Sentenza del 30/06/2016 n. 500 - Corte di Giustizia CEE
Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Lotterie - Giochi d'azzardo - Normativa di uno Stato membro restrittiva che impone divieto, penalmente sanzionato, di gestione di apparecchi automatici da gioco a vincita limitata (kleines Glücksspiel) priva della concessione dell'autorità preposta - Giustificazione - Proporzionalità - Valutazione della proporzionalità tra obiettivo della normativa in origine e suoi effetti in progresso di tempo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A & Entertainment AG aveva chiesto al Landesgericht Wiener Neustadt di ordinare ai resistenti di cessare la gestione, o di non consentire la gestione, degli apparecchi automatici da gioco senza le autorizzazioni amministrative prescritte dalla legge austriaca sul gioco d'azzardo. I resistenti sostenevano che il monopolio e le restrizioni austriache violassero l'articolo 56 TFUE sulla libera prestazione dei servizi. Il giudice nazionale chiedeva se, per valutare la proporzionalità della normativa restrittiva, si dovesse considerare soltanto l'obiettivo perseguito al momento della sua adozione oppure anche gli effetti successivi, da accertare empiricamente in modo incontrovertibile. La Corte ha chiarito che l'espressione «effettivamente» non impone una prova empirica incontrovertibile, ma che l'esame deve considerare anche l'attuazione e gli effetti della normativa nel tempo.
La decisione
La Corte di giustizia, Settima Sezione, ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE richiede una valutazione dinamica della proporzionalità: vanno esaminati sia gli obiettivi della normativa al momento della sua adozione sia gli effetti prodotti successivamente. La Corte non ha deciso se il monopolio austriaco fosse, in concreto, proporzionato né se i resistenti avessero violato la normativa; tale valutazione e la decisione sulla domanda inibitoria restano al giudice nazionale. La questione pregiudiziale è stata quindi risolta nel senso indicato. Sulle spese del procedimento principale decide il giudice nazionale; le spese sostenute dagli altri soggetti per le osservazioni alla Corte non sono rimborsabili.
Norme richiamate
Articolo 56 TFUE
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in sede di esame della proporzionalità di una normativa nazionale restrittiva nel settore dei giochi d'azzardo, occorre fondarsi non solo sull'obiettivo di tale normativa, così come appariva al momento della sua adozione, ma anche sugli effetti di detta normativa, valutati successivamente alla sua adozione.
Le restrizioni nazionali ai servizi di gioco d'azzardo devono essere valutate considerando sia le finalità originarie sia il modo in cui la normativa opera e gli effetti che produce dopo la sua adozione. L'analisi non è statica e non richiede, per il solo uso del termine «effettivamente», che gli effetti siano provati in modo empirico incontrovertibile.
Massime di principio
- Quando si valuta la compatibilità con la libera prestazione dei servizi di una restrizione nazionale in materia di giochi d'azzardo, non basta verificare che la misura fosse giustificata al momento della sua adozione: occorre esaminare anche la sua attuazione e gli effetti nel periodo rilevante.
- La coerenza e la sistematicità della politica restrittiva vanno verificate nel tempo, anche rispetto all'evoluzione della condotta degli operatori autorizzati e delle attività criminali o fraudolente connesse al gioco.
- La sentenza non annulla la normativa nazionale né decide direttamente la controversia tra le parti: spetta al giudice nazionale applicare il criterio dinamico e stabilire se la restrizione sia proporzionata nel caso concreto.
- La decisione non impone che gli effetti successivi siano accertati in modo «inconfutabile» o con una particolare prova empirica; impone però che siano presi in considerazione nella valutazione complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13387 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13390 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13397 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13413 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13414 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 13419 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →