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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13390 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione Irap per il 2004, per complessivi 93.472,72 euro a titolo di sanzione sul saldo Irap di 311.574,17 euro. S.A.S.A. aveva versato il 17 giugno 2005 un saldo iniziale di 23.863,25 euro e, dopo aver rettificato la base imponibile prima della trasmissione telematica della dichiarazione, il 26 ottobre 2005 aveva versato altri 311.574,17 euro, oltre a 2.795,63 euro di interessi e 18.694,45 euro di sanzioni ridotte per ravvedimento operoso. L’Agenzia sosteneva che il D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 3, escludesse la riduzione delle sanzioni per qualsiasi violazione dell’obbligo di versamento Irap, anche in caso di pagamento parziale o incompleto, e non soltanto in caso di totale omissione. Con il ricorso incidentale condizionato, la società contestava inoltre la cartella per mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione, violazione del principio di irretroattività tributaria e obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: l’esclusione delle riduzioni sanzionatorie si applica anche al versamento incompleto, senza distinguere tra omissione totale e parziale né prevedere soglie quantitative o verifiche delle intenzioni del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato perché privo degli idonei quesiti di diritto e, per il motivo relativo alla motivazione, del necessario momento di sintesi, richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito come il giudice di primo grado: la cartella è stata ridotta soltanto per l’importo delle sanzioni e degli interessi già pagati dalla società, restando dovuta la pretesa residua. Spese dei giudizi di merito compensate; S.A.S.A. condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 3.500 euro in favore di ciascuna controparte, oltre agli accessori indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    Non si vede infatti ragione alcuna per la quale un adempimento parziale (magari anche di una piccola parte dell'imposta dovuta) dovrebbe escluderne l'esistenza. L'opposta lettura, inoltre, richiederebbe l'individuazione di un discrimine arbitrario di cui non è traccia nella norma, la quale invero nell'ampia locuzione utilizzata per la definizione del comportamento considerato ("violazione dell'obbligo di versamento") non distingue tra Inadempimento parziale o totale, nè postula alcun limite quantitativo, nè ancora lascia margine alcuno per una verifica caso per caso (pressochè impossibile) dei motivi soggettivi che hanno condotto alla detta violazione.

    Per i versamenti Irap relativi ai periodi indicati dalla norma, l’esclusione delle riduzioni sanzionatorie per ravvedimento si applica a ogni violazione dell’obbligo di versamento, sia totale sia parziale. La disposizione non prevede soglie quantitative né consente di distinguere in base alle motivazioni soggettive del contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

    A norma del D.L. 17 giugno 2005, n. 156, art. 1, comma 3, conv. con modif. dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, "in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 e successive modificazioni".

    La riduzione delle sanzioni prevista per il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni di versamento Irap ricadenti nell’ambito temporale definito dalla disposizione speciale; la regola opera anche per versamenti incompleti.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2

    A norma del D.L. 17 giugno 2005, n. 156, art. 1, comma 3, conv. con modif. dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, "in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, nonchè del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2 e successive modificazioni".

    La disposizione speciale esclude, per le violazioni di versamento Irap individuate, anche la riduzione sanzionatoria prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La ricorrente incidentale ha infatti omesso la formulazione di idonei quesiti di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto. Risulta altresì omesso il momento di sintesi richiesto per i motivi dedotti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per i quali è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

    Per le impugnazioni soggette ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., la mancanza di quesiti di diritto per i motivi di violazione di legge e del momento di sintesi per il vizio motivazionale determina l’inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La ricorrente incidentale ha infatti omesso la formulazione di idonei quesiti di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall'art. 384 c.p.c., all'enunciazione del principio di diritto.

    Il quesito di diritto deve essere formulato in modo utile all’enunciazione del principio di diritto; la sua mancanza, nei casi soggetti al requisito dell’art. 366-bis c.p.c., comporta l’inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Non presente: la norma è richiamata dalla Corte per il ruolo dei quesiti di diritto, ma il provvedimento non ne riporta un’autonoma proposizione interpretativa ulteriore rispetto al requisito processuale esposto.

    La Corte richiama l’art. 384 c.p.c. per spiegare la funzione dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366-bis c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1-5

    Non presente: la decisione richiama le disposizioni per identificare i tipi di motivi e i requisiti formali del ricorso incidentale, senza formulare un’autonoma interpretazione delle singole ipotesi.

    La Corte utilizza l’art. 360 c.p.c. per classificare i motivi di impugnazione cui si applicavano i requisiti di quesito di diritto o di sintesi.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale esclude riduzioni sanzionatorie per la violazione di un obbligo di pagamento, la formulazione ampia riferita alla violazione dell’obbligo può comprendere sia il mancato pagamento totale sia quello parziale, se la legge non stabilisce distinzioni o soglie.
  • La successiva regolarizzazione della dichiarazione o il pagamento spontaneo di quanto dovuto non garantiscono l’accesso al ravvedimento se una disposizione speciale esclude espressamente le riduzioni per la specifica imposta e il periodo considerato.
  • La portata di un’eccezione sanzionatoria speciale va verificata alla luce del testo e del suo ambito temporale e oggettivo: qui la disciplina riguardava determinati versamenti Irap del 2004 e del 2005, non ogni annualità.
  • Nei ricorsi per Cassazione soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., l’assenza del quesito di diritto o del necessario momento di sintesi può rendere inammissibili i motivi, indipendentemente dalla loro fondatezza nel merito.

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