DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina ingresso, soggiorno, diritti, doveri e integrazione dei cittadini extra UE e degli apolidi. Regola visti, permessi, ricongiungimento familiare, quote d’ingresso e procedure di frontiera, con diversi rinvii a norme UE e regole transitorie; non si applica ai cittadini UE salvo eccezioni specifiche.
Testo unico sull’immigrazione e condizione dello straniero
Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero
Il provvedimento coordina la disciplina generale degli stranieri extra UE e degli apolidi, definendo ambito di applicazione, diritti fondamentali, regole di ingresso, soggiorno e integrazione. La normativa è costruita come quadro organico, con forte rinvio a regolamenti e accordi internazionali, oltre a numerosi meccanismi attuativi demandati a regolamenti e decreti.
Ambito di applicazione e rapporti con altre fonti
Il testo unico si applica, salvo diversa previsione, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi. I cittadini UE restano esclusi, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario. Quando altre leggi richiamano istituti relativi a persone non italiane o apolidi, il riferimento va inteso agli istituti del testo unico, ferma la prevalenza di disposizioni interne, UE o internazionali più favorevoli.
Nelle materie di competenza regionale, le disposizioni del testo unico valgono come principi fondamentali; per regioni a statuto speciale e province autonome assumono il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale. La disciplina non opera nei casi in cui sia diversamente previsto dallo stato di guerra.
Diritti fondamentali dello straniero
A ogni straniero presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dall’ordinamento interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante gode, in linea generale, dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano, salvo diverse previsioni di convenzioni internazionali o del testo unico.
È prevista la parità di trattamento per i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e per le loro famiglie, in attuazione della convenzione OIL n. 143. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa inoltre alla vita pubblica locale e ha parità di trattamento nella tutela giurisdizionale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai servizi pubblici, nei limiti di legge.
Comunicazioni, tutela diplomatica e obblighi generali
I provvedimenti relativi a ingresso, soggiorno ed espulsione devono essere tradotti in una lingua comprensibile al destinatario o, se non possibile, in francese, inglese o spagnolo, con preferenza per la lingua indicata dall’interessato.
Lo straniero presente in Italia può prendere contatto con le autorità consolari o diplomatiche del proprio Paese, salvo gravi ragioni di giustizia, ordine pubblico o sicurezza nazionale. Le autorità pubbliche devono informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina in caso di provvedimenti su libertà personale, allontanamento, tutela dei minori, status personale, decesso o ricovero urgente, e trasmettere documenti e oggetti dello straniero salvo trattenimento per legge. Non si procede all’informazione per richiedenti asilo, rifugiati riconosciuti e titolari di protezione temporanea per motivi umanitari.
Lo straniero è comunque tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Coordinamento istituzionale e monitoraggio
È istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico, presieduto dal Presidente o Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato. Ne fanno parte i Ministri interessati ai temi trattati e un presidente di regione o provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti.
Presso il Ministero dell’interno opera un gruppo tecnico di lavoro per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, con rappresentanti di numerosi Dipartimenti ministeriali e un nucleo di esperti designati dalla Conferenza unificata. Le modalità di coordinamento con la Presidenza del Consiglio sono demandate a regolamento.
Politiche migratorie e programmazione dei flussi
La politica migratoria è impostata su un documento programmatico triennale, predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i soggetti istituzionali e sociali indicati dalla norma, approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni; il documento è poi emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell’interno presenta annualmente una relazione sui risultati ottenuti.
Il documento programmatico definisce azioni di politica migratoria, misure economico-sociali per gli stranieri soggiornanti, criteri generali per i flussi di ingresso, interventi per relazioni familiari, inserimento sociale, integrazione culturale e reinserimento nei Paesi di origine.
Ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base di tali criteri, sono fissate le quote massime di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo, tenendo conto dei ricongiungimenti familiari e dell’eventuale protezione temporanea. Possono essere emanati ulteriori decreti durante l’anno. In caso di mancata pubblicazione del decreto annuale, è prevista una disciplina transitoria con decreto del Presidente del Consiglio.
