Cassazione Civile, Ordinanza n. 31129/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di s.r.l. per l’anno d’imposta 2006, con recupero a tassazione di redditi di capitale asseritamente derivanti dalla partecipazione sociale, in conseguenza di un maggiore imponibile accertato nei confronti della società. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione, ritenendo necessario allegare all’avviso notificato al socio il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società, non essendo sufficiente il mero richiamo all’avviso notificato alla società stessa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 l. n. 212/2000, oltre che di altre norme civili richiamate, sostenendo che l’avviso al socio potesse essere motivato per relationem all’atto emesso verso la società senza necessità di allegare il p.v.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per asserita inidoneità della motivazione della CTR a giustificare la pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, ma ha rigettato entrambi i motivi. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di appello era effettivamente presente e intellegibile, quindi non apparente ai sensi dei parametri elaborati dalle Sezioni Unite sul "minimo costituzionale" della motivazione. Ha rigettato anche il primo motivo, precisando che, in via generale, negli accertamenti verso i soci di società a ristretta base partecipativa è sufficiente il rinvio per relationem all’accertamento societario; tuttavia, quando il socio sia receduto dalla compagine al momento della notifica dell’atto, l’avviso deve contenere o allegare la documentazione richiamata, oppure riprodurne i contenuti essenziali, perché il socio receduto non ha più accesso agli atti sociali e non può difendersi adeguatamente sulla base di meri rinvii. Poiché nel caso concreto il contribuente era uscito dalla società prima della notifica e la CTR aveva correttamente valorizzato tale dato, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; nulla in ordine al contributo unificato aggiuntivo, per difetto dei presupposti processuali.
Norme richiamate
L’atto impositivo deve essere motivato in modo sufficiente; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto, ma ha precisato che la motivazione per relationem non basta quando il socio accertato non è più in carica e non può accedere alla documentazione sociale richiamata.
La motivazione dell’avviso di accertamento deve consentire al destinatario di conoscere la pretesa fiscale e di difendersi; nel caso del socio receduto il semplice rinvio agli atti della società non è sufficiente se non accompagnato da allegazione o riproduzione dei contenuti essenziali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge relativa alla motivazione per relationem dell’accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Corte ribadisce che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Ha riformulato il vizio di motivazione deducibile in cassazione, restringendone l’ambito.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
Ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione nelle controversie definibili; la Corte lo applica per affermare la tempestività del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
È richiamato per il potere del socio di consultare la documentazione sociale; tale possibilità viene valorizzata solo per il socio ancora in compagine, non per quello receduto.
Richiamato per analogia con il diritto di informazione nelle società di persone, non esteso al socio receduto di s.r.l. ai fini della conoscibilità degli atti.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme evocate a supporto del motivo di ricorso, senza autonoma statuizione decisoria.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della censura, senza specifica applicazione decisiva nel dispositivo.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della censura, senza specifica applicazione decisiva nel dispositivo.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della censura, senza specifica applicazione decisiva nel dispositivo.
Richiamato nel ragionamento della Corte quale esempio di disciplina che presuppone, per l’accesso alle informazioni sociali, la qualità di socio o comunque una posizione legittimante.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari emessi nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa, la motivazione per relationem all’atto emesso verso la società è in linea di principio sufficiente, purché il socio possa conoscere la documentazione richiamata e difendersi efficacemente.
- Se il socio destinatario dell’avviso non è più in carica al momento della notifica, il mero rinvio agli atti notificati alla società non garantisce la conoscibilità della pretesa: l’avviso deve allegare la documentazione richiamata o riprodurne i contenuti essenziali.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi, sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non è sufficiente la sola insoddisfazione della parte rispetto al ragionamento del giudice.
- Nel giudizio di legittimità, l’omesso esame del fatto storico decisivo resta l’unico spazio residuo di censura motivazionale al di fuori della violazione del minimo costituzionale.
- La verifica della sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento va compiuta in concreto, considerando la posizione del destinatario e la sua effettiva possibilità di accedere agli atti presupposti.
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