Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. In sede di legittimità ha proposto un solo motivo di ricorso. La Corte non ha esaminato il merito della domanda di protezione, poiché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: la procura per il ricorso per cassazione, pur recando autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, era priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il motivo di censura, applicando il principio secondo cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore; in difetto, opera la sanzione dell'inammissibilità. Nulla è stato liquidato per le spese per mancanza di costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
La procura alle liti per il ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; il difensore deve certificare la data di rilascio della procura in suo favore. La mancanza di tale certificazione integra una speciale causa di inammissibilità del ricorso.
È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale in materia di protezione internazionale introduce un requisito ulteriore di posteriorità e certificazione della data.
È richiamato in comparazione con la disciplina speciale della procura per il ricorso per cassazione.
È richiamato per rilevare che il Ministero non si è costituito con controricorso, ma solo con atto di costituzione inidoneo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve risultare rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e tale requisito deve emergere da certificazione del difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 prevale sulla disciplina ordinaria della procura speciale dettata dagli artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un requisito formale autonomo e più rigoroso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita con controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- Nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la declaratoria di inammissibilità comporta l'accertamento della debenza dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →