Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento dei danni proposta da un soggetto che assumeva di aver subito lesioni da colpi d'arma da fuoco esplosi dal convenuto, e da una parallela azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto due trasferimenti di partecipazioni sociali nella stessa società: prima una cessione di quote dal debitore alla sorella, poi una donazione delle medesime quote da quest'ultima ai genitori. Nel giudizio di primo grado la destinataria della prima cessione fu inizialmente citata in modo non regolare; il tribunale ordinò la rinnovazione della notifica e poi la dichiarò contumace, ritenendo valida la seconda notificazione effettuata mediante la citazione originaria con allegato il verbale contenente il rinvio d'udienza. La ricorrente principale ha censurato la sentenza d'appello deducendo, con i primi due motivi, che: 1) la prima notificazione era inesistente e non semplicemente nulla, sicché non sarebbe stato possibile disporne la rinnovazione; 2) comunque la rinnovazione era invalida perché avrebbe dovuto avvenire con un nuovo atto di citazione completo di vocatio in ius, invito a costituirsi e avvertimenti di rito, non bastando l'originario atto di citazione accompagnato dal verbale di rinvio. Gli ulteriori motivi della ricorrente e il ricorso successivo delle altre parti sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che nel giudizio revocatorio la destinataria dell'atto di disposizione impugnato fosse litisconsorte necessario e che la sua pretermissione non fosse stata validamente sanata, poiché la seconda notificazione non integrava una corretta instaurazione del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché la causa sia nuovamente trattata con integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria pretermessa. Sono rimasti assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e l'intero ricorso proposto successivamente dalle altre parti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
nell'azione revocatoria ordinaria il terzo acquirente del bene oggetto dell'atto dispositivo assume la qualità di litisconsorte necessario.
art. 102 c.p.c.
in presenza di litisconsorzio necessario, la mancata partecipazione di una parte impone l'integrazione del contraddittorio.
art. 156 c.p.c.
il raggiungimento dello scopo non sana una notificazione che non realizzi validamente l'integrazione del contraddittorio richiesta nel caso concreto.
art. 163 c.p.c.
la sanatoria della mancata evocazione del litisconsorte richiede una citazione munita dei requisiti di forma e contenuto propri dell'atto introduttivo.
art. 291 c.p.c.
la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo deve essere eseguita in modo idoneo a portare a conoscenza della parte necessaria la nuova udienza di comparizione e i termini per difendersi.
art. 383 c.p.c.
la cassazione con rinvio è necessaria quando il giudizio di merito si è svolto senza il contraddittorio di un litisconsorte necessario.
art. 354 c.p.c.
la presenza di un vizio originario del contraddittorio comporta l'annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
il vizio denunciato è stato trattato come nullità processuale per errata costituzione del contraddittorio.
artt. 137, 138, 139 c.p.c.
richiamati per contestare la validità della notificazione dell'atto introduttivo.
artt. 101, 163-bis, 164 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere che la rinnovazione avrebbe dovuto avvenire con una nuova citazione completa di vocatio in ius e avvertimenti.
art. 24 Cost.
invocato a sostegno della necessità di una rinnovazione idonea a consentire un'effettiva difesa della parte pretermessa.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, il terzo acquirente del bene oggetto dell'atto impugnato è litisconsorte necessario; la sua mancata evocazione determina un vizio del contraddittorio rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- La sanatoria della pretermissione del litisconsorte necessario richiede una valida integrazione del contraddittorio mediante notificazione di un atto idoneo a introdurre la parte nel processo con chiara indicazione della nuova udienza di prima comparizione e dei termini di difesa.
- La combinazione tra citazione originaria e verbale/ordinanza di rinvio non basta, di regola, se non consente al destinatario di comprendere con chiarezza quale sia la nuova udienza di comparizione e quali siano gli oneri difensivi connessi.
- Quando il giudizio di merito si è svolto senza il contraddittorio di un litisconsorte necessario, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione integrale del giudizio.
- In presenza di un vizio originario del contraddittorio, la questione assorbe le ulteriori censure di merito, che non possono essere esaminate prima della regolare instaurazione del rapporto processuale.
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