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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37620/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRAP e IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006, formata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente aveva contestato la pretesa deducendo che una dichiarazione integrativa successiva correggeva errori della dichiarazione originaria e faceva emergere imposte dovute in misura inferiore. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello l'Ufficio aveva censurato tale esito, ma la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello affermando che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la dichiarazione integrativa e che è emendabile qualsiasi errore contenuto nella dichiarazione. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, sostenendo che, quando l'errore è in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa può essere presentata solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. La Cassazione rileva che la CTR ha applicato un principio errato, perché la correzione oltre quel termine non è ammessa per ottenere la riduzione dell'imposta tramite dichiarazione integrativa tardiva; il contribuente può tuttavia sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale e chiedere il rimborso nei termini di legge.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione con rinvio è motivata dall'errore di diritto della CTR nell'avere ritenuto valida, ai fini dell'annullamento o riduzione della pretesa, una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, senza verificare nel merito se la pretesa tributaria fosse effettivamente dovuta nella misura contestata.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base del controllo automatizzato relativo all'IVA, nel contesto della cartella impugnata

  • art. 2 d.P.R. n. 322 del 1998

    disciplina le dichiarazioni integrative; la Corte distingue tra integrativa a favore dell'erario, soggetta ai termini di accertamento, e integrativa a favore del contribuente, soggetta al termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    l'emenda degli errori in danno del contribuente deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, con eventuale compensazione del credito emergente

  • art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle dichiarazioni integrative

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    indicato come termine entro cui può essere presentata la dichiarazione integrativa quando intesa a evitare un danno per l'erario

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    il rimborso di maggiori somme versate può essere chiesto entro quattro anni dal versamento; decorso tale termine non è più azionabile la restituzione

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • La dichiarazione integrativa a favore del contribuente, quando serve a correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito d'imposta, deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; oltre tale limite non può produrre effetti per ridurre la pretesa mediante autoliquidazione correttiva.
  • Il contribuente che abbia versato somme non dovute può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria, anche se non rispetta il termine per la dichiarazione integrativa, ma non può usare tale contestazione per aggirare i termini decadenziali stabiliti per il rimborso.
  • La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi non è illimitata e non consente di eludere i termini espressamente previsti dalla legge per l'esercizio dei rimedi fiscali.
  • In presenza di una dichiarazione integrativa tardiva, il giudice di merito deve verificare in concreto la fondatezza della pretesa tributaria originaria e non arrestarsi alla sola esistenza dell'atto integrativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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