Cassazione Civile, Ordinanza n. 37622/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, esercente l'attività di agente di commercio, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2010, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva confermato il diniego ritenendo che il requisito andasse escluso perché i beni strumentali risultavano modesti e la collaborazione del coniuge, inserito nell'impresa familiare con una quota del 40% del reddito, non rendeva prevalente il fattore organizzativo rispetto all'apporto personale del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'autonoma organizzazione, trascurando il rilievo dell'apporto lavorativo del coniuge nell'impresa familiare e confondendo il presupposto impositivo con la necessità che il lavoro altrui sia prevalente rispetto a quello del titolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha osservato che, in tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Ha quindi censurato la CTR per avere motivato in modo sommario e per avere svalutato indebitamente la collaborazione del coniuge nell'impresa familiare, poiché ai fini dell'imposta non occorre che il lavoro altrui sia prevalente, ma è sufficiente che esso sia non occasionale e non meramente esecutivo. La sentenza impugnata è stata perciò cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997
Individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997
È stato richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione del presupposto impositivo.
art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998
È menzionato in relazione all'attività di promotore finanziario, quale esempio di attività assoggettabile a IRAP solo se non autonomamente organizzata.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, quando il contribuente chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, grava su di lui l'onere di provare l'assenza dei presupposti dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
- Ai fini dell'imposta, non è necessario che il contributo di terzi sia prevalente rispetto all'apporto personale del contribuente: è sufficiente un impiego non occasionale di lavoro altrui non meramente esecutivo.
- Nel giudizio di rimborso IRAP, il contribuente deve provare l'assenza dei presupposti impositivi; una motivazione che trascuri dati fattuali decisivi, come l'apporto continuativo di un collaboratore familiare o l'entità delle spese, è censurabile in cassazione per violazione di legge e per uso incoerente dei criteri giuridici applicabili.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione è rimessa al giudice di merito, ma deve essere compiuta in concreto e con motivazione congrua, non potendo risolversi in affermazioni astratte o in una presunzione di irrilevanza della collaborazione familiare.
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