Sentenza del 29/08/2025 n. 29943 - Corte di Cassazione
Penale tributario - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la condanna del Tribunale di Torino a otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000. La condotta contestata consisteva nella cessione al figlio convivente, il 28 maggio 2019, del 29% della partecipazione dell’imputato nella società semplice immobiliare SIRAT 57. L’imputato aveva conferito nella società un proprio immobile nel 2017; dopo aver ricevuto, il 6 agosto 2018, avvisi di pagamento per imposte non versate relative agli anni 2013-2014, cedette quasi tutta la propria quota, restando amministratore e conservando l’1%. Con il primo motivo ha contestato che la cessione fosse fraudolenta, sostenendo che la sua mera idoneità a ostacolare la riscossione non bastasse e che mancassero simulazione, artificio o inganno. Con il secondo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la gravità fosse stata valutata sulla base del valore dell’immobile anziché del valore nominale della quota. Con il terzo ha contestato la quantificazione del profitto e della confisca: a suo avviso, il 29% avrebbe dovuto calcolarsi sul capitale sociale di 5.000 euro, non sul valore dell’immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Ha confermato che la cessione, valutata nel contesto dell’operazione complessiva, era fraudolenta: l’imputato aveva trasferito al figlio quasi tutta la partecipazione nella società cui aveva conferito il proprio immobile, pur mantenendone l’amministrazione e una quota dell’1%, dopo che il debito tributario era prevedibile in seguito agli avvisi di pagamento. Ha ritenuto corretta la determinazione del profitto nel 29% del valore dell’immobile conferito, poiché il valore della quota nella società di persone è collegato ai conferimenti e non coincide con il valore nominale del capitale sociale; è stata quindi confermata la confisca per equivalente fino a 41.963,29 euro. Ha inoltre giudicato non manifestamente illogico il diniego della particolare tenuità, considerato l’ammontare del profitto e la valutazione complessiva di condotta, danno e colpevolezza. Restano ferme la condanna a otto mesi di reclusione e la confisca disposte nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
deve essere considerato atto fraudolento "ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno"
La condotta non deve necessariamente consistere in un atto simulato: anche un trasferimento effettivo e formalmente lecito integra la fattispecie se, valutato concretamente, presenta artificio o inganno ed è idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva. Il delitto è di pericolo concreto e l’idoneità pregiudizievole va valutata ex ante.
La particolare tenuità dell’offesa richiede una valutazione complessiva degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza. Nel caso concreto il diniego è stato ritenuto non manifestamente illogico anche in ragione dell’ammontare del profitto.
La prospettazione difensiva secondo cui il profitto dovrebbe essere determinato nel 29% del capitale sociale non trova fondamento nella disciplina civilistica e non tiene conto del disposto di cui all’art. 2289 comma 2 cod. civ. che esclude la possibilità di determinare il valore della quota con riferimento al valore nominale.
Per determinare il valore della quota in una società di persone non è sufficiente riferirsi al valore nominale del capitale sociale; nel caso deciso, la quota è stata commisurata al valore del bene conferito nella società.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, non basta che un atto renda più difficile la riscossione: occorre che, secondo una valutazione concreta, sia caratterizzato da artificio o inganno e sia idoneo a pregiudicare la riscossione.
- Un trasferimento realmente avvenuto e formalmente lecito può essere fraudolento se il contesto rivela una strategia di sottrazione delle garanzie patrimoniali. Sono rilevanti, tra gli altri elementi, il momento dell’operazione rispetto alla conoscenza del debito, il rapporto tra cedente e acquirente e il mantenimento di fatto del controllo o dell’amministrazione dei beni.
- Il profitto confiscabile del reato è individuato nel valore dei beni sottratti alla garanzia dell’Erario, non necessariamente nell’importo nominale della partecipazione o del capitale sociale; per una quota di società di persone può rilevare la proporzione riferibile al valore dei beni conferiti.
- La particolare tenuità del fatto va valutata congiuntamente considerando condotta, danno e colpevolezza: il valore del profitto è un elemento rilevante, ma non sostituisce da solo la valutazione complessiva.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta le spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che il ricorrente sia incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
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