Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 2006 nei confronti di una società e di alcuni soci, con rideterminazione del reddito della società, qualificata dall'Ufficio come impresa non operativa o comunque soggetta alla disciplina di cui all'art. 30 della L. n. 724/1994, e conseguente rettifica dei redditi di partecipazione dei soci. In primo grado i ricorsi erano stati in parte rigettati; in appello la CTR aveva invece annullato gli avvisi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse tratto dalla documentazione conclusioni erronee sui dati fattuali relativi all'operatività della società; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. n. 724/1994, deducendo che la CTR non avrebbe verificato i presupposti applicativi della disciplina sulle società non operative, in particolare il numero minimo di dipendenti e il fatturato richiesto. Nel frattempo, per uno dei contribuenti persona fisica era intervenuta definizione agevolata del contenzioso, con conseguente estinzione del giudizio nei suoi confronti.
La decisione
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente che aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018. Quanto agli altri resistenti, dichiara inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: il primo motivo è inammissibile perché mira a rimettere in discussione una valutazione di fatto e di prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione; inoltre la sentenza impugnata contiene una motivazione, sia pure sintetica, sufficiente a escludere la nullità per difetto di motivazione. Anche il secondo motivo è inammissibile perché attiene a circostanze fattuali e a valutazioni probatorie non contestate nei gradi di merito e comunque non scrutinabili in sede di legittimità. Spese: per il contribuente estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), c.p.c.
La dedotta nullità per mancanza di motivazione non sussiste quando la sentenza d'appello, pur sintetica, espone dati oggettivi ricavati dalla documentazione; la critica che mira a contestare la valutazione del materiale probatorio non integra vizio di nullità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4)
Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza; non è utilizzabile per ottenere un nuovo esame del merito o delle prove.
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della l. 724/1994
La verifica dei presupposti della disciplina sulle società non operative dipende da accertamenti di fatto e da valutazioni di elementi probatori, non censurabili in cassazione se la doglianza mira a rimettere in discussione il merito.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, in difetto di rigetto della domanda e di istanza di trattazione entro il termine previsto, determinano l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente interessato.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
art. 6, comma 13, d.l. cit.
Se non viene proposta istanza di trattazione entro il termine, il giudizio si estingue per il contribuente che ha definito la lite.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Indica il rito camerale adottato per la decisione in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
Consente la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, solo quando manchi del tutto l'esposizione del percorso argomentativo; una motivazione sintetica ma ancorata a dati oggettivi è sufficiente a escludere la nullità.
- La verifica dei presupposti applicativi della disciplina fiscale sulle società non operative implica apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie che non possono essere rivalutati in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dal sindacato sulla motivazione.
- L'adesione a una definizione agevolata del contenzioso tributario, con il pagamento della rata dovuta e in assenza di domanda respinta o di istanza di trattazione nel termine previsto, comporta l'estinzione del giudizio per il soggetto aderente.
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