Sentenza del 25/03/2024 n. 7936 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rimborso delle ritenute fiscali applicate su somme pensionistiche che B.B. aveva percepito, ma che gli eredi erano stati successivamente tenuti a restituire all’Inps. Dopo che la Corte dei conti aveva riconosciuto l’indennità integrativa speciale e l’Inpdap aveva pagato gli arretrati e le somme successive, la decisione fu riformata nel 2010, limitando l’indennità al minimo Inps. L’Inps chiese la restituzione di 57.888,07 euro per il periodo dal 6 marzo 1998 al 30 aprile 2010. Con istanza dell’8 aprile 2014, A.A. chiese all’Agenzia delle entrate il rimborso delle ritenute, dovendo restituire all’Inps le somme al lordo. Dopo il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnò il diniego: C.t.p. e C.t.r. accolsero la domanda, ritenendo applicabile il termine di 48 mesi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla richiesta di restituzione dell’Inps del 13 aprile 2010. L’Agenzia, con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestò: l’applicabilità dell’art. 38 in assenza di errore materiale, duplicazione o inesistenza originaria dell’obbligo tributario; sostenne invece l’applicazione del termine biennale residuale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e, in subordine, che il termine decorresse dalle ritenute operate nel 2005. Contestò inoltre la mancanza di prova dell’effettiva restituzione all’Inps delle somme al lordo e l’incertezza dell’importo delle ritenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha stabilito che il contribuente può chiedere il rimborso ordinario delle ritenute indebite anche quando avrebbe potuto recuperarle tramite deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), Tuir: tale deduzione è una facoltà alternativa e non preclude l’azione di rimborso. Si applica l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, norma di portata generale per i rimborsi delle imposte dirette; l’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è residuale e opera in mancanza di una disciplina specifica. Quando l’imposta, legittimamente trattenuta al momento dell’erogazione, diviene indebita perché solo in seguito viene accertato l’obbligo di restituire la prestazione, il termine di 48 mesi decorre da tale sopravvenienza, non dalla data della ritenuta. La C.t.r. aveva accertato che il presupposto era maturato con la richiesta dell’Inps del 13 aprile 2010; l’istanza dell’8 aprile 2014 era quindi tempestiva. Non occorre provare, ai fini del rimborso fiscale, l’avvenuta restituzione all’Inps dell’intero importo al lordo, poiché il rapporto tra sostituto e sostituito è autonomo rispetto al rapporto tributario. La contestazione dell’importo delle ritenute è stata dichiarata inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in Cassazione. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ad A.A. le spese del giudizio di legittimità: 200 euro per esborsi, 3.000 euro per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir
l’impossibilità di recuperare per intero, mediante il meccanismo dell’onere deducibile, le imposte trattenute e non dovute, non esclude il legittimo ricorso alla procedura di rimborso.
La deduzione delle somme restituite è una modalità facoltativa di recupero delle imposte e non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso ordinario delle ritenute indebite, nei termini previsti.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Va ribadito, pertanto, che, anche qualora il tributo, originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposto dal soggetto erogatore a mezzo di ritenuta alla fonte, diventi indebito a seguito dell’obbligo di restituire la prestazione conseguente all’accertamento che quest’ultima non era dovuta, l’azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all’art. 38 cit.
L’art. 38 disciplina in via generale il rimborso delle imposte dirette indebitamente versate, anche quando il pagamento era legittimo al momento della ritenuta e l’indebito è sorto solo successivamente, a causa dell’accertamento dell’obbligo di restituire la prestazione.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Viceversa, l’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".
Il termine biennale opera solo quando manca una disciplina specifica del rimborso. Nel caso deciso prevale l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, che prevede il termine di 48 mesi.
Art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Tuttavia, questa Corte ha precisato che la decorrenza del termine di decadenza non coincide con la data del pagamento allorché il fatto che quest’ultimo non sia dovuto derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile la qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall’amministrazione.
Se l’indebito emerge soltanto da un fatto successivo, il termine per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui tale fatto rende incontrovertibile il carattere non dovuto del pagamento. Qui il dies a quo coincide con l’insorgere dell’obbligo di restituire la prestazione pensionistica, accertato con la richiesta dell’Inps.
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (legittimazione alla domanda di rimborso)
ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto di imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito).
La domanda di rimborso può essere presentata tanto dal sostituto d’imposta che ha versato le ritenute quanto dal contribuente che ha percepito somme assoggettate a ritenuta.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La censura per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; la contestazione sul quantum delle ritenute è stata quindi dichiarata inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando somme tassate al momento della percezione devono essere restituite in seguito perché non spettanti, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte trattenute: l’eventuale deduzione prevista dal Tuir costituisce un’alternativa e non esclude l’azione ordinaria di rimborso.
- Per le imposte dirette, se l’indebito nasce solo dopo il pagamento a seguito di un accertamento che impone di restituire la prestazione, il termine di rimborso decorre da tale accertamento o dal momento in cui sorge l’obbligo di restituzione, non dalla data originaria della ritenuta. Nel caso deciso il termine applicabile era di 48 mesi.
- Il contribuente che ha percepito somme soggette a ritenuta è autonomamente legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria; non deve dimostrare, nel giudizio tributario, di avere già restituito al sostituto d’imposta l’intero importo al lordo delle ritenute.
- In Cassazione, una censura formulata come violazione di legge non è ammissibile se, in realtà, chiede di rivalutare la sufficienza delle prove o la quantificazione degli importi già esaminati dal giudice di merito.
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