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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a una socia di una società di persone per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, in conseguenza del recupero a tassazione di costi ritenuti inerenti a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente determinazione di maggiori redditi della società e, per trasparenza ex art. 5 TUIR, dei soci. La contribuente aveva impugnato gli avvisi insieme alla società e all’altro socio. In primo grado aveva ottenuto solo l’annullamento dell’accertamento limitatamente al 2005 per asserita decadenza dell’Ufficio, mentre la CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia e respinto quello della contribuente. Nel ricorso per cassazione la socia deduce quattro censure: 1) violazione degli artt. 7 e 12 della L. n. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’avviso sarebbe stato illegittimo perché notificato prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica e perché la questione non sarebbe stata correttamente trattata in appello; 2) nullità della sentenza e dell’accertamento per mancata allegazione o notificazione del processo verbale di constatazione e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 3) violazione dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto di escludere la ripresa a tassazione dei costi relativi a operazioni inesistenti; 4) violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, contestando l’applicabilità del raddoppio dei termini per l’anno 2005.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha osservato che la doglianza relativa alla notifica anticipata dell’avviso rispetto ai 60 giorni era nuova in appello e quindi correttamente dichiarata inammissibile ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992; ha escluso l’obbligo di notificare al socio il PVC redatto nei confronti della società, affermando che è sufficiente una motivazione per relationem dell’avviso al presupposto accertamento societario e che, nella specie, il contraddittorio preventivo risultava comunque garantito dal rispetto del termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; ha ritenuto inapplicabile lo ius superveniens invocato, poiché l’Ufficio aveva recuperato costi non effettivamente sostenuti e la contribuente non aveva dimostrato componenti positivi direttamente afferenti a quei costi; ha infine confermato la legittimità del raddoppio dei termini per il 2005, sulla base della sussistenza dell’obbligo di denuncia penale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e con statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    i maggiori redditi accertati in capo alla società di persone si imputano ai soci per trasparenza.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato; nel caso di società di persone la motivazione per relationem all’accertamento societario è sufficiente.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il contraddittorio preventivo è garantito dal rispetto del termine di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la motivazione dell’avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa; per i soci è sufficiente il richiamo all’accertamento della società.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in appello non possono essere introdotte eccezioni nuove non dedotte in primo grado.

  • art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44

    lo ius superveniens invocato non opera quando l’Ufficio recuperi costi non effettivamente sostenuti e il contribuente non provi componenti positivi direttamente afferenti a tali costi.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nel regime richiamato dalla Corte, il raddoppio dei termini opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale.

  • art. 2261 c.c.

    il socio ha diritto di consultare la documentazione sociale, sicché può prendere visione dell’accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma processuale tributaria richiamata per il divieto di domande/eccezioni nuove in appello.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato per individuare i limiti oltre i quali può operare il raddoppio dei termini in presenza di notizia di reato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a seguito del rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a soci di società di persone, l’avviso emesso nei confronti del socio può essere motivato per relationem rispetto all’accertamento notificato alla società, senza necessità di autonoma allegazione del PVC se il socio può accedere alla documentazione sociale.
  • La censura relativa alla notifica dell’avviso prima del termine di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica deve essere dedotta tempestivamente sin dal primo grado; se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile come eccezione nuova.
  • Il contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 è assicurato dal rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra PVC e avviso, senza che, nel regime considerato dalla Corte, fosse ancora generalizzato un ulteriore obbligo di invito formale a comparire.
  • Lo ius superveniens che esclude la tassazione di componenti positivi correlati a costi non effettivi non giova al contribuente se l’Ufficio ha ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti e il contribuente non dimostra l’esistenza dei corrispondenti componenti positivi direttamente afferenti.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può essere ritenuto operante quando, secondo il regime applicabile al caso, ricorra l’obbligo di denuncia penale per fatti che superano le soglie del d.lgs. n. 74/2000.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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