Cassazione Civile, Ordinanza n. 20778/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2008: uno emesso nei confronti di una società agricola a responsabilità limitata per IRES, IRAP e IVA, con recupero di costi ritenuti non documentati e relativi a operazioni soggettivamente inesistenti; l’altro emesso nei confronti della persona fisica, ai fini IRPEF, quale asserito amministratore di fatto e reale beneficiario dell’attività della società. La CTR, riuniti gli appelli, ha accolto quello dell’Ufficio e rigettato quello del contribuente, ritenendo provati l’amministrazione di fatto, la costituzione artificiosa della società nell’esclusivo interesse del contribuente, la falsità di alcune fatture e la tempestività degli accertamenti. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla decadenza dal potere di accertamento, sostenendo che la notificazione fosse tardiva e che rilevasse solo il timbro postale a secco datato 3.1.2014; 2) errata applicazione del raddoppio dei termini e delle norme penali richiamate, lamentando anche l’assenza di motivazione sull’inoltro della denuncia all’autorità giudiziaria; 3) violazione dell’efficacia della sentenza penale e omessa motivazione sugli esiti del processo penale che lo aveva assolto; 4) violazione della disciplina dell’interposizione e dell’imputazione del reddito, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato che egli fosse il reale possessore del reddito societario e contestando la mancata considerazione dell’assoluzione penale; 5) violazione del divieto di doppia imposizione, assumendo che il secondo atto impositivo fosse illegittimo perché riferito al medesimo presupposto già tassato in capo alla società. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del contribuente e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.700, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda, in sintesi, sulla carenza di autosufficienza e specificità di diversi motivi, sulla novità di una delle questioni sollevate in cassazione, nonché sull’infondatezza della doglianza relativa ai termini di accertamento, poiché gli avvisi risultavano notificati entro il termine ordinario. Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della CTR in tema di interposizione: l’Amministrazione aveva assolto l’onere probatorio mediante presunzioni gravi, precise e concordanti circa il totale asservimento della società alla persona fisica, la quale era stata ritenuta effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società. L’assoluzione penale non è stata ritenuta automaticamente rilevante nel giudizio tributario, stante l’autonomia dei due giudizi. È stata infine considerata inammissibile la doglianza sulla doppia imposizione, sia per difetto di autosufficienza sia perché non era stato chiarito il medesimo presupposto d’imposta, mentre gli atti riguardavano imposte diverse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata come parametro del vizio motivazionale
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la decadenza dal potere di accertamento; nel caso concreto gli avvisi risultavano notificati entro il termine ordinario
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per la decadenza in materia IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato dal ricorrente in tema di denuncia penale e raddoppio dei termini
richiamato dal ricorrente in relazione alla denuncia penale e al raddoppio dei termini
richiamato per l’asserita rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario; la Corte ribadisce l’autonomia tra processo penale e tributario
art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003
invocato dal ricorrente sulla responsabilità tributaria; la questione è stata dichiarata nuova quindi inammissibile
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
"sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
la norma si applica a ogni forma di interposizione, anche fittizia o reale, e richiede la prova dell’effettivo possesso del reddito da parte dell’interponente, potendo il reddito d’impresa della società interposta essere traslato alla persona fisica che ne abbia il totale asservimento
richiamato nel quinto motivo in tema di doppia imposizione; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel quinto motivo in tema di doppia imposizione; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura relativa alla notificazione di un atto presuppone il rispetto del principio di autosufficienza: chi deduce il vizio della relata deve trascriverne integralmente il contenuto e indicare gli atti necessari alla verifica della doglianza, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le questioni non affrontate nel giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro proposizione comporta inammissibilità, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio e comunque purché siano state specificamente dedotte e localizzate negli atti precedenti.
- Ai fini dell’imputazione per interposizione ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto formalmente terzo è solo interposto e che il contribuente è l’effettivo possessore del reddito.
- L’onere probatorio dell’Ufficio non richiede la dimostrazione di un nesso causale assoluto e univoco, essendo sufficiente una inferenza logica conforme a criteri di normalità e a regole di esperienza.
- L’interposizione può riguardare anche redditi d’impresa e società di capitali: ciò che rileva è il totale asservimento del soggetto interposto all’interponente e la disponibilità uti dominus delle risorse e dei redditi formalmente intestati alla società.
- Una volta provata l’interposizione, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.
- Nel processo tributario l’assoluzione penale non produce automaticamente effetti vincolanti, dovendosi valutare la controversia secondo le regole probatorie proprie del giudizio fiscale e nel rispetto dell’autonomia tra i due giudizi.
- La doglianza sul divieto di doppia imposizione richiede una puntuale allegazione del medesimo presupposto d’imposta e del contenuto degli atti impositivi; in difetto, il motivo è inammissibile.
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