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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13396 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a somme dovute per IRPEG, IRAP e IVA. La cartella comprendeva sia importi derivanti da avvisi di rettifica per gli anni 1987 e 1988, divenuti definitivi, sia somme riferite alla liquidazione automatizzata della dichiarazione relativa all'anno 2000. L'Agenzia sosteneva, da un lato, che la sentenza fosse affetta da motivazione apparente e, dall'altro, che la società non potesse far valere, impugnando la cartella, l'intervenuta definizione agevolata mediante condono, poiché tale questione avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio contro gli avvisi di rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, considerando anche la sospensione feriale dei termini. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che la sentenza regionale fosse priva di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la cartella conseguente ad un avviso di accertamento definitivo è un atto di riscossione e può essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni riguardanti la debenza dell'imposta o l'efficacia del condono, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa solo con la cartella. Poiché gli avvisi relativi agli anni 1987 e 1988 erano divenuti definitivi, la società non poteva far valere il condono nel giudizio contro la cartella. La sentenza è stata quindi cassata parzialmente e il ricorso introduttivo della società è stato rigettato limitatamente agli importi derivanti dagli avvisi definitivi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Termine annuale per l'impugnazione delle sentenze non notificate.

    Il termine annuale per proporre ricorso per cassazione deve essere calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    Sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

    Alla scadenza del termine di impugnazione devono aggiungersi i giorni corrispondenti alla sospensione feriale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Gli atti autonomamente impugnabili devono essere impugnati per vizi propri.

    La cartella di pagamento successiva ad un accertamento definitivo può essere contestata soltanto per vizi propri della cartella o della riscossione; non consente di riaprire questioni relative all'accertamento o alla debenza dell'imposta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La sentenza tributaria non è affetta da motivazione apparente quando espone, anche sinteticamente, le ragioni poste a fondamento della decisione.

  • Codice civile, art. 2909

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti.

    Una sentenza definitiva sull'avviso di accertamento impedisce di rimettere in discussione la debenza dell'imposta nel successivo giudizio contro la cartella.

  • Legge n. 413 del 1991, art. 49

    L'eventuale adesione al condono doveva essere fatta valere nel giudizio relativo agli avvisi di rettifica; dopo la definitività di tali atti non può essere utilizzata per contestare la cartella, salvo specifiche eccezioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento deriva da un avviso di accertamento divenuto definitivo, il contribuente può contestare la cartella solo per vizi propri, come errori di notifica, difetti formali, errata quantificazione o inesistenza della riscossione.
  • Non è normalmente possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per contestare nuovamente l'esistenza o l'ammontare del tributo, né per far valere fatti estintivi o agevolativi che avrebbero dovuto essere dedotti contro l'avviso di accertamento.
  • L'adesione a un condono o ad altra definizione agevolata deve essere fatta valere tempestivamente nel giudizio relativo all'atto impositivo, oppure mediante gli strumenti procedurali previsti per dimostrarne l'efficacia prima che l'accertamento diventi definitivo.
  • Se il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale soltanto con la cartella, possono essere ammesse contestazioni più ampie; questa eccezione non opera quando l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e il relativo giudizio si è concluso con sentenza definitiva.
  • La definitività dell'accertamento produce un effetto preclusivo: il successivo giudizio sulla cartella riguarda principalmente la fase della riscossione e non può trasformarsi in un nuovo processo sull'imposta.
  • La sospensione feriale dei termini deve essere considerata nel calcolo della tempestività delle impugnazioni, secondo la disciplina vigente nel periodo interessato.

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