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Sentenza

Sentenza del 28/08/2025 n. 29870 - Corte di Cassazione

Diritto penale tributario - Sostituto d'imposta - Omessa dichiarazione - Dichiarazione tardiva - Decorrenza della prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'imputato era stato condannato in appello per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 D.Lgs. 74/2000) per l'anno d'imposta 2013, in quanto quale legale rappresentante della società non avrebbe presentato la dichiarazione con una evasione d'imposta quantificata in Euro 68.534,00. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando: 1) vizi nella determinazione dell'ammontare dell'IVA evasa (contestando la prova sulla vendita della merce e la quantificazione dell'imposta); 2) assenza del dolo specifico perché sarebbe una "testa di legno" (mero prestanome); 3) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine utile per la dichiarazione sarebbe terminato il 30/09/2014 e non il 27/12/2014, e dunque il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché attinenti a valutazioni di fatto già compiute in sede di merito e privi di specifico confronto critico con le ragioni della decisione. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che non è manifestamente infondato e ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000, comma 1) si fissa allo scadere del termine dilatorio di 90 giorni previsto dal comma 2: il termine di 90 giorni non costituisce causa di non punibilità ma un ulteriore termine per adempiere e individua il momento consumativo. Alla luce di ciò la prescrizione del reato è maturata durante il giudizio di legittimità (con riferimento alla data indicata in motivazione) e la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Decisione resa l'11 giugno 2025, depositata il 28 agosto 2025.

Norme richiamate

  • art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il comma 2 concede un termine dilatorio di 90 giorni per presentare la dichiarazione tardiva; tale termine non è una causa di non punibilità ma individua il momento consumativo del reato previsto dal comma 1: l'omessa dichiarazione si realizza solo allo scadere dei 90 giorni successivi al termine ordinario.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 (Pollastrelli); Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019 (Litardi); n. 18196 del 2017; ord. n. 25421 del 07/05/2021 (Maltese); n. 25121 del 2001

    La Corte ha più volte precisato che il termine dilatorio di 90 giorni determina il momento consumativo dell'omessa dichiarazione e che, pertanto, la prescrizione decorre dalla scadenza di tale termine; esiste tuttavia anche orientamento (richiamato dal ricorrente) che in passato ha interpretato il 90 giorni come causa di non punibilità, ma la giurisprudenza successiva (e quella citata nella sentenza) ha affermato la valenza del termine come momento consumativo.

Massime di principio

  • Il reato di omessa dichiarazione IVA si considera consumato allo scadere del termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 74/2000: la prescrizione decorre da tale momento.
  • La previsione dei 90 giorni non costituisce una causa di non punibilità ma un termine ulteriore per adempiere; pertanto la mancata presentazione anche entro i 90 giorni integra l'omissione punibile.
  • La qualifica di "testa di legno" (prestanome) deve essere adeguatamente dimostrata: la mera affermazione di essere prestanome, senza elementi probatori che escludano la responsabilità gestionale o l'obbligo dichiarativo, non è sufficiente a esonerare il legale rappresentante dalla colpa/dolo relativo all'omessa dichiarazione.
  • La quantificazione dell'imposta evasa può essere fondata su elementi documentali quali bilanci, rimanenze, fatture, controlli incrociati e flussi bancari; in mancanza di specifiche e alternative allegazioni probatorie, le risultanze documentali possono essere ritenute idonee a provare l'evasione.
  • In presenza di un orientamento consolidato che fissa il momento consumativo al termine dei 90 giorni, chi si trovi in una situazione analoga deve verificare attentamente le scadenze per evitare che la prescrizione maturi nel corso del giudizio: la difesa può tempestivamente sollevare eccezioni di prescrizione quando ricorrano i presupposti.

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