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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37627/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 con recupero di maggiore IRPEF, IRAP e IVA, fondato sull'applicazione degli studi di settore ai sensi della normativa richiamata. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: con il primo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa all'asserita insussistenza dei presupposti oggettivi IRAP; con il secondo deduceva violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati da studi di settore, sostenendo che l'Ufficio non avesse effettuato una concreta personalizzazione dell'accertamento e si fosse limitato al mero scostamento tra ricavi dichiarati e standard, senza considerare la documentazione prodotta; con il terzo lamentava vizio di motivazione per mancato esame dell'inidoneità del cluster di riferimento e della rilevanza del comportamento tenuto nella fase precontenziosa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia comportava implicitamente il rigetto della censura sulla IRAP. Ha respinto il secondo motivo perché la CTR si era attenuta ai principi in materia di studi di settore: l'accertamento standardizzato costituisce presunzione semplice che richiede il contraddittorio e consente al contribuente di provare la specifica realtà dell'impresa; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato lo scostamento tra ricavi dichiarati e standard, la specifica individuazione dello standard applicato e la mancata produzione di prove documentali idonee a giustificare lo scostamento. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava un generico vizio di motivazione non più deducibile nei termini prospettati; comunque, la doglianza era diretta a contestare la valutazione di merito delle deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione del giudice, pur non espressamente motivata sul singolo capo, sia logicamente incompatibile con la pretesa non esaminata e ne comporti il rigetto implicito.
  • Nell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, lo scostamento dai ricavi dichiarati non basta da solo: la gravità, precisione e concordanza della presunzione si consolidano nel contraddittorio con il contribuente e nella valutazione concreta delle circostanze del caso.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento provando la specifica realtà della propria attività e le ragioni dello scostamento con ogni mezzo di prova consentito; l'Ufficio, a sua volta, deve indicare lo standard applicato e dar conto delle ragioni per cui le contestazioni difensive non siano state accolte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo vigente, riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o erroneità della motivazione né la valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
  • La critica in cassazione deve investire un fatto storico decisivo specificamente indicato; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o una diversa apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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