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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15833/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (intermediario postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento, da parte della società ricorrente, di un assegno di traenza non trasferibile emesso all'ordine di una persona fisica e negoziato in favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario. La beneficiaria del titolo aveva agito per ottenere la condanna della società che aveva eseguito il pagamento, deducendone la negligenza nella identificazione del prenditore e la violazione dell'art. 43 della legge assegni. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo non provata la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e negando il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c. per la spedizione del titolo con posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1176, commi 1 e 2, c.c., 43 r.d. n. 1736/1933 e 1992, comma 2, c.c., sostenendo di avere assolto l'obbligo di diligenza mediante verifica dell'autenticità del titolo e identificazione del presentatore tramite carta d'identità e codice fiscale, senza che la legge imponesse ulteriori controlli. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., lamentando che la corte territoriale avesse escluso il concorso di colpa della beneficiaria per aver inviato l'assegno con posta ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la valutazione della corte d'appello nella parte in cui aveva escluso l'idoneità liberatoria dell'identificazione del prenditore mediante documento di identità, senza considerare se sul documento vi fossero segni o indizi di falsità. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non investiva una delle autonome rationes decidendi poste a base dell'esclusione del concorso di colpa della beneficiaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento"

    La norma si applica anche all'assegno di traenza con clausola di intrasferibilità; la banca o l'intermediario che paga risponde, ma può liberarsi provando di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza professionale costituisce parametro elastico di valutazione giuridica; nella specie, l'identificazione del prenditore con un documento valido è sufficiente salvo segni o indizi di falsità, e non possono pretendersi controlli ulteriori non previsti dall'ordinamento o dagli standards sociali e normativi.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato può escludersi o ridurre il risarcimento solo se la relativa censura investe tutte le autonome rationes decidendi della decisione di merito.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del titolo di credito, ma non costituisce la base decisiva della pronuncia.

  • art. 1176, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte decide sulla diligenza professionale di cui al comma 2.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato solo in relazione al motivo sul concorso di colpa e al nesso causale.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato solo in relazione al motivo sul concorso di colpa e al nesso causale.

  • art. 3 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato come fonte che mostra la centralità della carta d'identità quale strumento di identificazione personale.

  • art. 4 e ss. r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamati per la disciplina della carta d'identità quale mezzo fondamentale di identificazione personale.

  • art. 1, lett. c) e d), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato per confermare il rilievo della carta d'identità nel sistema di identificazione.

  • art. 292 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    Richiamato quale disposizione attuativa in tema di identificazione personale.

  • art. 19 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

    La disciplina antiriciclaggio non impone, per l'identificazione della clientela in presenza del cliente, verifiche ulteriori rispetto al controllo del documento di identità non scaduto; per le persone giuridiche valgono invece misure adeguate e commisurate al rischio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare, quanto alle ulteriori argomentazioni, alle motivazioni della precedente giurisprudenza conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità sulla violazione/falsa applicazione delle norme, compresa la clausola generale di diligenza professionale.

Massime di principio

  • Nella responsabilità della banca o dell'intermediario che paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario, la responsabilità è contrattuale e l'operatore può liberarsi solo provando di avere agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • Ai fini dell'identificazione del prenditore di un assegno, la produzione ed esibizione di un valido documento di identità costituisce, in linea generale, adempimento sufficiente della diligenza richiesta, salvo che sul documento siano rilevabili segni o indizi di falsità.
  • La diligenza professionale è una clausola generale che il giudice di merito integra secondo standards giuridici e sociali; la sua valutazione è sindacabile in cassazione per violazione di legge quando si ponga in contrasto con l'ordinamento e con i criteri di esperienza socialmente riconosciuti.
  • Non è esigibile dall'intermediario una attività di verifica ulteriore non prevista dalla legge, come indagini presso il comune di nascita o controlli generalizzati oltre l'esibizione di un documento valido, se non emergono anomalie del documento o del contesto.
  • La censura in cassazione sul concorso di colpa del danneggiato è inammissibile se non investe tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la statuizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssegnoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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