Sentenza del 30/06/2016 n. 13397 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 1997 e si basava su documentazione extracontabile rinvenuta presso l’amministratore della società e su una segnalazione della Guardia di Finanza relativa ad acquisti senza fattura dalla Castaldi sas. L’Ufficio aveva ricostruito ricavi non contabilizzati per Lire 4.839.307.617, applicando un ricarico medio dell’11,84%, e richiesto maggiori imposte Irpeg per Lire 1.077.726.000 e Ilor per Lire 471.869.000, oltre sanzioni. La CTP di Napoli aveva annullato il recupero principale e confermato quelli residui; la CTR di Napoli aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha censurato la motivazione della CTR e denunciato l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla segnalazione ID 104. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla nullità dell’avviso fondato su atti non notificati o allegati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia per mancanza del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva deciso sulla contestazione relativa agli acquisti senza fattura risultanti dalla documentazione rinvenuta presso la Castaldi sas e dalla segnalazione ID 104. Ha quindi cassato la sentenza su tale punto e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile perché la parte, vittoriosa in appello, non aveva interesse a impugnare questioni non decise.
Norme richiamate
L'illustrazione del motivo di ricorso svolto dalla ricorrente non è seguita dal "momento di sintesi" (omologo del quesito di diritto) contenente l'indicazione riassuntiva e sintetica delle ragioni di censura, volto a consentire l'immediata rilevabilità del nesso tra la lacuna denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente.
Per i ricorsi soggetti alla norma, la censura per omessa o insufficiente motivazione deve essere accompagnata da una sintesi chiara e autosufficiente che identifichi la lacuna motivazionale e il fatto decisivo che sarebbe stato valutato erroneamente; in mancanza, il motivo è inammissibile.
La Commissione tributaria regionale non si è pronunciata sul motivo di appello della Agenzia delle Entrate relativo alla fondatezza del recupero basato sulla documentazione extracontabile rinvenuta presso la società venditrice Castaldi sas, relativa ad acquisti di merce senza fattura effettuati dalla Gabea srl, di cui riferisce la segnalazione ID 104 della Guardia di Finanza di Pomigliano d'Arco.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle specifiche questioni devolute con l’impugnazione. L’omessa decisione su un motivo d’appello integra un vizio che giustifica la cassazione con rinvio per l’esame della questione rimasta senza risposta.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure di motivazione soggette all’art. 366-bis c.p.c. devono contenere il prescritto momento di sintesi: la sola esposizione argomentativa non basta e comporta l’inammissibilità del motivo.
- Il giudice d’appello deve esaminare tutti i motivi ritualmente proposti. Se omette di decidere su uno di essi, la sentenza può essere cassata con rinvio limitatamente alla questione non esaminata.
- La parte integralmente vittoriosa in appello non può, di regola, proporre ricorso incidentale per questioni non decise o assorbite, perché manca la soccombenza e quindi l’interesse a impugnare; può riproporle al giudice di rinvio quando la sentenza venga cassata.
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