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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto le sue domande di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria. In sede di legittimità ha proposto un solo motivo di ricorso. La Corte non ha esaminato il merito della domanda di protezione, poiché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: la procura per il ricorso per cassazione, pur recando autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore, era priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il motivo di censura, applicando il principio secondo cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore; in difetto, opera la sanzione dell'inammissibilità. Nulla è stato liquidato per le spese per mancanza di costituzione del Ministero; è stato inoltre dato atto, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    La procura alle liti per il ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; il difensore deve certificare la data di rilascio della procura in suo favore. La mancanza di tale certificazione integra una speciale causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale la norma speciale in materia di protezione internazionale introduce un requisito ulteriore di posteriorità e certificazione della data.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato in comparazione con la disciplina speciale della procura per il ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato per rilevare che il Ministero non si è costituito con controricorso, ma solo con atto di costituzione inidoneo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve risultare rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, e tale requisito deve emergere da certificazione del difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 prevale sulla disciplina ordinaria della procura speciale dettata dagli artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un requisito formale autonomo e più rigoroso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita con controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • Nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la declaratoria di inammissibilità comporta l'accertamento della debenza dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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