Cassazione Civile, Ordinanza n. 37621/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento relativa a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2003 e 2004. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'ufficio ritenendo prescritti i crediti, applicando il termine quinquennale tra la notifica dell'ultima cartella (24 aprile 2010) e l'intimazione di pagamento (11 giugno 2016). L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., sostenendo che la prescrizione dei tributi erariali è decennale anche in assenza di un titolo giudiziale definitivo e che non può applicarsi il termine breve quinquennale affermato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'ente riscossore. Ha ribadito che i crediti per tributi erariali, in difetto di una specifica previsione di legge, si prescrivono nel termine ordinario decennale e non in quello quinquennale, poiché non si tratta di prestazioni periodiche; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la scadenza del termine per impugnare un atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo la presenza di un titolo giudiziale definitivo. Poiché la sentenza impugnata aveva erroneamente applicato la prescrizione quinquennale, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, in mancanza di una diversa previsione, la prescrizione ordinaria dei crediti erariali è decennale.
Richiamato per precisare che la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la sola definitività dell'atto di riscossione non opposto.
Indicato come norma processuale a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- I crediti per IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una espressa disciplina speciale, si prescrivono nel termine ordinario decennale e non nel termine quinquennale.
- I tributi erariali non sono prestazioni periodiche ai fini della prescrizione, perché la loro debenza va verificata in relazione a ciascun anno d'imposta.
- La mancata impugnazione dell'atto di riscossione o la scadenza del termine per opporvisi produce l'irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.
- La conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria si verifica solo quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale divenuto definitivo.
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