Cassazione Civile, Ordinanza n. 16215/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La lite origina da un'opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato contro due creditori procedenti. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese. In appello, il debitore chiedeva di accertare l'avvenuto pagamento di una somma rilevante e, conseguentemente, l'inesistenza del diritto dei creditori di procedere esecutivamente per importi superiori a una somma residua indicata nell'atto di appello. La Corte d'appello di Firenze rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle spese. Il debitore proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio depositava, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, nota di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo conciliativo tra le parti; la rinuncia era sottoscritta per accettazione anche dai resistenti e dal loro difensore.
La decisione
La Corte di cassazione prende atto della rituale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, accettata dai controricorrenti, e dichiara l'estinzione del giudizio. Poiché vi è accettazione della controparte, la Corte omette di provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Inoltre precisa che, trattandosi di estinzione del giudizio, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La sentenza impugnata resta quindi ferma, ma il giudizio di legittimità si chiude senza decisione sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
in caso di rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, il giudizio si estingue e può omettersi la pronuncia sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, il giudice può omettere di provvedere sulle spese di lite.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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