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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing back avente a oggetto un'autovettura. La società concedente aveva chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice per il controvalore del bene, o in subordine per canoni scaduti e non pagati e canoni a scadere attualizzati, sostenendo che il bene fosse stato perduto e richiamando la disciplina concorsuale e quella del leasing. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo rilevando che la ricorrente aveva già intrapreso un giudizio di opposizione di terzo contro il terzo acquirente dell'auto per ottenerne la restituzione, con ciò scegliendo la strada del recupero del bene; inoltre aveva escluso l'applicabilità dell'art. 103 l.fall. e dell'art. 72 quater l.fall. nel caso concreto. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali per omessa menzione di un soggetto intervenuto quale successore a titolo particolare; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) violazione dell'art. 103 l.fall., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 404 c.p.c.; 4) violazione di norme sulla proprietà e sulla trascrizione; 5) violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost. per asserita espropriazione senza indennizzo; 6) violazione dell'art. 103 e dell'art. 118 l.fall. e di norme della l. n. 124/2017; 7) violazione dell'art. 72 quater l.fall. e delle norme sul leasing. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, osservando soprattutto che l'art. 103 l.fall. presuppone che il bene sia stato illegittimamente acquisito all'attivo fallimentare, mentre qui il bene non era mai entrato nel patrimonio del fallito perché non ne era proprietario; inoltre la ricorrente aveva scelto di agire contro il terzo per recuperare il bene, sicché non poteva cumulare la pretesa al controvalore nel passivo. Quanto al leasing, la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 non era retroattiva e per i rapporti anteriori restava applicabile il diverso regime elaborato dalla giurisprudenza, con esclusione dell'art. 72 quater l.fall. per i leasing risolti prima dell'entrata in vigore della legge. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e ulteriore condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo non proponibile la domanda ex art. 103 l.fall. per il controvalore dell'autoveicolo, perché il bene non era mai confluito nell'attivo fallimentare e la parte aveva già intrapreso un autonomo giudizio per ottenerne la restituzione dal terzo detentore/acquirente. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 72 quater l.fall. e della disciplina della l. n. 124/2017, trattandosi di contratto risolto in epoca anteriore e di fattispecie da ricondurre alla giurisprudenza precedente. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità processuale aggravata, oltre agli effetti ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nei primi motivi, ma la Corte non ne riconosce la violazione

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei primi motivi

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei primi motivi

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nei primi motivi

  • art. 111 c.p.c.

    il provvedimento impugnato esplica effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che non abbia impugnato

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la mancata menzione di un soggetto, trattandosi al più di lapsus e comunque di questione non deducibile utilmente dalla parte ricorrente

  • art. 99 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per l'opposizione allo stato passivo, ma ritenuto inapplicabile alla fattispecie

  • art. 103 l. fall.

    presuppone che il bene sia stato illegittimamente acquisito alla massa; non si applica quando il bene non è entrato nell'attivo fallimentare e il creditore ha già scelto di agire per il recupero del bene contro il terzo

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato quale azione di opposizione di terzo intrapresa dalla parte per ottenere la restituzione del bene dal terzo acquirente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato, ma la Corte ritiene irrilevante la censura nel caso concreto

  • art. 815 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel quarto motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 2683 n. 3 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel quarto motivo, senza rilievo decisivo

  • art. 84 l. fall.

    richiamato per descrivere i poteri del curatore nell'acquisizione dei beni alla massa e le ipotesi di esclusione/restituzione

  • art. 87 bis l. fall.

    richiamato per la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti chiaramente riconoscibili

  • art. 104 ter, comma 8, l. fall.

    richiamato per la facoltà del curatore di non acquisire o rinunciare alla liquidazione dei beni non convenienti

  • art. 2 Cost.

    richiamato nella censura di espropriazione senza indennizzo, ritenuta infondata

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella censura di espropriazione senza indennizzo, ritenuta infondata

  • art. 42 Cost.

    richiamato nella censura di espropriazione senza indennizzo, ritenuta infondata

  • art. 118 n. 2 l. fall.

    richiamato nel sesto motivo, ma la censura è respinta

  • artt. 138, 139, 140 l. n. 124/2017

    la Corte afferma che la disciplina del leasing introdotta dalla legge non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge

  • art. 72 quater l. fall.

    non applicabile alla fattispecie di leasing risolto prima della legge n. 124/2017; non consente la domanda proposta dalla parte nel caso esaminato

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per condannare la ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata, ravvisando colpa grave nell'insistenza su una tesi infondata

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite a carico della soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 124/2017

    la disciplina sul leasing non opera retroattivamente; per i contratti anteriori resta il regime previgente

Massime di principio

  • La domanda di ammissione al passivo per il controvalore di un bene non è proponibile quando il bene non è mai entrato nell'attivo fallimentare perché non apparteneva al fallito; in tal caso manca il presupposto dell'illegittima acquisizione alla massa.
  • Chi sceglie di agire giudizialmente contro il terzo detentore o acquirente per recuperare il bene non può poi cumulare, nei confronti del fallimento, la pretesa al controvalore del medesimo bene, poiché ciò determinerebbe una duplicazione incompatibile con la logica alternativa della tutela restitutoria o risarcitoria.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che colpiscono profili estranei o non decisivi rispetto al fondamento della decisione sono inammissibili o comunque infondate.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 in materia di leasing finanziario non ha efficacia retroattiva: per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore continua a operare il regime previgente, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 72 quater l.fall. ai rapporti già esauriti secondo i relativi presupposti.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione privo di seri argomenti contro il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, specie quando si insiste su una tesi già chiaramente smentita dal dato normativo, può integrare colpa grave ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoLeasingInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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