Regioni, province, comuni ed enti locali concorrono, nei limiti delle rispettive competenze e risorse, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti degli stranieri, con particolare riguardo ad alloggio, lingua e integrazione sociale. Sono inoltre previsti Consigli territoriali per l’immigrazione, con funzioni di analisi e promozione degli interventi a livello locale.
Ingresso nel territorio dello Stato
L’ingresso è consentito allo straniero in possesso di passaporto o documento equivalente valido, nonché del visto d’ingresso, dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS quando richiesta, o di un permesso di soggiorno valido. L’ingresso deve avvenire, salvi i casi di forza maggiore o eccezione previsti dal diritto UE, attraverso valichi di frontiera appositamente istituiti.
Per i cittadini di Paesi terzi soggetti al regolamento sulle entrate/uscite, sono previsti obblighi di fornitura dei dati biometrici, registrazione nell’entry-exit system e informazione sulla durata massima del soggiorno; per i titolari di permesso di soggiorno italiano è previsto il timbro sul passaporto con data di ingresso o uscita. L’attuazione tecnica dei sistemi EES ed ETIAS è demandata a decreti ministeriali.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza. Per soggiorni non superiori a tre mesi possono valere anche visti rilasciati da altre autorità diplomatiche o consolari sulla base di specifici accordi. Al rilascio del visto, l’autorità consegna una comunicazione scritta sui diritti e doveri dello straniero. Il diniego va comunicato in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo; per motivi di sicurezza o ordine pubblico può non essere motivato, salvo alcune domande specifiche.
Le domande di visto con documentazione falsa o contraffatta sono automaticamente inammissibili, ferma la responsabilità penale. Chi è già in possesso di permesso di soggiorno può rientrare con semplice comunicazione preventiva all’autorità di frontiera.
L’ingresso richiede inoltre mezzi di sussistenza sufficienti, definiti con direttiva ministeriale, e documentazione idonea a comprovare scopo e condizioni del soggiorno e, salvo lavoro, anche il ritorno nel Paese di provenienza. È escluso l’ingresso per chi non soddisfa tali requisiti o per chi costituisca minaccia per ordine pubblico o sicurezza, nonché per numerose tipologie di condanna indicate dalla norma, comprese alcune ipotesi in materia di stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione, contraffazione, falso e altri reati elencati.
Sono inoltre respinti alla frontiera gli stranieri espulsi, salvo autorizzazione o decorso del divieto, gli stranieri da espellere e quelli segnalati per respingimento o non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o relazioni internazionali. L’ingresso resta comunque subordinato alle formalità del regolamento di attuazione.
Proroga del visto
Il questore può prorogare il visto d’ingresso per soggiorni di breve durata fino al limite massimo consentito dalla normativa europea. Lo straniero che chiede la proroga è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. La proroga consente il soggiorno senza ulteriori adempimenti. Le informazioni sono memorizzate nel sistema VIS e registrate negli archivi del Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno.
Permesso di soggiorno: rilascio, durata e rinnovo
Possono soggiornare in Italia gli stranieri entrati regolarmente e muniti di carta o permesso di soggiorno validi, della proroga del visto, oppure di titolo equipollente rilasciato da Stato UE nei limiti di accordi specifici. Per gli studenti stranieri, in taluni casi, il soggiorno è ammesso anche con visto di studio per l’intera durata del corso e dichiarazione di presenza.
Il permesso di soggiorno va richiesto al questore della provincia competente entro otto giorni lavorativi dall’ingresso. Il regolamento può prevedere modalità speciali per soggiorni brevi per turismo, giustizia, attesa di emigrazione, ministri di culto e soggiorni in strutture di cura o convivenza. La domanda comporta rilievi fotodattiloscopici e, per il rilascio e il rinnovo, è previsto un contributo amministrativo con esenzioni per determinate categorie protette.
