Sentenza del 25/03/2024 n. 7960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva percepito dall’INPS, dal 2002 al 2006, una pensione assoggettata a ritenute fiscali; dopo la revoca del trattamento nel 2012, perché non spettante, dal 2013 ne restituiva l’importo mediante trattenute mensili calcolate al lordo delle ritenute. Con istanza del 25 maggio 2015 chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso di € 24.361,41, corrispondente alle ritenute operate, e impugnava il silenzio-rifiuto. L’Agenzia sosteneva che il recupero dovesse avvenire tramite la deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR, eventualmente riconosciuta dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. h), TUIR; contestava inoltre la valutazione della comunicazione INPS. La CTP di Benevento aveva accolto il ricorso e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, rilevando che non risultava provato il recupero delle ritenute tramite deduzione. In Cassazione l’Agenzia ha proposto un unico motivo per violazione o falsa applicazione delle disposizioni del TUIR indicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’esito favorevole al contribuente. Ha stabilito che la deduzione dell’onere prevista dall’art. 10 TUIR è una facoltà e non preclude la domanda ordinaria di rimborso delle imposte divenute indebite quando il contribuente deve restituire la prestazione. Per il caso in esame si applica il termine di decadenza di 48 mesi dell’art. 38 D.P.R. n. 602/1973; il termine decorre non dalla ritenuta originaria, allora dovuta, ma dal momento in cui sorge l’obbligo di restituire la prestazione. Il contribuente, al pari del sostituto d’imposta, è legittimato a chiedere il rimborso e non deve dimostrare, ai fini della propria istanza, di aver già restituito integralmente all’INPS le somme al lordo delle ritenute. La censura sulla lettura della comunicazione INPS è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare alla controricorrente le spese di Cassazione: € 200 per esborsi, € 4.100 per compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR
Va ribadito, pertanto, che l'azione di rimborso di somme indebitamente versate non può, salvo espressa disposizione contraria, ritenersi preclusa in presenza di ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente.
La deduzione delle somme restituite, nei limiti della capienza del reddito, è una modalità facoltativa di recupero delle imposte e non esclude il ricorso all’ordinaria domanda di rimborso.
Art. 51, comma 2, lett. h), TUIR
Va aggiunto che per effetto della lettera h) del comma 2 del nuovo articolo 48 (ora 51 t.u.i.r.), come sostituito dall' art. 3 D.Lgs. n. 314 del 1997 , il predetto onere deducibile poteva anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta e non concorrere a formare il reddito imponibile, evitando così che il contribuente dovesse presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere il riconoscimento di tale onere.
Il sostituto d’imposta può riconoscere direttamente l’onere deducibile, evitando che il contribuente debba farlo valere in dichiarazione; questa modalità non è esclusiva e non elimina il diritto alla domanda di rimborso.
Art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Va ribadito, pertanto, che, anche qualora il tributo, originariamente dovuto su una prestazione effettivamente percepita e corrisposto dal soggetto erogatore a mezzo di ritenuta alla fonte, diventi indebito a seguito dell'obbligo di restituire la prestazione conseguente all'accertamento che quest'ultima non era dovuta, l'azione di ripetizione resta comunque soggetta alla disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 38 cit.
L’art. 38 disciplina anche il rimborso di un’imposta inizialmente dovuta, ma divenuta indebita in seguito all’accertamento dell’obbligo di restituire la prestazione. Il termine è di 48 mesi e, quando l’indebito deriva da tale evento successivo, decorre dal momento in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione, non dalla ritenuta originaria.
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Viceversa, l' art. 21 , comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù della quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".
Il termine biennale dell’art. 21, comma 2, opera in via residuale, quando non sia previsto un termine specifico. Nella fattispecie prevale l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura prospettata come violazione di legge non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando somme assoggettate a ritenuta vengono restituite perché successivamente riconosciute non dovute, la deduzione fiscale delle somme restituite è una modalità di recupero facoltativa: salvo una specifica preclusione normativa, il contribuente può chiedere direttamente il rimborso delle imposte divenute indebite.
- Se l’imposta era legittimamente dovuta al momento della percezione e l’indebito emerge solo in seguito all’obbligo di restituire la prestazione, il termine per chiedere il rimborso decorre da tale obbligo sopravvenuto, non dalla ritenuta originaria. Per le imposte dirette considerate nella decisione si applica il termine di 48 mesi dell’art. 38 D.P.R. n. 602/1973.
- La domanda di rimborso può essere presentata sia dal sostituto d’imposta sia dal contribuente che ha subito la ritenuta; l’autonomia del rapporto fiscale non impone al contribuente di provare, come requisito della propria istanza, l’integrale restituzione al soggetto erogatore.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova lettura delle comunicazioni o delle prove chiedendo formalmente l’applicazione di una norma: una censura che, in sostanza, mira a rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito è inammissibile.
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