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Sentenza

Sentenza del 22/08/2025 n. 23705 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di A.A., dell’avviso di accertamento relativo al 2011, emesso esclusivamente nei confronti della cooperativa e riguardante maggiori IRES e IVA, oltre a sanzioni e interessi. A.A. sosteneva che l’atto fosse nullo perché notificato a lui dopo la cessazione dalla carica di legale rappresentante, avvenuta il 14 gennaio 2013, e contestava nel merito la propria responsabilità e l’insussistenza dei requisiti di mutualità. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR, sostenendo, con il primo motivo, che A.A. non fosse legittimato a impugnare in proprio un atto diretto alla società; con il secondo, che la CTR avesse omesso di valutare gli indizi della sua asserita qualità di amministratore di fatto contenuti nel PVC e nell’avviso; con il terzo, che fosse erroneo il richiamo al giudicato relativo all’anno d’imposta 2012. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: l’avviso non conteneva pretese tributarie o sanzionatorie personali contro A.A., che aveva agito in proprio e non per conto della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e dichiarato inammissibile il ricorso originario di A.A., per difetto di legittimazione ad agire: l’atto era intestato esclusivamente alla cooperativa e la notifica ad A.A. quale rappresentante non lo rendeva destinatario della pretesa. La Corte ha precisato che l’eventuale responsabilità personale dell’amministratore deve essere contestata con uno specifico atto, impugnabile dal soggetto interessato. Spese dei gradi di merito compensate; A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 18.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 75 c.p.c.

    La necessaria conseguenza di tale premessa è che la legittimazione ad impugnare l'atto impositivo intestato alla società spettava a quest'ultima.

    In questa controversia il principio della rappresentanza processuale comporta che l’atto intestato alla società è impugnabile dalla società tramite un rappresentante legittimato, non dall’ex rappresentante in proprio.

  • Art. 2909 c.c.

    La norma era invocata dall’Agenzia per contestare il rilievo attribuito al giudicato relativo al diverso anno d’imposta 2012; la Corte ha assorbito il motivo e non ha deciso nel merito la questione.

  • Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma era richiamata dall’Agenzia per denunciare un vizio della motivazione della sentenza della CTR; il relativo motivo è stato assorbito.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma era richiamata dall’Agenzia in relazione alla censura sulla motivazione e sull’esame degli elementi contenuti nell’avviso; la Corte non ha esaminato tale censura, assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma indicata dall’Agenzia come parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c.; la censura è rimasta assorbita.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale indicata per le censure di violazione dell’art. 75 c.p.c. e degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c.; la Corte ha accolto la censura sulla legittimazione e assorbito l’altra.

  • Art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare senza rinvio la sentenza e dichiarare inammissibile il ricorso originario, non essendo necessario un nuovo giudizio di merito.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina la memoria depositata da A.A. prima dell’udienza di Cassazione; la Corte ha esaminato le pronunce richiamate nella memoria, ma ha ritenuto che non sostenessero la sua legittimazione.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare un atto impositivo va verificata preliminarmente, considerando chi ne è il destinatario giuridico e a quale titolo agisce chi propone il ricorso.
  • La persona fisica che riceve la notifica di un accertamento intestato esclusivamente a una società non può impugnarlo in proprio se l’atto non le attribuisce alcuna pretesa tributaria o sanzionatoria, neppure in via solidale.
  • La notifica a una persona in qualità di legale rappresentante non trasferisce a quest’ultima la titolarità della pretesa né le conferisce, per ciò solo, un interesse personale a contestare l’accertamento.
  • L’eventuale responsabilità personale dell’amministratore, anche di fatto, deve essere accertata dall’Ufficio con uno specifico atto rivolto a lui; in quel giudizio l’interessato potrà contestare anche la propria qualità o responsabilità.
  • Il fatto che un accertamento possa avere conseguenze indirette o potenzialmente pregiudizievoli per l’ex amministratore non basta, da solo, a legittimarlo a impugnare in proprio l’atto societario.

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