Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La società di leasing aveva concesso in locazione finanziaria un fabbricato ad uso uffici; il contratto era stato risolto per inadempimento dell'utilizzatrice prima del fallimento, con richiesta di restituzione dell'immobile e di pagamento del credito residuo contrattuale. Dopo il fallimento dell'utilizzatrice, la concedente aveva domandato l'ammissione al passivo per il complessivo importo derivante dal rapporto, con riserva di detrarre il ricavato della futura vendita o riallocazione dell'immobile. Il giudice delegato aveva ammesso il credito con riserva ex art. 96, comma 2, l. fall., ma poi, a seguito della vendita dell'immobile, aveva sciolto negativamente la riserva escludendo il credito; il tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo che il fatto costitutivo del credito fosse la dimostrazione della riallocazione del bene a valori di mercato e valorizzando la mancata prova di tale circostanza. Con il ricorso per cassazione la concedente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 quater l. fall., censurando l'affermazione secondo cui il valore di mercato del bene e la corretta gestione della vendita costituirebbero fatti costitutivi del credito insinuato; i successivi motivi riguardavano la disciplina della riserva ex art. 96 l. fall. e il valore probatorio di una consulenza tecnica formata senza contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo superato l'orientamento su cui il tribunale aveva fondato la decisione e richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina dell'art. 72 quater l. fall. non si applica ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017. Per tali rapporti resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultimo, dell'art. 1526 c.c., anche se la risoluzione sia seguita dal fallimento dell'utilizzatore. L'accoglimento del primo motivo ha determinato l'assorbimento degli altri due. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio di diritto indicato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 98 l. fall.
norma processuale utilizzata per l'opposizione allo stato passivo
non è applicabile in via retroattiva ai contratti di leasing risolti prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017; non può essere esteso analogicamente ai rapporti anteriori
richiamato per l'ammissione al passivo con riserva, in attesa della verifica del differenziale conseguente alla vendita o riallocazione del bene
si applica in via analogica al leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2017
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione della prova
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina non ha effetti retroattivi; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge
Sez. U., sent. n. 2061 del 28/01/2021
principio decisivo: per i leasing risolti anteriormente alla legge del 2017 non si applica l'art. 72 quater l. fall.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017 in materia di leasing finanziario non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle risoluzioni maturate dopo la sua entrata in vigore.
- Per i contratti di leasing risolti prima della riforma occorre distinguere tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest'ultimo si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., non l'art. 72 quater l. fall., anche se il fallimento dell'utilizzatore interviene dopo la risoluzione.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la qualificazione della disciplina applicabile al contratto costituisce il passaggio preliminare decisivo, perché incide sul titolo e sulla misura del credito ammesso.
- Non può essere posto a carico del creditore il diverso onere di dimostrare, come fatto costitutivo del credito, la vendita del bene a valori di mercato quando il regime applicabile non è quello dell'art. 72 quater l. fall.; tale verifica rileva solo entro il sistema normativo effettivamente applicabile.
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