Cassazione Civile, Ordinanza n. 37623/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva contestato a una società che gestisce un albergo l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione IVA su sei fatture per prestazioni rese da altra società, ritenendo insussistenti i requisiti di inerenza e certezza dei costi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la genericità delle fatture fosse stata integrata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che chiariva l'esecuzione dei lavori presso l'hotel. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe errato nella distribuzione dell'onere della prova: un costo sarebbe deducibile solo se inerente, competente e adeguatamente documentato, mentre nella specie mancava un contratto con data certa idoneo a dimostrare l'ammontare e l'effettivo svolgimento delle prestazioni.
La decisione
La Corte ritiene infondato il motivo. Richiama il principio secondo cui, in tema di reddito d'impresa, il contribuente deve dimostrare l'inerenza dei costi, intesa in senso qualitativo come compatibilità e correlazione con l'attività imprenditoriale; inoltre, per deduzione e detrazione IVA, servono regolare tenuta delle scritture e fatture idonee a descrivere oggetto e corrispettivo dell'operazione. Tuttavia, quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza delle operazioni, su di essa grava l'onere di dimostrare la fittizietà dell'operazione, anche mediante presunzioni, e solo dopo può sorgere un onere di prova contraria in capo al contribuente. Nel caso concreto, la CTR ha correttamente valorizzato la documentazione integrativa, ritenendola coerente con l'attività alberghiera della contribuente. La censura dell'Agenzia, pur formalmente veicolata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso viene quindi respinto; la Corte condanna l'Agenzia al pagamento delle spese e precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
denunciata violazione e falsa applicazione
viene ricordato che il motivo, pur formalmente proposto come violazione di legge, non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
la deducibilità dei costi richiede inerenza, competenza e adeguata documentazione; l'inerenza va intesa in senso qualitativo, come compatibilità e correlazione con l'attività d'impresa.
regola il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve provare esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica del costo; se l'Ufficio contesta operazioni inesistenti, deve provarne la fittizietà.
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole probatorie nel processo tributario.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
ai fini della detrazione IVA è necessaria la regolare tenuta delle scritture e delle fatture, che devono contenere oggetto e corrispettivo dell'operazione.
è menzionato in relazione all'aumento delle spese di lite liquidate a favore della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di reddito d'impresa, l'inerenza dei costi va accertata in senso qualitativo: il costo è deducibile se è correlato, compatibile e coerente con l'attività imprenditoriale, non necessariamente con uno specifico ricavo.
- Il contribuente deve provare l'esistenza, la natura e la destinazione del costo, ma quando l'Amministrazione contesta la fittizietà dell'operazione grava su di essa l'onere di dimostrarne l'inesistenza, anche per presunzioni.
- Ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi, la documentazione contabile deve consentire di ricavare oggetto, importo e ragione dell'operazione; una mera contabilizzazione non basta se manca un supporto idoneo.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove, essendo preclusa la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
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