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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13414 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.R. impugnava la sentenza n. 43/3/11 del 15 febbraio 2011 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che aveva confermato l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro e delle sanzioni per asserita decadenza, pro quota, dall’agevolazione prima casa. L’immobile era stato acquistato il 25 novembre 2004 in regime di comunione legale con il coniuge; il marito aveva trasferito la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi, mentre P.R. non lo aveva fatto. Con il primo motivo sosteneva che, se l’immobile è destinato a residenza familiare, il requisito della residenza va riferito alla famiglia e non verificato separatamente per ciascun coniuge. Con il secondo e il terzo motivo lamentava ultrapetizione e vizi motivazionali: la CTR aveva fondato la decadenza anche sulla proprietà di un altro appartamento, ragione non indicata dall’Agenzia nell’avviso, richiamando inoltre una norma inconferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, in caso di comunione legale, il requisito della residenza ai fini dell’agevolazione prima casa va riferito alla famiglia: la mancata variazione della residenza anagrafica di un coniuge non determina di per sé la decadenza se l’immobile è effettivamente destinato a residenza familiare. Il giudice di rinvio dovrà accertare l’effettiva destinazione dell’immobile a residenza familiare e il luogo di coabitazione, contestati dall’Agenzia, oltre a esaminare gli ulteriori motivi di decadenza dedotti dall’Amministrazione e rimasti assorbiti. È stato inoltre ritenuto che la CTR non potesse introdurre un diverso motivo di revoca, quale la proprietà di un altro immobile, non posto a fondamento dell’avviso di liquidazione.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, lett. a), della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    In virtù dei richiamati principi, deve dunque ritenersi che, ai fini della fruizione del beneficio fiscale in questione, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile vada riferito alla famiglia in quanto tale, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobile acquistato sia effettivamente destinato a residenza familiare.

    Per l’agevolazione prima casa, in caso di comunione legale tra coniugi, il requisito della residenza è valutato con riferimento alla famiglia e all’effettiva destinazione dell’immobile a residenza familiare; non è indispensabile che ciascun coniuge trasferisca individualmente la propria residenza anagrafica.

  • Art. 143 c.c.

    In particolare, si è precisato che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica ma, reciprocamente, alla coabitazione ( art. 143 c.c. ); dal che consegue che una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

    La distinta residenza anagrafica dei coniugi non esclude, di per sé, la coabitazione rilevante ai fini dell’agevolazione; occorre considerare la realtà della vita familiare e abitativa.

  • Art. 144 c.c.

    Ciò che conta, in definitiva, non è la residenza dei coniugi singolarmente considerati, quanto quella della famiglia, così come evincibile dall'art. 144 c.c. , secondo cui i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

    La residenza familiare è il parametro rilevante, poiché la sua individuazione tiene conto delle esigenze di entrambi i coniugi e di quelle prevalenti della famiglia.

  • Art. 29 Cost.

    Si tratta di una esplicitazione (da riguardare alla luce della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. , assegna alla famiglia), che riconosce - da una parte - la possibilità che i coniugi abbiano delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, privilegiando però - dall'altra - le esigenze della famiglia, quale nucleo sociale fondamentale e soggetto autonomo rispetto ai coniugi.

    La lettura della disciplina tributaria deve considerare la tutela costituzionale della famiglia e la prevalenza, ai fini abitativi, dell’interesse familiare rispetto alla residenza individuale dei singoli coniugi.

  • Art. 177 c.c.

    Su tale premessa, concernente la ratio delle disposizioni di riferimento, non assume pertanto alcun rilievo, in contrario, la circostanza che uno dei coniugi non abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dell'immobile acquistato; e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione legale ex art. 177 c.c. , indipendentemente cioè dal fatto che esso sia stato acquistato separatamente da un coniuge soltanto, invece che congiuntamente da entrambi.

    Il principio relativo alla residenza familiare opera quando il bene è entrato nella comunione legale, anche se l’acquisto è stato effettuato formalmente da uno solo dei coniugi.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'oggetto del contendere - vale a dire, la causa petendi - non doveva dunque essere esteso dalla commissione tributaria regionale ad un motivo di revoca dell'agevolazione (appunto, la proprietà di altro immobile abitativo) non posto dall'amministrazione finanziaria a fondamento dell'avviso di liquidazione.

    Il giudice non può fondare la decisione su una causa di revoca diversa da quella indicata nell’atto impugnato, perché così amplia l’oggetto del giudizio e incorre in ultrapetizione.

Massime di principio

  • Per l’agevolazione prima casa acquistata in comunione legale, il requisito della residenza va riferito alla famiglia e non necessariamente a ciascun coniuge separatamente. La mancata variazione anagrafica di uno dei coniugi non comporta automaticamente la decadenza se l’immobile è realmente destinato a residenza familiare.
  • La sola destinazione dichiarata dell’immobile non risolve la questione: in sede di rinvio il giudice deve accertare concretamente dove si svolgono la residenza familiare e la coabitazione, soprattutto se contestate dall’Amministrazione.
  • Nel processo tributario, il giudice valuta la legittimità dell’atto sulla base dei motivi posti dall’Amministrazione a fondamento della pretesa. Non può introdurre d’ufficio un diverso motivo di decadenza non indicato nell’avviso impugnato.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente l’agevolazione: elimina la decisione viziata e richiede un nuovo esame dei fatti rilevanti e degli eventuali ulteriori motivi di decadenza ritualmente dedotti.

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