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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato alla terza datrice di ipoteca, unitamente ad altri comproprietari, nell’ambito di una procedura esecutiva fondata su credito fondiario. L’opponente aveva contestato la validità del precetto per omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo, chiedendone la nullità o inefficacia. Dopo una prima cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore, il giudizio è stato riassunto contro creditore procedente, debitore e comproprietari. Il Tribunale ha poi rigettato l’opposizione ritenendo, in base all’art. 41 T.U.B., che nelle espropriazioni per crediti fondiari non sia obbligatoria la notificazione del titolo contrattuale esecutivo, essendo sufficiente l’indicazione del titolo nel precetto. In cassazione il ricorso è stato dichiarato tardivo: la sentenza impugnata era stata depositata il 10 marzo 2022 e non notificata, sicché il termine per impugnare scadeva il 12 settembre 2022, mentre il ricorso è stato notificato l’11 ottobre 2022; inoltre la causa, qualificata come opposizione esecutiva/opposizione a precetto, non beneficia della sospensione feriale dei termini nemmeno in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, condividendo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e rilevando che, trattandosi di opposizione esecutiva, il termine breve/ordinario per impugnare non era sospeso nel periodo feriale. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma di euro 10.000,00 ex art. 96 c.p.c. in favore della resistente e alla somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 602 c.p.c.

    richiamato come base del precetto notificato al terzo proprietario nell’espropriazione contro il terzo

  • art. 479 c.p.c.

    invocato dalla parte opponente per sostenere la necessità della notificazione del titolo esecutivo

  • art. 480 c.p.c.

    invocato dalla parte opponente in relazione ai requisiti del precetto

  • art. 603 c.p.c.

    invocato dalla parte opponente per sostenere l’illegittimità del precetto

  • art. 617 c.p.c.

    la Corte ha qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 41 T.U.B.

    nel credito fondiario, nel procedimento esecutivo è escluso l’obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata condivisa dalla Corte

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna per colpa grave della ricorrente in relazione alla richiesta di decisione nonostante la proposta di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nell’espropriazione per credito fondiario, ai sensi dell’art. 41 T.U.B., non è necessario notificare al debitore o al terzo il titolo contrattuale esecutivo, essendo sufficiente che il precetto indichi il titolo da cui il credito deriva.
  • Le opposizioni avverso il precetto o altri atti della procedura esecutiva, quando contestano la validità formale dell’atto, vanno qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • Nei giudizi di opposizione esecutiva non opera la sospensione feriale dei termini, e tale regola vale anche nella fase di impugnazione in cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine applicabile, la Corte ne dichiara l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • La proposizione della richiesta di decisione in presenza di una proposta di definizione che segnali la manifesta inammissibilità può integrare colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna equitativa della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoMutuo
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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