DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’esame delle domande di protezione internazionale in Italia, i poteri delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale, le garanzie del richiedente, le notifiche, il colloquio personale e i Paesi di origine sicuri. Prevede anche regole sui trasferimenti e sui ricorsi, con applicazione di varie modifiche e regimi transitori nel tempo.
Procedure per la protezione internazionale
Procedure per la protezione internazionale
Il decreto disciplina le modalità di esame delle domande di protezione internazionale presentate in Italia, comprese frontiere, zone di transito e acque territoriali, nonché le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti. Definisce inoltre autorità competenti, garanzie del richiedente, criteri di esame e regole organizzative del sistema.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le domande presentate da cittadini di Paesi non UE e apolidi per ottenere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, oltre alle procedure di revoca e cessazione. Vengono richiamate le definizioni di Convenzione di Ginevra, richiedente, rifugiato, persona ammissibile alla protezione sussidiaria, minore non accompagnato, persone vulnerabili, UNHCR ed EASO. È prevista anche la nozione di domanda reiterata.
Paesi di origine sicuri
Sono indicati come Paesi di origine sicuri Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Un Paese extra UE può essere designato sicuro se, in via generale e costante, non presenta persecuzioni, tortura, trattamenti inumani o degradanti o violenza indiscriminata da conflitto armato. L’elenco è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge e la valutazione si fonda su informazioni istituzionali e internazionali. La qualifica di Paese sicuro vale per il richiedente solo se egli ne ha la cittadinanza, oppure era abitualmente residente in quel Paese se apolide, e non ha addotto gravi motivi personali di insicurezza.
Autorità competenti e organizzazione del sistema
L’esame delle domande è affidato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. La registrazione della domanda e la ricezione della volontà di chiedere protezione avvengono tramite Commissioni territoriali, questure e uffici di polizia di frontiera, secondo le modalità previste. La determinazione dello Stato competente ai fini del regolamento UE 2024/1351 è affidata all’Unità AMMR presso il Ministero dell’interno, con articolazioni territoriali presso prefetture individuate con decreto ministeriale. Sono previsti ricorsi contro le decisioni di trasferimento, con termini e modalità processuali specifiche, tra cui sospensione automatica del trasferimento se richiesta e trattazione urgente.
Commissioni territoriali
Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture-UTG, con supporto organizzativo e logistico del Ministero dell’interno. Operano in numero massimo di venti, con possibilità di sezioni aggiuntive in caso di eccezionale incremento delle domande o per le procedure accelerate alla frontiera. Sono composte nel rispetto dell’equilibrio di genere, con presidente prefettizio, esperto designato dall’UNHCR e funzionari istruttori; l’incarico è triennale e rinnovabile. Le Commissioni deliberano a maggioranza, con voto prevalente del presidente in caso di parità, e competono per territorio secondo la domanda, la struttura di accoglienza o il centro di trattenimento di riferimento.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
La Commissione nazionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, formazione, monitoraggio della qualità delle procedure, gestione di banche dati e del centro di documentazione sui Paesi di origine, oltre ai compiti di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale. È punto nazionale di contatto con Commissione europea e autorità degli altri Stati membri. Può individuare periodicamente Paesi o parti di Paesi ai fini delle procedure accelerate, adottare un codice di condotta e pubblicare un rapporto annuale. È competente anche per la revoca della protezione speciale in casi previsti, salvo i divieti di espulsione e respingimento per rischio di persecuzione o trattamenti vietati.
Accesso alla procedura e presentazione della domanda
La domanda si considera presentata quando il richiedente manifesta personalmente la volontà di chiedere protezione alle autorità competenti secondo le modalità previste. La domanda del genitore si estende ai figli minori non coniugati presenti con lui; il minore non accompagnato può presentare domanda direttamente, così come il tutore in base a una valutazione individuale. Se lo straniero non si presenta all’ufficio di polizia competente per la verifica dell’identità e la formalizzazione, la volontà espressa non vale come domanda e il procedimento non si instaura.