La durata del permesso, se non rilasciato per lavoro, coincide con quella del visto nei limiti di legge: non oltre tre mesi per visite, affari e turismo; almeno pari alla frequenza del corso per studio e formazione; non superiore alle necessità documentate negli altri casi. Per il lavoro, il permesso è rilasciato dopo la stipula del contratto di soggiorno e ha durata correlata al rapporto: fino a nove mesi per stagionale, un anno per tempo determinato, due anni per tempo indeterminato, con rinnovi fino a tre anni.
Sono previste durate specifiche anche per lavoro stagionale pluriennale, lavoro autonomo, ricongiungimento familiare e ulteriori ipotesi indicate dal testo unico. Il rinnovo va chiesto almeno novanta giorni prima della scadenza; il permesso è rinnovato per durata non superiore a quella originaria, salvo diverse previsioni.
Rifiuto, revoca e limiti al soggiorno
Il permesso o il suo rinnovo sono rifiutati, o il permesso revocato, quando vengono meno i requisiti per ingresso e soggiorno, salvo irregolarità amministrative sanabili o sopravvenienza di elementi che giustifichino il rilascio. Nei casi di ricongiungimento familiare, la decisione deve tenere conto dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e, se lo straniero è già presente in Italia, della durata del soggiorno.
Sono previste specifiche valutazioni della pericolosità per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altri Stati Schengen, anche alla luce di determinati reati indicati dalla norma. Il permesso può essere rifiutato o revocato anche in caso di violazione del divieto previsto per il ricongiungimento familiare o in base a convenzioni o accordi internazionali applicabili.
Stranieri titolari di titoli UE e regole di allontanamento
Gli stranieri muniti di permesso o titolo equivalente rilasciati da uno Stato membro UE e validi per il soggiorno in Italia devono dichiarare la presenza al questore entro il termine previsto per la richiesta del permesso; in caso di violazione si applica sanzione amministrativa pecuniaria. Se si trattengono oltre tre mesi, il questore ordina di rientrare nello Stato membro che ha rilasciato il titolo entro sette giorni.
In caso di violazione dell’intimazione, è disposto l’allontanamento ai sensi della disciplina sull’espulsione; in presenza di accordi bilaterali preesistenti, l’allontanamento può essere verso lo Stato membro di rilascio. Quando ricorrono i presupposti per l’espulsione ordinaria o per misure speciali antiterrorismo, l’adozione del provvedimento avviene sentito lo Stato membro interessato e l’allontanamento è eseguito fuori dal territorio UE.
È inoltre autorizzata la riammissione in Italia dello straniero espulso da altro Stato membro UE, se titolare di permesso italiano valido e non pericoloso per ordine pubblico o sicurezza.
Regole documentali e permesso unico lavoro
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno sono rilasciati con modelli tecnologicamente avanzati e anticontraffazione conformi al regolamento UE sul modello uniforme dei permessi di soggiorno. Il permesso reca anche i dati personali previsti per i documenti elettronici.
Nel permesso di soggiorno che abilita al lavoro è inserita la dicitura “perm. unico lavoro” e le informazioni previste dalla normativa UE. Per il permesso unico è previsto un termine accelerato di rilascio entro trenta giorni dal completamento della domanda, con esclusioni per varie categorie espressamente indicate e con attuazioni temporali differite per alcune disposizioni.
Accordo di integrazione
L’integrazione è definita come processo di convivenza tra cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei valori costituzionali e con impegno reciproco alla partecipazione economica, sociale e culturale.
Nell’ambito di tale processo sono fornite informazioni sui diritti connessi al permesso di soggiorno, sulle condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro, sulla documentazione necessaria per il permesso unico e sugli obblighi e garanzie per lavoratori e familiari.
Entro centottanta giorni dalla nuova disciplina, un regolamento deve stabilire criteri e modalità per la sottoscrizione di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, contestualmente alla domanda di permesso di soggiorno. La sottoscrizione è condizione necessaria per il rilascio del permesso. La perdita integrale dei crediti comporta revoca del permesso ed espulsione, salvo alcune categorie protette espressamente escluse. L’attuazione deve avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
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