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Sentenza

Sentenza del 25/08/2025 n. 174 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata l’11/01/2022, per complessivi € 56.730,76, relativa a imposte 2003 (IVA € 3.197, IRAP € 1.328, IRPEF € 10.327, addizionali € 343), sanzioni € 19.616, interessi € 17.230, oneri di riscossione € 4.683,70 e spese di notifica € 5,16. Ha sostenuto che la cartella presupposta non gli fosse mai stata validamente notificata e che il credito fosse prescritto, anche assumendo il termine quinquennale. In appello ha contestato il rigetto del ricorso pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. L’Agente della Riscossione ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica all’Agenzia delle Entrate e per l’adesione alla rottamazione ter del 31/07/2019; nel merito ha sostenuto la regolare notifica della cartella il 22/01/2011, la prescrizione decennale dei tributi e l’efficacia della domanda di definizione come riconoscimento del debito.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise ha dichiarato ammissibile e procedibile l’appello: l’omessa notifica all’Agenzia delle Entrate è stata sanata integrando il contraddittorio entro il termine assegnato con ordinanza n. 57/2025. Ha stabilito che per i crediti relativi a IRPEF, IVA e IRAP vale la prescrizione decennale, mentre interessi e sanzioni sono soggetti, in assenza di pronuncia giudiziale, al termine quinquennale; ha quindi respinto la tesi del contribuente circa il termine quinquennale per i tributi. Ha però accolto la contestazione sulla notifica: la cartella, inviata nel gennaio 2011 al precedente indirizzo di Campodipietra, era stata destinata a un luogo privo di collegamento con il contribuente, trasferitosi a San Giorgio a Cremano dal 19/11/2010; la notifica è stata dichiarata inesistente e priva di effetti interruttivi. La rottamazione ter del 31/07/2019 non ha reso inammissibile il giudizio né interrotto la prescrizione: la definizione non si era perfezionata, non essendo stati effettuati pagamenti, e il credito era già prescritto a quella data; la domanda non costituiva neppure rinuncia inequivoca alla prescrizione. Il pagamento di € 177,31 del 29/10/2018 e la dedotta erroneità del consulente sono stati ritenuti irrilevanti. La Corte ha accolto l’appello, riformato la sentenza n. 66/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso e annullato l’intimazione; ha condannato l’Ufficio alle spese del grado, liquidate in € 1.000, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    la prescrizione dei crediti erariali per la riscossione di tributi quali IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro è soggetta al termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., in assenza di espressa previsione di un termine breve nella normativa specifica.

    Per i crediti relativi a IRPEF, IVA e IRAP si applica il termine ordinario decennale, non quello quinquennale invocato dal contribuente.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni trova applicazione, salvo il caso in cui esse siano oggetto di pronuncia giudiziale, in cui il termine decennale dell'art. 2953 c.c. diventa applicabile

    Gli interessi sono prescritti in cinque anni, salvo che siano oggetto di una pronuncia giudiziale, nel qual caso opera il termine decennale indicato dalla decisione.

  • Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per gli interessi e dall'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni trova applicazione, salvo il caso in cui esse siano oggetto di pronuncia giudiziale, in cui il termine decennale dell'art. 2953 c.c. diventa applicabile

    Le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale, a meno che siano state riconosciute con pronuncia giudiziale, con conseguente applicazione del termine decennale.

  • Art. 58 D.Lgs. n. 546/1992, nel testo previgente

    Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato, anche in secondo grado, in data anteriore al predetto discrimine temporale e, dunque, allo stesso si applica il regime di cui al previgente testo dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92.

    Ai giudizi instaurati prima del 05/01/2024 si applica la disciplina previgente dell’art. 58, che nel caso esaminato consentiva la produzione documentale in appello.

  • Art. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973

    l'art. 26 del DPR 602/1973, al comma 4, relativamente alla notifica delle cartelle esattoriali, richiama l'applicabilità dell'art. 60 del DPR 600/1973, in tema di notifica degli atti di accertamento. E ciò fa espressamente per i casi previsti dall'art. 140 c.p.c., e cioè per i casi di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la notifica.

