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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 7971 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di euro 31.906,51, oltre interessi, corrispondenti alle ritenute fiscali applicate sull’indennità integrativa speciale percepita sulla pensione di reversibilità e poi risultata non dovuta. Dopo che la Corte dei conti, con decisione passata in giudicato, aveva imposto alla contribuente di restituire all’Inps le somme indebitamente percepite, A.A. aveva chiesto al Fisco il rimborso delle ritenute; l’istanza del 4 febbraio 2014 era rimasta senza risposta. La contribuente contestava che il rimborso fosse subordinato alla restituzione effettiva e integrale all’Inps, sostenendo che l’indebito fiscale era sorto con l’accertamento dell’obbligo restitutorio. L’Agenzia, con ricorso incidentale, denunciava la nullità della sentenza della C.t.r. per motivazione omessa o apparente e sosteneva, inoltre, che il recupero dovesse avvenire tramite deduzione delle somme restituite dal reddito, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.u.i.r.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell’Agenzia: la motivazione della C.t.r., che aveva disposto il rimborso progressivo in proporzione alle restituzioni all’Inps, era comprensibile e non apparente. Ha accolto il ricorso principale della contribuente, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario contro il silenzio-rifiuto. Ha stabilito che la contribuente può chiedere il rimborso delle ritenute anche prima di avere restituito integralmente all’Inps le somme lorde, e che la deduzione fiscale costituisce una modalità facoltativa di recupero, non esclusiva. Per l’imposta divenuta indebita in seguito all’obbligo di restituire la prestazione, il termine decorre da quando sorge tale obbligo, non dalla data in cui furono operate le ritenute. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.), nel testo vigente ratione temporis

    Va ribadito il principio di diritto già affermato, secondo il quale "in tema di restituzione delle somme non dovute versate dal sostituto d'imposta, l'impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo della deduzione dell'onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti della capienza, previsto dall' art. 10 , comma 1, lett. d-bis), t.u.i.r. (vigente ratione temporis), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all'ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione della relativa domanda nel termine decadenziale".

    La deduzione delle somme restituite è una facoltà di recupero, limitata dalla capienza del reddito, e non preclude al contribuente l’ordinaria domanda di rimborso delle ritenute indebitamente versate.

  • Art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Va affermato, inoltre, il seguente principio di diritto "in tema di rimborso di imposte dirette, si applica l' art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - e non l' art 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 avente carattere residuale - per l'ipotesi di imposta che, pur legittimamente corrisposta, a mezzo di ritenuta alla fonte, all'atto del pagamento della prestazione che ne costituisce il presupposto, sia risultata indebita in ragione del successivo accertamento che quest'ultima non è dovuta, con conseguente obbligo di restituzione al soggetto erogatore. Il dies a quo per la domanda di rimborso non coincide con quello in cui è stata eseguita la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale".

    L’art. 38 disciplina anche il rimborso delle imposte inizialmente dovute, ma divenute indebite per un successivo obbligo di restituire la prestazione. La domanda va proposta entro il termine di decadenza applicabile, computato dal momento in cui sorge l’obbligo restitutorio e non dalla ritenuta originaria.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'azione di rimborso, nella fattispecie in esame, è governata dall'art. 38 d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602 e dall' art. 21 , D.Lgs. n. 546 del 1992 che costituisce norma di chiusura in ipotesi di mancata previsione di un termine specifico.

    La norma ha funzione residuale: opera, con il termine biennale previsto, soltanto quando non vi sia una disposizione specifica applicabile. Nel caso deciso prevale l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell' art. 132 , n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell' art. 36 , comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 ) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione - ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste se manca ogni argomentazione oppure se le argomentazioni sono tanto contraddittorie da non rendere riconoscibile la giustificazione della decisione. Non basta che il giudice non discuta espressamente tutte le soluzioni prospettate dalle parti.

  • Art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; nella vicenda ha quindi accolto direttamente il ricorso originario della contribuente.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l' art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 .

    Nel caso deciso non è dovuto l’ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Se una somma tassata al momento della percezione deve essere successivamente restituita perché accertata come non dovuta, anche l’imposta trattenuta può diventare indebita e può esserne chiesto il rimborso.
  • La deduzione delle somme restituite dal reddito è una modalità facoltativa di recupero: se non consente il recupero integrale, o il contribuente non se ne avvale, resta possibile presentare un’autonoma istanza di rimborso, salvo specifiche disposizioni contrarie.
  • Quando l’indebito fiscale deriva da un evento sopravvenuto, il termine per chiedere il rimborso decorre da quando tale evento rende incontrovertibile l’obbligo di restituzione della prestazione, non necessariamente dalla data della ritenuta originaria.
  • Il percettore assoggettato a ritenuta può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria; non deve dimostrare di avere già completato la restituzione al soggetto erogatore.
  • Per valutare una censura di motivazione apparente, occorre verificare se dalla sentenza sia concretamente ricostruibile il ragionamento che sostiene la decisione; l’omessa confutazione espressa di ogni tesi alternativa non determina, da sola, nullità.

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