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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da rapporti economico-contabili intercorsi tra la società e il suo ex amministratore, nei quali la procedura fallimentare ha sostenuto che quest'ultimo avesse simulato finanziamenti alla società per giustificare successivi prelievi di somme dalle casse sociali. In appello, la Corte territoriale, sulla base di una nuova consulenza tecnica contabile, ha ritenuto provata una differenza tra finanziamenti solo apparentemente contabilizzati e versamenti effettivi, condannando l'ex amministratore alla restituzione della somma ritenuta indebitamente prelevata. L'ex amministratore ha impugnato sia la sentenza che aveva rigettato la revocazione per errore di fatto, sia la sentenza di merito, deducendo, tra l'altro: errori nella configurazione del giudizio di revocazione; violazione del giudicato interno e ultrapetizione per asserita riqualificazione della domanda da vendita "in nero" a domanda di ripetizione dell'indebito; violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; erronea ripartizione dell'onere della prova; erronea valutazione delle scritture contabili e della consulenza tecnica; violazione delle norme sulle scritture contabili e sull'indebito. La curatela ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondati i motivi contro la sentenza che aveva respinto la revocazione, osservando che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione decisiva e che, nel caso concreto, la decisione revocanda si fondava comunque sulle risultanze della consulenza tecnica, rendendo irrilevante il preteso errore sull'esistenza di un ordine di esibizione. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi di merito, affermando che l'interpretazione della domanda spettava al giudice di merito e che non vi è stata né mutatio libelli né ultrapetizione, poiché la deduzione delle vendite non contabilizzate era solo un fatto allegato a sostegno della più ampia domanda restitutoria e risarcitoria. Ha poi giudicato inammissibili le censure che miravano a sovrapporre una diversa valutazione del materiale probatorio, ribadendo che il giudice può utilizzare la consulenza tecnica per ricostruire spostamenti di denaro e che le scritture contabili ex art. 2709 c.c. devono essere valutate nel loro complesso, senza poter essere scisse dalla parte che se ne avvantaggia. L'ex amministratore è stato condannato alle spese in favore della procedura controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva e risultante dagli atti o documenti di causa.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia stata acquiescenza o giudicato interno tale da impedire la rivalutazione della domanda in appello, poiché la res controversa era stata integralmente riproposta.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello ha devoluto l'intera controversia; non vi è stata indebita riqualificazione della domanda tale da violare i limiti devolutivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta la domanda in modo coerente con il suo contenuto complessivo e decide sui fatti allegati come supporto della pretesa principale.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito può fondarsi sul materiale probatorio ritualmente acquisito e valutato dal giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e delle risultanze della consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.

  • art. 210 c.p.c.

    La censura relativa all'ordine di esibizione è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decidendi fondata sulla consulenza tecnica.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica non è di per sé mezzo di prova in senso stretto, ma nel caso concreto è stata utilizzata come supporto ricostruttivo dei fatti.

  • art. 194 c.p.c.

    Il consulente ha operato la ricostruzione contabile sulla base dei documenti acquisiti e dei chiarimenti resi nel corso dell'incarico.

  • art. 198 c.p.c.

    La consulenza ha riguardato l'esame dei documenti contabili e dei chiarimenti necessari alla ricostruzione dei flussi finanziari.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione è stata qualificata come ripetizione di indebito per somme prelevate senza giustificazione causale; gli interessi decorrono dalla domanda in mancanza di allegazione della mala fede.

  • art. 2036 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente nelle censure, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti nella decisione impugnata.

  • art. 2037 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente nelle censure, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti nella decisione impugnata.

  • art. 2392 c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della domanda, ma la Corte ha ritenuto che la pretesa fosse comunque diretta alla restituzione di somme indebitamente prelevate dall'amministratore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non è stato invertito: il giudice ha valorizzato la consulenza tecnica e il complesso degli elementi acquisiti per accertare l'effettività o fittizietà dei versamenti e dei rimborsi.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore, ma devono essere valutate nel loro complesso e non possono essere scisse selettivamente dalla parte che ne trae vantaggio.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato in relazione ai rapporti di dare e avere tra imprenditori, per affermare che le scritture contabili non escludono altre prove.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude la lesione del diritto di difesa perché il convenuto ha potuto contraddire sui fatti per l'intero processo.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina del contraddittorio e del giusto processo non risulta violata dalla interpretazione della domanda e dalla valutazione delle prove.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del contraddittorio, essendo le parti state poste in condizione di difendersi sui fatti rilevanti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Evocato nel ricorso contro la sentenza sulla revocazione, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Evocato nel ricorso contro la sentenza sulla revocazione, senza che la Corte ravvisasse vizi decisivi.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia stata determinata da una falsa percezione immediatamente verificabile e decisiva; non basta che il giudice abbia attribuito irrilevanza a un dato processuale se la sentenza si fonda su autonome ragioni probatorie.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito, che deve leggerla nel suo contenuto complessivo e non può essere accusato di ultrapetizione se considera come meri fatti di supporto alcune circostanze allegate a sostegno della pretesa principale.
  • Le scritture contabili, pur facendo prova contro l'imprenditore, devono essere valutate unitariamente e nel contesto degli altri elementi istruttori; la parte che se ne avvantaggia non può selezionarne solo le annotazioni favorevoli.
  • In una controversia sui flussi finanziari tra società e amministratore, il giudice può avvalersi di una consulenza tecnica contabile anche con funzione ricostruttiva, per individuare gli spostamenti di denaro e distinguerne le poste effettive da quelle meramente apparenti.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice, senza sostituire la consulenza all'allegazione probatoria, utilizza le risultanze tecniche e documentali per verificare se i prelievi contestati abbiano una causa giustificativa o costituiscano indebito.
  • Nel caso di ripetizione di indebito, in mancanza di allegazione e prova della mala fede dell'accipiens, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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