Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un ex socio di una società a responsabilità limitata aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di due distinti crediti: da un lato la liquidazione della propria quota a seguito di recesso comunicato anni prima del fallimento, dall’altro la restituzione di somme versate in precedenza come finanziamento soci. Il giudice delegato aveva ammesso entrambi i crediti, ma con diversa collocazione, riconoscendo la postergazione anche per il credito da liquidazione della quota e ammettendo con riserva il credito da finanziamento soci per pendenza dell’impugnazione del lodo arbitrale. Il Tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo, ha confermato la postergazione del credito da liquidazione della quota ritenendolo assimilabile, in via sostanziale e analogica, al finanziamento soci ex art. 2467 c.c., poiché il recesso era avvenuto quando la società versava in una situazione di squilibrio patrimoniale; ha invece escluso la postergazione del credito da finanziamento soci, mantenendone l’ammissione con riserva. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente e illogica sulla sussistenza della crisi e sulla natura del credito da recesso; 2) violazione degli artt. 52 e 111 l. fall., 2467 e 2473 c.c. e dei criteri ermeneutici, per avere il Tribunale creato una inammissibile figura di credito postergato del socio receduto e applicato analogicamente l’art. 2467 c.c. ad una fattispecie diversa; 3) violazione dell’art. 2909 c.c.; 4) omesso esame della reale situazione economica della società al momento del recesso. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, criticando la parte della decisione che aveva escluso la postergazione del credito da finanziamento soci e lo aveva mantenuto solo con riserva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo non condivisibile la costruzione del Tribunale secondo cui il credito da liquidazione della quota del socio receduto sarebbe postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. La Corte ha affermato che il finanziamento soci e il credito da recesso hanno presupposti diversi: il primo presuppone la permanenza del rapporto sociale e la valutazione della crisi al momento dell’erogazione; il secondo nasce dallo scioglimento del vincolo sociale e, una volta comunicato il recesso, il soggetto diviene terzo rispetto alla società, con un autonomo credito alla liquidazione della quota ex art. 2473 c.c. Non è quindi consentita un’applicazione analogica dell’art. 2467 c.c. al credito da liquidazione della quota. Sono stati assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto nella parte in cui aveva disposto l’ammissione con riserva del credito da finanziamento soci per la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo. Il dispositivo finale, nel testo fornito, è troncato dopo "accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e di", ma dal contenuto della motivazione emerge la cassazione del decreto impugnato nei limiti dell’accoglimento e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore.
art. 96, comma 2, n. 3, l. fall.
Usato per l’ammissione con riserva del credito quando il titolo era ancora sub iudice per l’impugnazione del lodo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa motivazione apparente del decreto impugnato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per denunciare omesso esame e motivazione apparente/illogica sui fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base della censura per violazione di legge in relazione alla postergazione del credito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di concorso fallimentare.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di concorso e graduazione dei crediti.
La Corte ne conferma l’ambito applicativo ai soli finanziamenti dei soci in favore della società, con postergazione legale del rimborso quando ricorrono i presupposti di squilibrio finanziario; esclude l’applicazione al credito da liquidazione della quota del socio receduto.
Viene indicato come la norma che disciplina il diritto del socio receduto al rimborso della partecipazione/liquidazione della quota, distinto dal finanziamento soci.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione estensiva/analogica dell’art. 2467 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione analogica di una norma eccezionale o comunque di stretta applicazione.
Norma oggetto del terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito.
Citato dal Tribunale come parametro comparativo per descrivere il significativo squilibrio tra debiti e patrimonio netto.
Richiamato in giurisprudenza citata dalla Corte in tema di credito del socio receduto nelle società di capitali, liquido ed esigibile e produttivo di interessi di diritto.
Massime di principio
- Il credito da liquidazione della quota del socio receduto nasce dallo scioglimento del vincolo sociale e, una volta esercitato il recesso, il socio diventa terzo rispetto alla società; tale credito non può essere automaticamente trattato come un finanziamento soci.
- La postergazione legale prevista dall’art. 2467 c.c. si applica ai soli finanziamenti dei soci in favore della società e richiede la verifica dei presupposti di squilibrio finanziario al momento dell’erogazione e della richiesta di rimborso; non è estensibile in via analogica al diverso credito da recesso.
- In presenza di un credito fondato su un titolo ancora sub iudice, l’ammissione al passivo può avvenire con riserva ai sensi dell’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., ma le censure in cassazione devono misurarsi con la specifica ratio della decisione impugnata.
- Il giudice di merito non può creare una categoria atipica di credito postergato del socio receduto sulla base di considerazioni sistematiche sganciate dal dato letterale delle norme che disciplinano separatamente finanziamento soci e liquidazione della quota.
- La valutazione della crisi rilevante per l’art. 2467 c.c. è una valutazione tipica e funzionale al solo rimborso dei finanziamenti dei soci; essa non può essere traslata sul momento del recesso per comprimere il diritto alla liquidazione della partecipazione.
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