Diritto a rimanere nel territorio e criteri di esame
Il richiedente può rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale e, se propone ricorso, fino alla decisione di primo grado, salvo i casi espressamente esclusi dalla normativa UE richiamata e dalle disposizioni speciali indicate. Le domande non possono essere respinte solo perché tardive. Ogni domanda deve essere esaminata individualmente, in modo obiettivo e imparziale, verificando prima i presupposti per lo status di rifugiato e poi quelli per la protezione sussidiaria. La valutazione si basa su informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine e, se necessario, dei Paesi di transito; possono essere consultati esperti e disposte visite mediche con consenso del richiedente.
Decisioni, motivazione e comunicazioni
Le decisioni sono comunicate per iscritto. I dinieghi devono essere motivati in fatto e in diritto e indicare i mezzi di impugnazione. Per le domande provenienti da Paesi di origine sicuri, la motivazione del rigetto si limita a dare atto che il richiedente non ha dimostrato gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese rispetto alla propria situazione personale.
Garanzie informative e assistenza
Il richiedente deve essere informato, prima possibile e comunque entro la registrazione, sulla procedura, sui diritti e doveri e sui tempi e mezzi per integrare la domanda; riceve un opuscolo informativo con le fasi della procedura, i diritti e doveri, le prestazioni sanitarie e di accoglienza, i contatti dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela, nonché l’elenco dei Paesi di origine sicuri. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni per garantire un servizio gratuito di informazione. Il richiedente può contattare in ogni fase UNHCR o altra organizzazione di fiducia e deve essere assistito, se necessario, da interprete. Le comunicazioni avvengono nella lingua indicata o, in mancanza, in una delle lingue veicolari previste.
Obblighi del richiedente e notificazioni
Il richiedente deve cooperare con le autorità per l’accertamento di identità, età, cittadinanza, Paesi di soggiorno o transito, esibire e consegnare i documenti in suo possesso e comparire personalmente se convocato. Deve comunicare ogni mutamento di residenza o domicilio. Le notificazioni seguono regole specifiche se il richiedente è accolto o trattenuto in una struttura, oppure se non lo è, con uso di PEC, domicilio dichiarato, deposito presso la questura in caso di irreperibilità o domicilio inidoneo. Il responsabile della struttura è considerato pubblico ufficiale per tali attività.
Colloquio personale
Le Commissioni dispongono l’audizione dell’interessato, anche con collegamento audiovisivo a distanza, nel rispetto della riservatezza. Il colloquio si svolge di norma davanti al componente istruttore, possibilmente dello stesso sesso del richiedente, con possibilità di svolgimento davanti alla Commissione o al presidente. L’audizione può essere omessa in caso di sufficienza degli elementi per accogliere la domanda o quando vi sia certificata incapacità/impossibilità a sostenere il colloquio; per richiedenti provenienti da Paesi individuati ai fini delle procedure accelerate può essere omessa anche per riconoscere la protezione sussidiaria, con facoltà di chiedere il colloquio entro tre giorni. Il colloquio può essere rinviato per motivi di salute o gravi motivi.
Criteri del colloquio e tutele per minori e soggetti vulnerabili
Il colloquio è non pubblico e si svolge senza familiari, salvo diversa valutazione dell’autorità decidente. Il richiedente deve poter esporre compiutamente gli elementi a fondamento della domanda. Per persone con particolari esigenze può intervenire personale di sostegno. Il colloquio del minore si svolge davanti a un componente con specifica formazione, alla presenza del genitore o tutore e del personale di supporto; in casi giustificati il minore può essere ascoltato nuovamente anche senza genitore o tutore, nel suo esclusivo interesse.
Elementi aggiornativi e regime transitorio
Sono presenti richiami a modifiche normative successive e a regimi transitori per l’applicazione di alcune disposizioni, in particolare per trasferimenti, notificazioni, procedure giudiziarie telematiche e colloquio personale. Il testo fornito segnala inoltre l’abrogazione di alcuni commi e di una lettera tra le definizioni, nonché l’adeguamento progressivo di alcune modalità operative.
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