    Per la notifica delle cartelle, nei casi di irreperibilità relativa o rifiuto, il rinvio normativo impone di applicare le regole richiamate; la procedura non può essere validamente svolta presso un indirizzo che non corrisponde più al domicilio pertinente del destinatario.

  • Art. 60, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973

    proprio il rinvio contenuto nel comma 4 dell'art. 26 del DPR 602/1973 all'art. 60 del DPR 600/1973, e per i detti casi di irreperibilità relativa ex art. 140 cpc, impone di considerare che il detto art. 60, al comma 1 lett. c), prevede che la notifica debba essere effettuata presso il domicilio fiscale del destinatario.

    Nei casi disciplinati dal rinvio, la notifica deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del destinatario; il tentativo presso il precedente indirizzo, non più collegato al contribuente, non ha validamente notificato la cartella.

  • Art. 60, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Anche volendo considerare che, a mente del comma 2 dell'art. 60 del DPR 600/73, il cambio del domicilio fiscale ha effetto dal trentesimo giorno da quando lo stesso è stato effettuato, al limite il nuovo domicilio fiscale nel Comune di San Giorgio a Cremano avrebbe avuto efficacia dal 19/12/2010, e dunque comunque da data anteriore rispetto a quella (gennaio 2011) nella quale l'allora Agente della Riscossione (Equitalia) aveva tentato la notifica della cartella esattoriale presso un indirizzo che non aveva più alcun collegamento con il destinatario della notifica.

    Anche considerando il differimento di trenta giorni previsto per l’efficacia del cambio di domicilio fiscale, il nuovo domicilio era efficace prima del tentativo di notifica del gennaio 2011.

  • Art. 140 c.p.c.

    L'art. 140 cpc fa riferimento ai casi di irreperibilità relativa, ma pur sempre per l'ipotesi nella quale detta irreperibilità viene constatata nel luogo nel quale la notifica dovrebbe compiersi (residenza, domicilio o dimora del destinatario).

    La procedura per irreperibilità relativa presuppone che l’irreperibilità sia constatata nel luogo in cui la notifica dovrebbe essere eseguita; non giustifica il ricorso alla procedura presso un luogo ormai estraneo al destinatario.

  • Art. 16-bis D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, e art. 3 D.L. n. 119/2018

    in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l.n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona

    L’impegno a rinunciare al giudizio connesso alla rottamazione ter non impedisce di agire quando la definizione non si perfeziona. Nel caso concreto, l’assenza di pagamenti ha consentito di considerare revocato l’impegno e ha escluso che la domanda rendesse inammissibile il giudizio.

  • Art. 68 D.L. n. 18/2020

    La disposizione è richiamata per la sospensione emergenziale dei termini di riscossione, considerata nel calcolo della tempestività temporale dell’intimazione; non ha tuttavia potuto sanare l’inesistenza della notifica della cartella né produrre un effetto interruttivo.

Massime di principio

  • Per i tributi erariali come IRPEF, IVA e IRAP vale in linea generale il termine di prescrizione decennale; interessi e sanzioni seguono invece il termine quinquennale, salvo che siano stati accertati con pronuncia giudiziale.
  • La notifica di una cartella inviata a un indirizzo che, al momento dell’invio, non è più residenza o domicilio fiscale del destinatario e non ha più alcun collegamento con lui può essere dichiarata inesistente e non interrompe la prescrizione. La documentazione anagrafica e fiscale è quindi decisiva per verificare l’indirizzo e le date del trasferimento.
  • La procedura di notifica per irreperibilità relativa presuppone che l’irreperibilità sia riscontrata nel luogo in cui la notifica deve essere eseguita; non basta il deposito presso la casa comunale se l’atto è stato indirizzato a un luogo ormai estraneo al destinatario.
  • L’omessa notifica dell’impugnazione a una parte del giudizio di primo grado non comporta necessariamente l’inammissibilità: il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio, e l’appello può proseguire se l’adempimento è eseguito nel termine assegnato.
  • L’adesione a una definizione agevolata non equivale automaticamente a riconoscimento efficace di un debito già prescritto né rende definitivamente improponibile il giudizio se la definizione non si perfeziona. Il mancato pagamento può consentire la revoca dell’impegno a rinunciare al giudizio; una rinuncia alla prescrizione, invece, deve risultare inequivoca.

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