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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del deposito di un accordo transattivo intervenuto tra il Comune, la società contribuente e la società consortile chiamata in causa, con dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese fra le parti costituite. La decisione non entra nel merito dei motivi di ricorso, perché la definizione transattiva ha assorbito la controversia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, che svolgeva attività commerciale all'interno di un centro orafo nel territorio comunale, aveva impugnato una cartella di pagamento per TARSU relativa all'anno 2011 deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili. In cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR ritenuto ritualmente costituita la società consortile chiamata in causa; (2) violazione di varie disposizioni in materia di rifiuti e tassazione sui rifiuti, sostenendo che l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani richieda sia un criterio qualitativo sia quantitativo; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia/erronea applicazione delle norme richiamate, per non avere considerato l'assenza di un efficiente servizio comunale di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e la gestione del servizio da parte di un soggetto privato; (4) violazione delle norme sui rifiuti e del regolamento comunale, perché il regime di assimilazione sarebbe stato prorogato senza limiti quantitativi.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per contestare la regolare costituzione della società chiamata in causa nel giudizio tributario.

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato in tema di presupposti e limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani ai fini della TARSU.

  • art. 2 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato dal ricorrente quale norma rilevante per la qualificazione e assimilazione dei rifiuti.

  • art. 21 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato in relazione alla disciplina del servizio rifiuti e alla sua incidenza sull'assimilazione dei rifiuti speciali.

  • art. 195 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato tra le norme in materia di gestione dei rifiuti invocate a sostegno dell'impugnazione.

  • art. 238 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato tra le norme in materia di gestione/tariffazione dei rifiuti invocate a sostegno dell'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia o falsa applicazione delle norme indicate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza.

  • art. 18 d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato insieme all'art. 21 d.lgs. 22/1997 sulla disciplina dei rifiuti speciali e della loro assimilazione.

  • art. 17 del Regolamento comunale del servizio integrato di gestione dei rifiuti

    Richiamato per sostenere che la proroga del regime di assimilazione sarebbe avvenuta senza limiti quantitativi.

  • delibera di c.c. n. 50 del 4/6/2007

    Richiamata quale atto comunale rilevante per la disciplina locale dell'assimilazione dei rifiuti.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano un accordo transattivo e dichiarano la rinuncia agli atti del giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione transattiva della controversia comporta la compensazione delle spese tra le parti costituite, se così disposto nel provvedimento di estinzione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia/transazione, restano prive di decisione le questioni di merito sollevate con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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