Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di diverse cartelle di pagamento relative a debiti tributari per annualità dal 1998 al 2004 e di una cartella riferita all'IVA 1997, notificate a una socia accomandataria quale coobbligata solidale di una società di persone. I contribuenti avevano contestato la nullità delle cartelle per tardività della notifica rispetto ai termini di decadenza. La CTP aveva accolto i ricorsi. In appello, la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello dell'agente della riscossione per difetto di legittimazione passiva e ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia fosse limitato alla sola cartella IVA 1997, dichiarando definitive le altre statuizioni per giudicato interno; quanto a tale cartella, ha confermato il rigetto ritenendo tardiva sia la notifica alla società sia quella ai soci. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per errata interpretazione dell'atto di appello e per illegittima declaratoria di giudicato interno sulle cartelle 1998-2004; 2) e 3) vizio di motivazione/omesso esame e apparente motivazione sulla pretesa acquiescenza parziale; 4) violazione di legge sulla tempestività della notifica della cartella IVA 1997 e sulla legittimazione del socio a far valere la tardività della notifica alla società. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale aderente, tardivo secondo la Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Equitalia Nord perché proposto oltre il termine lungo e qualificabile come ricorso incidentale adesivo, non soggetto alla disciplina dell'impugnazione tardiva. Sul ricorso principale ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto corretta l'interpretazione restrittiva dell'atto di appello adottata dalla CTR, perché l'atto era chiaro e univoco nel riferirsi alla sola cartella 1997; ha inoltre confermato che, nelle controversie sulla pretesa tributaria, il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario e può essere dichiarato inammissibile se manca la sua legittimazione passiva rispetto ai profili sostanziali dell'obbligazione. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetti di deduzione propri del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il quarto motivo è stato invece accolto nei limiti della motivazione: la Corte ha riconosciuto che il socio illimitatamente responsabile può contestare anche l'intempestività del procedimento impositivo seguito nei confronti della società, ma ha affermato che nel caso concreto la disciplina transitoria sul termine di notifica della cartella non era applicabile alla cartella già divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova normativa; tuttavia ha censurato la conclusione della CTR nella parte in cui aveva dato rilievo alla tardività della notifica anche in relazione ai soci, richiamando il principio per cui la tempestiva notifica della cartella verso uno dei condebitori impedisce la decadenza anche verso gli altri in materia tributaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione delle cartelle
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione delle cartelle IVA
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
norma sulla notifica della cartella e sulla decadenza; nel caso concreto il tema riguarda la disciplina transitoria e la tempestività della notifica
art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005
disciplinando in via transitoria il termine di notifica per le somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni, è stata considerata applicabile solo ai rapporti pendenti/sub iudice
richiamato per il termine lungo di impugnazione, applicabile in mancanza di notifica della sentenza
la disciplina dell'impugnazione tardiva è stata ritenuta non applicabile al ricorso incidentale adesivo
richiamati in relazione al ricorso incidentale e alla sua proponibilità nei termini ordinari quando abbia contenuto adesivo
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi essenziali; l'atto deve essere chiaro e univoco
art. 52 d.lgs. n. 546 del 1992
la previsione di evocazione di tutte le parti non esclude la distinzione tra cause scindibili e inscindibili
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la possibilità di depositare memorie anche in appello
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la possibilità di depositare memorie anche in appello
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'applicazione del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
l'agente della riscossione, in presenza di contestazioni sul merito della pretesa, deve chiamare in giudizio l'ente impositore per andare esente dalle conseguenze negative della lite
richiamato tra le norme sulla solidarietà obbligatoria
richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere personale di alcune eccezioni tra condebitori, ma la Corte ha ritenuto l'argomento non decisivo nel caso
applicato in via analogica/speciale in materia tributaria per affermare che la tempestiva notifica a uno dei condebitori impedisce la decadenza anche verso gli altri
richiamato nel dibattito sulla posizione del socio illimitatamente responsabile
richiamato nel dibattito sulla posizione del socio illimitatamente responsabile
richiamato nel dibattito sulla posizione del socio illimitatamente responsabile
richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione delle norme nel tempo
richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione delle norme nel tempo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza e violazione processuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame e motivazione apparente, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti nel vizio motivazionale
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti nel ricorso
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la definitività della cartella decorso il termine di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario l'atto di appello deve contenere un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, dei capi censurati e delle ragioni dell'impugnazione; quando il contenuto dell'atto consente di individuare con certezza l'oggetto del gravame, il giudice può interpretarlo secondo il suo contenuto sostanziale, ma non può estenderlo oltre i limiti resi oggettivamente comprensibili dall'atto stesso.
- Il ricorso incidentale meramente adesivo al ricorso principale deve essere proposto entro il termine ordinario di impugnazione; non può beneficiare dell'impugnazione incidentale tardiva prevista per il ricorso incidentale in senso stretto.
- Nelle controversie aventi ad oggetto la pretesa tributaria, il concessionario della riscossione non è litisconsorte necessario rispetto all'ente impositore quando la contestazione investe il merito dell'obbligazione fiscale; in tali casi il contribuente può agire anche solo contro l'ente impositore.
- Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone può contestare, impugnando il primo atto notificatogli, anche vizi del procedimento impositivo e della cartella notificata alla società, compresa la tempestività della notifica, poiché la pretesa verso il socio si collega all'accertamento della società.
- In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella nei confronti di uno dei condebitori impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri, applicandosi per specialità il principio dell'art. 1310, comma 1, c.c.; resta quindi non decisiva la deduzione di una mera tardività riferita a uno solo degli obbligati solidali.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente censurare genericamente la valutazione delle prove o prospettare un errore di diritto sotto forma di vizio motivazionale.
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