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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 7940 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 29 dicembre 2009 per il recupero di crediti IVA, interessi e sanzioni relativi agli anni 1996-1998, richiesti nell’ambito della collaborazione intracomunitaria sulla base di un atto dell’autorità tedesca divenuto definitivo nel 2004. A.A. aveva contestato la mancata notifica dell’atto presupposto, la decadenza dalla riscossione, l’errata individuazione del debitore — sostenendo che fosse la società e non il contribuente — e, in appello, la mancata traduzione in italiano degli atti tedeschi. L’Agenzia aveva eccepito il difetto di giurisdizione italiana sulle contestazioni di merito; Equitalia aveva dedotto la tardività della notifica del ricorso nei suoi confronti. La CTP di Teramo aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. I primi due motivi, relativi alla tardività della notifica del ricorso a Equitalia e alla conseguente pretesa inammissibilità della contestazione sulla decadenza, sono stati dichiarati inammissibili: l’omessa pronuncia non era denunciabile nei termini prospettati e l’eventuale tardività verso il concessionario non rendeva improcedibile il ricorso già ritualmente proposto contro l’Agenzia; inoltre, la costituzione del concessionario aveva sanato l’eventuale nullità. Gli ulteriori motivi non sono stati esaminati perché l’Agenzia non aveva efficacemente censurato un’autonoma ratio della CTR: la cartella era viziata dall’errata individuazione del debitore nella procedura di riscossione. La Corte ha precisato che la CTR non aveva sindacato l’atto impositivo tedesco nel merito, ma aveva ravvisato un vizio della cartella italiana, materia non sottratta alla giurisdizione del giudice italiano. L’ottavo motivo non superava tale ragione, poiché la mancata traduzione era stata utilizzata dalla CTR come argomento esplicativo dell’errore nell’intestazione della cartella. L’Agenzia è stata condannata a pagare ad A.A. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.600 euro, oltre 200 euro per esborsi, IVA e accessori di legge; nessuna statuizione sulle spese a carico di Equitalia, che non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Quanto alla prima censura è sufficiente osservare che la denuncia di omessa pronuncia non può essere proposta per asseriti errores in procedendo.

    La Corte richiama il principio per cui l’omessa pronuncia non può essere fatta valere come denunciato nel caso concreto attraverso la censura di errores in procedendo formulata dall’Agenzia.

  • Artt. 20, comma 2, e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L'eventuale tardiva notifica all'agente della riscossione, oltre che carente per specificità per l'omessa riproduzione della documentazione relativa all'asserita difettosa notifica, a fronte della regolare notifica nei confronti dell'Ufficio, lungi dal determinare l'improcedibilità del ricorso (già ritualmente incardinato rispetto all'Agenzia delle entrate), integrava una mera nullità, peraltro sanata dalla costituzione del concessionario.

    L’eventuale tardività della notificazione del ricorso al concessionario, quando il ricorso è stato ritualmente instaurato nei confronti dell’Ufficio, non ne determina l’improcedibilità; l’eventuale nullità è sanata dalla costituzione del concessionario e non rende inammissibile la contestazione della tardività della cartella.

  • Art. 25, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973

    La sentenza della CTR preliminarmente disattende l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che i motivi del ricorrente sono tutti relativi a vizi del ruolo. Nel merito, la statuizione si fonda su una pluralità di rationes. In particolare: a) l'azione erariale è decaduta per il decorso del termine biennale ex art. 25, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973;

    La CTR aveva ritenuto tardiva la cartella applicando il termine biennale, ma la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione: ha ritenuto assorbente la mancata efficace impugnazione dell’autonoma ratio relativa all’errata individuazione del debitore.

  • Art. 57, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Anche questo motivo neppure coglie che la considerazione della CTR integra, in realtà, una mera argomentazione per spiegare l'errore in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione nell'intestare la cartella, prospettazione questa, invece, non oggetto di deduzione da parte dell'Ufficio in alcuno dei motivi dedotti.

    La Corte ha esaminato la censura sulla novità della questione di traduzione, ma ha rilevato che la considerazione della CTR sulla traduzione era un argomento a sostegno dell’errore di intestazione della cartella, non un’autonoma statuizione decisiva. Il ricorso è stato comunque rigettato per la mancata impugnazione efficace della ratio relativa all’errata individuazione del debitore.

Massime di principio

  • Quando una decisione si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve censurarle tutte in modo specifico ed effettivo: se anche una sola ratio resta incontestata, le altre censure non possono condurre all’annullamento e possono risultare prive d’interesse.
  • Un’eventuale notifica tardiva del ricorso al concessionario non comporta automaticamente l’improcedibilità se il giudizio è stato tempestivamente instaurato contro l’ente impositore; l’eventuale nullità può essere sanata dalla costituzione del concessionario.
  • Occorre distinguere tra contestazioni sul merito dell’imposizione straniera e vizi propri della riscossione svolta in Italia. L’errata intestazione della cartella da parte dell’autorità italiana può costituire un vizio della procedura di riscossione sindacabile dal giudice italiano, senza che ciò implichi un riesame del merito dell’atto tributario estero.
  • La mancata traduzione degli atti stranieri, se è richiamata soltanto come argomento per spiegare un errore nell’emissione o nell’intestazione della cartella, non costituisce necessariamente una statuizione autonoma: il ricorrente deve individuare e censurare la concreta ratio decisiva.

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