Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello contro gli avvisi di accertamento IRES per gli anni 2005 e 2006 e le correlate cartelle di pagamento per iscrizione a ruolo provvisoria. La lite nasce da operazioni di stock lending relative a partecipazioni in società portoghesi ubicate a Madeira, ricevute in prestito da una società ceca: secondo l'Ufficio, la commissione pagata dalla contribuente era indeducibile e l'operazione consentiva anche di beneficiare di un credito d'imposta estero. I diciassette motivi di ricorso hanno investito: nullità della sentenza per motivazione asseritamente carente; nullità degli avvisi per difetto di valida sottoscrizione; illegittimo raddoppio dei termini di accertamento e difetto di motivazione degli avvisi sul punto; omessa pronuncia e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; errata ripartizione dell'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi; errata qualificazione fiscale dell'operazione e applicazione dell'art. 109 TUIR; errata disciplina dell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973; omessa pronuncia sugli ulteriori oneri finanziari; illegittimo diniego del credito d'imposta ex art. 165 TUIR per l'anno 2006.
La decisione
La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi. Ha escluso la nullità della sentenza per vizio motivazionale, ha respinto la censura sulla sottoscrizione degli avvisi, ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento e infondata la doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi relativi alla prova, all'inquadramento dell'operazione e all'accertamento induttivo puro, confermando che lo stock lending va ricondotto all'art. 109, comma 8, TUIR e che la fee è indeducibile. Ha però accolto il motivo relativo agli ulteriori oneri finanziari per difetto di pronuncia della CTR, cassando sul punto la sentenza con rinvio al giudice di merito. Ha infine respinto il motivo sul credito d'imposta, rilevando che mancava prova del pagamento dei dividendi presupposto del credito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione della sentenza è infondata quando non ricorre un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è oggi limitato al "minimo costituzionale" e non consente di sindacare la mera insufficienza della motivazione.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti da funzionario competente; la mancanza della qualifica dirigenziale non comporta nullità se firma un funzionario di area terza delegato.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari; non è necessario che il reato sia accertato dal giudice tributario né che la denuncia produca effettivo esercizio dell'azione penale.
art. 7 L. 212/2000
Non emerge un obbligo di specifica menzione, nell'avviso, delle osservazioni del contribuente per la validità dell'atto.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuta a esplicitare tale valutazione nell'atto impositivo.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l'onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 109, comma 8, d.P.R. 917/1986
Il costo sostenuto per l'acquisto dell'usufrutto o di altro diritto analogo su partecipazioni da cui derivino utili esclusi ex art. 89 non è deducibile; lo stock lending è equiparato a tale fattispecie.
art. 89 d.P.R. 917/1986
I dividendi percepiti dalla contribuente risultavano esclusi da imposizione fino al 95% e questo dato è rilevante ai fini dell'indeducibilità del costo.
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973
L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le scritture contabili non sono disponibili perché sottratte all'ispezione; la causa della mancata disponibilità non esclude la norma, salvo forza maggiore.
art. 165 d.P.R. 917/1986
Il credito d'imposta estero richiede il presupposto del pagamento dell'imposta all'estero, qui negato per mancanza di prova del pagamento dei dividendi.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo l'esito quando la soluzione giuridica è corretta.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In tema di avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione apposta da un funzionario delegato dell'area direttiva è idonea a evitare la nullità dell'atto, anche dopo la declaratoria di incostituzionalità della disciplina sulla dirigenza incaricata.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, sulla base di seri indizi di reato, sorge l'obbligo di denuncia penale; il giudice tributario verifica solo i presupposti dell'obbligo di denuncia e non l'effettiva sussistenza del reato.
- La mancata indicazione, nell'avviso, del fondamento del raddoppio dei termini non determina di per sé nullità, poiché i termini decadenziali sono fissati dalla legge e non costituiscono elemento costitutivo della pretesa tributaria.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere dedotta in cassazione come omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque rigettato nel merito la censura relativa alla validità dell'atto.
- Lo stock lending su partecipazioni che generano dividendi esclusi da imposizione va trattato, ai fini fiscali, come un diritto analogo all'usufrutto di partecipazioni, con conseguente indeducibilità della commissione corrisposta dal prestatario ai sensi dell'art. 109, comma 8, TUIR.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del fatto: le censure che attaccano l'apprezzamento probatorio del giudice di merito sono inammissibili se non denunciano una vera violazione delle regole sull'onere della prova.
- L'accertamento induttivo puro è legittimo quando il contribuente, pur richiesto, non rende disponibili le scritture contabili; la ragione soggettiva della mancata esibizione non esclude il presupposto normativo, salvo che si tratti di impossibilità per forza maggiore.
- Il credito d'imposta estero presuppone la prova del pagamento dell'imposta all'estero o del dividendo cui esso si collega; in mancanza di tale prova, il credito non spetta.
- Quando la sentenza di merito omette del tutto di decidere su una distinta questione tributaria autonoma, il motivo di omessa pronuncia può essere accolto e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame su quel punto specifico.
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