Cassazione Civile, Ordinanza n. 37619/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti del contribuente ai sensi degli artt. 41 e 41-bis del d.P.R. 600/1973, per presunti proventi illeciti da qualificare come redditi diversi. L'accertamento traeva origine da una verifica fiscale svolta presso la società di cui il contribuente era socio e legale rappresentante, nella quale erano stati riscontrati elementi passivi fittizi per operazioni inesistenti; inoltre, nelle dichiarazioni Irpef del socio era emerso l'omesso versamento di ritenute certificate, con conseguente contestazione di profitto di reato. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio valorizzando in modo decisivo una sentenza penale del Tribunale di Siracusa che aveva assolto il contribuente perché il fatto non sussiste. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 654 c.p.p. e del principio di autonomia del processo tributario, sostenendo che il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma degli elementi costitutivi della pretesa fiscale e non può fondare automaticamente la decisione sull'esito del giudizio penale; 2) violazione dell'art. 15 c.p.c., assumendo che la sentenza penale richiamata riguardasse una diversa imputazione penale, relativa alle indebite compensazioni ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000, quindi non pertinente rispetto alle riprese oggetto dell'accertamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la CTR attribuito rilevanza decisiva a una pronuncia penale relativa a un procedimento distinto e autonomo.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR viene quindi annullata perché il giudice tributario aveva fondato la propria conclusione in modo sostanzialmente automatico sulla sentenza penale assolutoria, senza svolgere la necessaria autonoma valutazione del materiale probatorio tributario.
Norme richiamate
La sentenza penale irrevocabile non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario; il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza rispetto al materiale probatorio acquisito.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotti dall'Agenzia.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza per violazione di legge processuale, in relazione alla pertinenza della sentenza penale prodotta.
È invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, individuato nell'erronea valorizzazione della sentenza penale.
Il giudice tributario deve esercitare i propri autonomi poteri di valutazione delle prove e del materiale istruttorio acquisito al processo.
artt. 41 e 41-bis d.P.R. 600/1973
Sono le norme poste a base dell'avviso di accertamento relativo ai presunti proventi illeciti qualificati come redditi diversi.
È richiamato nel ricorso come diversa imputazione penale rispetto a quella oggetto dell'accertamento tributario.
È invocato dall'Ufficio per contestare la rilevanza probatoria della sentenza penale riferita a un diverso procedimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario non esiste un'automatica efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, neppure quando i fatti esaminati in sede penale coincidano con quelli posti a base dell'accertamento fiscale.
- Il giudice tributario può utilizzare gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale solo come elementi di convincimento, ma deve sempre confrontarli criticamente con l'intero compendio probatorio raccolto nel giudizio tributario.
- È viziosa la decisione tributaria che si limiti a recepire l'esito del processo penale senza una autonoma verifica della pretesa erariale e senza una valutazione specifica della rilevanza delle risultanze penali nel diverso contesto probatorio.
- Quando una sentenza di merito è cassata per mancata autonoma valutazione delle prove, la causa deve essere rinviata al giudice di merito affinché riesamini complessivamente il materiale istruttorio e non si limiti a un richiamo formale del giudicato penale.
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