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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 8017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava le cartelle esattoriali relative a II.DD. e IVA per gli anni 2008 e 2009 e il provvedimento che aveva accolto solo parzialmente la richiesta di rateazione. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma (sentenza n. 382/20/13) e dell’appello da parte della CTR del Lazio, in cassazione ha articolato sette motivi: contestava la conoscenza e la notifica delle cartelle comprese nel piano di rateazione; la mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella; l’asserita insufficienza della motivazione della sentenza e delle cartelle; gli interessi di mora e i compensi di riscossione; la ripartizione dell’onere della prova sul calcolo degli interessi; l’uso del metodo di ammortamento “alla francese”; e la motivazione del provvedimento di rateazione. Ha inoltre dedotto vizi motivazionali e violazioni di norme processuali e tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al vizio motivazionale per la doppia conforme e infondato quanto alla notifica: la richiesta di rateazione dimostrava la conoscenza delle cartelle incluse nel piano. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione della CTR era comprensibile e articolata e la mancata sottoscrizione del ruolo non ne comportava automaticamente l’invalidità, in assenza di specifiche prove contrarie. Il terzo e il quarto motivo sono stati rigettati, non essendo ravvisabili vizi motivazionali rilevanti sulle cartelle, sugli interessi di mora e sui compensi di riscossione. Il quinto è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui chiedeva una rivalutazione del merito e comunque infondato: spettava alla società indicare e dimostrare specificamente l’errore nel calcolo degli interessi. Il sesto è stato rigettato: è legittimo il metodo di ammortamento alla francese per le rate, e le norme invocate non impongono un diverso criterio di calcolo. Il settimo è stato rigettato: la società non aveva specificamente contestato l’adempimento dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7, comma 2, dello Statuto del contribuente. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.500 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. 546/1992

    Altrimenti non si vede come la relativa istanza si sarebbe potuta proporre, costituendo evidentemente strumento alternativo all'impugnazione di detti atti riscossivi per difetto di notificazione.

    La richiesta di rateazione delle cartelle presuppone la conoscenza degli atti cui si riferisce; tale conoscenza è equipollente alla notifica e impedisce di far valere, rispetto a quelle cartelle, la mancata notificazione.

  • Art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, in quanto non proponibile ex art. 348 ter, cod. proc. civ. ("doppia conforme").

    In presenza di una decisione conforme nei due gradi di merito, il vizio di motivazione dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti indicati dalla disposizione.

  • Art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973

    In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

    L’omessa sottoscrizione del ruolo non ne determina automaticamente l’invalidità. L’atto si presume riferibile all’organo competente e il contribuente deve fornire elementi specifici e concreti per contestarne la provenienza o la legittimità.

  • Art. 21-octies della legge 241/1990

    D'altronde, la natura vincolata del ruolo che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990.

    Per il ruolo, atto vincolato privo di margini di discrezionalità nella formazione, i vizi formali non comportano necessariamente l’invalidità, secondo il principio richiamato dall’art. 21-octies.

  • Art. 2697 c.c.

    Per altro verso, risulta invero che il giudice tributario di appello abbia correttamente applicato il principio generale codicistico in questione, essendo onere della società contribuente dimostrare che il calcolo degli interessi applicati dall'agente della riscossione era errato, indicandone, specificamente, le ragioni.

    Chi contesta il calcolo degli interessi deve allegare e dimostrare in modo specifico l’errore e le relative ragioni; non è sufficiente una contestazione generica.

  • Art. 19, comma 1-ter, del D.P.R. 602/1973

    In tema di rateizzazione dei debiti fiscali, è legittima l'applicazione del cd. "metodo di ammortamento alla francese" - con rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce - non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, giacché tale criterio è predeterminato attraverso la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova supporto normativo nell'art. 19, comma 1 ter, d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile in via estensiva, per "eadem ratio", a tutte le forme di rateizzazione fiscale.

    La Corte considera legittimo il metodo alla francese anche per le rateizzazioni fiscali, poiché il criterio è predeterminato dalla direttiva richiamata e trova supporto nell’art. 19, comma 1-ter, applicato estensivamente alle diverse forme di rateazione.

  • Art. 7, comma 2, della legge 212/2000

    Come correttamente rilevato dalla controricorrente, la disposizione statutaria relativa all'obbligo di motivazione dell'agente della riscossione è l'art. 7, comma 2, legge 212/2000, la cui ottemperanza non risulta specificamente contestata dalla società contribuente.

    L’obbligo di motivazione dell’agente della riscossione va riferito alla disposizione indicata; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la società non aveva contestato specificamente il rispetto di tale obbligo.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La richiesta di rateazione relativa a cartelle presuppone che il contribuente ne conosca il contenuto; tale conoscenza può essere considerata equipollente alla notifica e rendere infondata una successiva contestazione di mancata notificazione degli stessi atti.
  • La mancata sottoscrizione del ruolo non comporta, da sola, la sua invalidità: il contribuente deve contestarne la provenienza o la legittimità con elementi specifici e concreti, non con affermazioni generiche.
  • Chi contesta interessi o altri importi calcolati dall’agente della riscossione deve indicare puntualmente quali passaggi del calcolo sarebbero errati e fornire elementi a sostegno; non basta chiedere una revisione generica.
  • Il metodo di ammortamento alla francese, con rate costanti e quote di capitale e interessi variabili, è ritenuto legittimo per la rateizzazione dei debiti fiscali e non viola di per sé la trasparenza.
  • Le censure per motivazione apparente richiedono che la decisione non renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice; una motivazione articolata e comprensibile non è censurabile solo perché la parte ne contesta le conclusioni.
  • Quando le decisioni di merito sono conformi, il motivo di cassazione relativo al vizio motivazionale incontra i limiti previsti dalla disciplina della doppia conforme.

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