Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, respinta dal Giudice di pace, avverso un decreto prefettizio di espulsione. L'opponente deduceva che il decreto fosse invalido perché la Questura aveva apportato una correzione a penna, con timbro, sull'indicazione della data di ingresso in Italia; secondo il ricorrente, tale intervento non era consentito alla Questura, che avrebbe dovuto limitarsi a notificare l'atto e, se del caso, segnalare l'errore alla Prefettura. Con il secondo motivo sosteneva inoltre che la copia notificata fosse difforme dall'originale, richiamando la disciplina sulla copia conforme e osservando che la sottoscrizione del verbale per ricevuta non equivale ad accettazione del contenuto dell'atto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a contestare, in astratto, la correzione materiale dell'atto e la conformità della copia, senza dedurre un concreto pregiudizio sulla chiarezza, intellegibilità o tempestiva impugnazione del provvedimento espulsivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la correzione di un errore materiale nel provvedimento amministrativo non è autonomamente impugnabile, poiché non produce di per sé effetti sfavorevoli ma si limita a ricomporre la corrispondenza tra volontà e dichiarazione; è impugnabile, invece, il provvedimento originario solo se l'errore incide sulla comprensibilità dei presupposti o rende indeterminabile l'oggetto. Quanto al secondo motivo, ha escluso che la mera modifica della copia notificata, finalizzata a emendare un errore materiale e non incidente sugli elementi essenziali dell'atto o sulla sua conoscibilità, integri il vizio di comunicazione dedotto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle intimate; è stato inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato per esenzione del procedimento.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la disposizione è invocata per contestare la legittimità del decreto di espulsione, ma la Corte ritiene inammissibile il motivo perché la censura non riguarda un vizio idoneo a rendere invalidante la correzione materiale dell'atto.
art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente sulla conformità della copia notificata; la Corte esclude che la doglianza colga il vizio rilevante, trattandosi di mera correzione materiale non incidente sulla conoscenza dell'atto.
art. 23, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato dal ricorrente in tema di documento informatico e copie; la Corte lo menziona solo nel perimetro della censura, che viene dichiarata inammissibile per difetto di decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte precisa che non trova applicazione nel caso concreto perché il procedimento è esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale contenuto in un provvedimento amministrativo non costituisce, di regola, atto autonomamente impugnabile, perché non introduce un nuovo contenuto lesivo ma elimina la divergenza tra volontà e dichiarazione.
- Il provvedimento originario può essere contestato per l'errore materiale solo quando tale errore incida concretamente sulla chiarezza e intellegibilità dei presupposti di fatto o di diritto, oppure renda indeterminabile l'oggetto dell'atto.
- In materia di espulsione dello straniero, la mera difformità materiale della copia notificata non comporta invalidità se non si deduce e non risulta un'effettiva compromissione della conoscenza del contenuto dell'atto o della possibilità di impugnarlo tempestivamente.
- La sottoscrizione del verbale di ricezione della copia non equivale, di per sé, ad accettazione del contenuto del provvedimento notificato.
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