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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 7956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, riformando la decisione favorevole della CTP di Piacenza, aveva confermato l’avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2003 e 2004. L’accertamento contestava operazioni soggettivamente inesistenti, riguardanti compravendite di telefoni cellulari inserite in una frode carosello. Con otto motivi Kari.Tel ha lamentato, tra l’altro, omesso esame e mancata valutazione delle prove sulla merce, sui pagamenti e sulla propria estraneità alla frode; motivazione apparente e violazione delle regole sull’onere della prova; indebita indeducibilità dei costi nonostante l’archiviazione penale per prescrizione; e omessa pronuncia sulla mancata contabilizzazione delle rimanenze finali del 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi cinque motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare la valutazione delle prove e la sufficienza della motivazione; non ricorreva omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché il fatto rilevante era stato considerato dalla CTR. Il sesto motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la CTR aveva applicato correttamente i criteri probatori e motivato in modo articolato. Sono stati respinti anche il settimo motivo, poiché, in base alla versione dell’art. 14, comma 4-bis, invocata dalla società, spettava al contribuente provare l’assenza di presupposti penalmente rilevanti e l’archiviazione per prescrizione non escludeva la configurabilità del reato; e l’ottavo, perché la questione delle rimanenze era stata dichiarata assorbita dalla decisione sulla frode complessiva. La CTR aveva valorizzato la frode a monte e a valle, l’identità del gestore di fatto e la coincidenza degli amministratori tra società coinvolte, la liquidazione di Kari.Tel dopo l’avvio della verifica nonostante l’aumento del volume d’affari, l’insufficiente prova dell’uso del deposito e l’acquisto solo cartolare dei telefoni a prezzo inferiore. Kari.Tel è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 40.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il nuovo testo dell' art. 360 , primo comma, n. 5 c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione o valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia comunque stato esaminato.

  • Art. 116 c.p.c.

    Nel caso esaminato, il richiamo alla norma non consente di trasformare il dissenso sulla valutazione delle prove in una censura di nullità della sentenza: le doglianze della società miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • Art. 21, 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972; art. 2697 c.c.

    l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta;

    Per contestare la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi, anche indiziari, sia sulla fittizietà del fornitore sia sulla consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, dell’inserimento dell’operazione in un’evasione. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile nel caso concreto; la regolarità contabile, i pagamenti e l’assenza di un vantaggio economico non bastano da soli.

  • Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, nel testo anteriore alla modifica del D.L. n. 16 del 2012

    La deducibilità dei costi, dunque, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. ad es. Cass. n. 23626 del 2011 ; Cass. n. 25617 del 2010 ; Cass. n. 19113 del 2005 ) era subordinata all'assenza dei presupposti dell'illecito penale; ciò, inoltre, comportava, sul piano della distribuzione dell'onere della prova, che, se l'Agenzia dimostri che l'operazione cui la fattura si riferisce è soggettivamente inesistente, compete al contribuente provare l'insussistenza di ipotesi penalmente rilevanti, in base alla regola, secondo cui, la ricorrenza dei presupposti di una deduzione, riducendo questa l'imponibile, va provata dal contribuente.

    Secondo la disciplina applicata nel caso, i costi riconducibili a fatti qualificabili come reato non erano deducibili, salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. Se l’Ufficio dimostrava la soggettiva inesistenza dell’operazione, spettava al contribuente provare l’assenza di presupposti penalmente rilevanti. La qualificabilità del fatto come reato non richiedeva la conclusione di un processo penale; l’archiviazione per prescrizione, pertanto, non era di per sé decisiva.

  • Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. n. 16 del 2012

    Né è possibile applicare d'ufficio la novella non trattandosi di norma intervenuta dopo la pronuncia della CTR ma di disposizione pienamente operante al momento della decisione.

    La Cassazione non ha applicato d’ufficio la disciplina modificata nel 2012, poiché era già vigente quando decise la CTR e la società non aveva fondato la propria censura sulla sua mancata applicazione, avendo contestato soltanto la disciplina anteriore. La portata retroattiva della novella non ha quindi consentito di superare tale preclusione nel giudizio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, con elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione. Non è necessario dimostrare che il contribuente abbia partecipato all’accordo fraudolento.
  • Dopo che l’Ufficio ha fornito tale prova, il contribuente deve dimostrare di non essere stato consapevole della frode e di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile in concreto. La regolarità delle fatture e dei pagamenti, il pagamento dell’IVA al fornitore e l’assenza di un margine o vantaggio economico non sono, da soli, sufficienti.
  • Il giudice può fondare la prova presuntiva su una valutazione complessiva di più indizi, quali legami tra le società, gestione comune, acquisti solo cartolari, anomalie logistiche e condotte societarie successive alla verifica; il contribuente deve contrastare il quadro probatorio nel suo insieme.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non ogni documento o elemento istruttorio che il giudice non abbia espressamente richiamato. Non consente inoltre di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove.
  • Per la deducibilità dei costi secondo la versione dell’art. 14, comma 4-bis, applicata in questa causa, l’archiviazione per prescrizione non esclude di per sé che il fatto sia qualificabile come reato. La disciplina applicabile va individuata tenendo conto delle censure effettivamente formulate e delle preclusioni processuali.

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