

Sono previsti appositi locali o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, centri vicini alla frontiera o alla zona di transito.

Trattenimento nel caso Dublino

Per i richiedenti soggetti al regolamento Dublino, in attesa del trasferimento, il trattenimento è possibile solo in presenza di notevole rischio di fuga e se non applicabili misure meno afflittive.

Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento oppure ricorrano almeno due indici tipizzati, come mancanza di documento di viaggio, indirizzo affidabile, risorse finanziarie, inadempimento agli obblighi di presentazione o false generalità.

La durata è limitata al tempo strettamente necessario per il trasferimento; la convalida comporta un trattenimento complessivo di 6 settimane, prorogabile in presenza di gravi difficoltà fino a un massimo ulteriore di 6 settimane.

Misure alternative al trattenimento

Quando il trattenimento è possibile, il questore può disporre misure alternative se efficaci, tra cui:

  • consegna del passaporto o documento equipollente;
  • prestazione di garanzia finanziaria;
  • obbligo di dimora in luogo preventivamente individuato;
  • obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di forza pubblica.

Nella valutazione si tiene conto del rischio di fuga e delle categorie per le quali la norma consente il trattenimento.

Condizioni materiali e garanzie nel trattenimento

Il trattenimento deve avvenire con modalità che assicurino assistenza e dignità della persona. È garantita la sistemazione separata delle donne, il rispetto delle differenze di genere, l’unità del nucleo familiare ove possibile e la fruibilità di spazi all’aria aperta.

L’accesso ai centri è consentito a UNHCR, organizzazioni che operano per suo conto, familiari, avvocati, enti di tutela, ministri di culto e altri soggetti indicati nelle direttive ministeriali. L’accesso può essere limitato per ragioni di sicurezza o gestione, ma non completamente impedito.

Il richiedente deve essere informato delle regole del centro e dei suoi diritti e obblighi nella lingua comprensibile.

Non possono essere trattenuti i richiedenti con condizioni di salute o vulnerabilità incompatibili con il trattenimento; nei centri deve essere verificata periodicamente l’eventuale presenza di esigenze di assistenza particolari.

Sistema di accoglienza e priorità

Il sistema di accoglienza si fonda sulla collaborazione tra livelli di governo e sulla programmazione nazionale e regionale.

L’accoglienza è assicurata nei centri governativi e, per i richiedenti in situazioni vulnerabili, anche nel sistema di accoglienza e integrazione, nei limiti dei posti disponibili. Ai fini della migliore gestione, l’accoglienza deve tenere conto della capienza massima.

È prevista una priorità per le persone giunte in Italia a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle esigenze di soccorso e assistenza connesse.

Regime delle strutture di accoglienza

I centri governativi sono istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata. La gestione può essere affidata a enti locali, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o privati operanti nel settore dell’assistenza, secondo le procedure di evidenza pubblica.

Le strutture già allestite secondo la normativa previgente possono essere destinate alle finalità del decreto con decreto del Ministro dell’interno.

Regime transitorio e aggiornamenti

Il testo contiene numerosi richiami a modifiche successive, incluse disposizioni applicabili solo a decorrere da determinati termini.

È presente inoltre una nota di aggiornamento della Corte costituzionale relativa all’illegittimità di parte delle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018 sui commi relativi al domicilio e all’iscrizione anagrafica.

Osservazione sull’attualità della disciplina

La disciplina è in larga parte ancora operativa per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ma risulta fortemente stratificata da interventi successivi e da richiami a regolamenti UE più recenti. Alcune parti del testo originario sono state modificate o abrogate, in particolare quelle segnalate dalle note di aggiornamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 40 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.