Sentenza del 30/06/2016 n. 13387 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - DETERMINAZIONE - Operazioni con società estera infragruppo (cd. "transfer pricing") - Mutuo gratuito - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per il 1997, con cui erano stati recuperati a tassazione 45.689.756.219 lire di interessi attivi non contabilizzati. L’importo derivava da due versamenti di 300 miliardi di lire ciascuno, formalmente destinati a un futuro aumento di capitale della controllata portoghese T.I.I. S.A., ma impiegati per investimenti finanziari e poi restituiti alla controllante. L’Agenzia li aveva qualificati come finanziamenti infruttiferi a una società estera controllata e aveva applicato la disciplina del transfer pricing, assumendo come valore normale un tasso del 9,258%, pari agli interessi applicati dalla società ad altri finanziamenti nel 1997. La CTR aveva ritenuto che si trattasse di un mutuo gratuito giustificato da una logica imprenditoriale e aveva annullato l’accertamento. L’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che la disciplina del valore normale non richiede la prova di una finalità elusiva o dell’assenza di una giustificazione economica e si applica anche quando il corrispettivo pattuito è nullo; ha inoltre denunciato l’omesso esame della contestazione subordinata di abuso del diritto. La società ha eccepito l’inammissibilità dei primi tre motivi e chiesto, in subordine, di valutare l’illegittimità dell’atto e delle sanzioni.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità della società. Ha accolto i primi tre motivi dell’Agenzia: la qualificazione dell’operazione come mutuo gratuito e la sua eventuale razionalità imprenditoriale non escludono l’applicazione del transfer pricing; anche l’assenza di corrispettivo può essere sostituita dal valore normale, costituito, per un prestito di denaro, dagli interessi al tasso di mercato. Per l’Amministrazione è sufficiente provare l’operazione infragruppo e la pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore normale, inclusa la sua mancanza; spetta al contribuente dimostrare che il corrispettivo nullo o convenuto corrisponde ai valori di mercato. Non occorre inoltre provare una giustificazione economica invalida o un concreto risparmio d’imposta, requisiti riferiti alla distinta disciplina generale antielusiva. Il quarto motivo, relativo all’omesso esame della contestazione subordinata di abuso del diritto, è stato dichiarato assorbito. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese e per le questioni ancora aperte, compreso il regime sanzionatorio. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sull’importo da recuperare o sulle sanzioni.
Norme richiamate
Trattandosi di operazioni intercorrenti con società estera controllata dalla società residente, deve comunque trovare applicazione la regola in materia di "tranfer pricing" internazionale stabilita dal previgente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 76, comma 5 (ora art. 110, comma 7) secondo cui la quantificazione dei componenti reddituali non deve avvenire in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del "valore normale" dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito dal richiamato art. 9, comma 3 quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo.
Nelle operazioni tra società residenti e società estere controllate, i componenti reddituali si determinano secondo il valore normale e non necessariamente secondo il corrispettivo contrattuale. La regola si applica anche a un finanziamento infruttifero: la gratuità pattuita non impedisce di valorizzare l’operazione agli interessi corrispondenti al tasso di mercato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3
Nel caso specifico di somme date a mutuo, ordinariamente produttive di interessi salvo espressa pattuizione contraria (art. 1815 c.c., comma 1), il "valore normale" è costituito dagli interessi di mercato mediamente praticati all'epoca di effettuazione della daziane delle somme di denaro.
Per il prestito di una somma di denaro, il valore normale è rappresentato dagli interessi al tasso di mercato praticato al momento dell’erogazione. Il criterio permette di attribuire un valore fiscale anche a un finanziamento concordato senza interessi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, nel testo vigente ratione temporis, ora art. 46
Una volta stabilito che la ricostruzione dei fatti esclude la causale del versamento infruttifero in conto futuro aumento di capitale e che la dazione delle somme di denaro deve essere ricondotta alla fattispecie del mutuo (ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 vigente ratione temporis, ora art. 46), diviene irrilevante l'accertamento svolto dal giudice di merito per individuare la "logica imprenditoriale" perseguita e per sostenere la natura non simulata ma effettiva del contratto di mutuo gratuito.
La qualificazione fiscale dell’erogazione dipende dalla sua sostanza e dalla destinazione effettiva delle somme: esclusa la causale dichiarata di futuro aumento di capitale e accertato il loro impiego come finanziamento, la dazione va ricondotta al mutuo.
Codice civile, art. 1815, comma 1
Nel caso specifico di somme date a mutuo, ordinariamente produttive di interessi salvo espressa pattuizione contraria (art. 1815 c.c., comma 1), il "valore normale" è costituito dagli interessi di mercato mediamente praticati all'epoca di effettuazione della daziane delle somme di denaro.
La regola civilistica secondo cui il mutuo è normalmente produttivo di interessi è utilizzata come riferimento per individuare il valore normale del finanziamento; ai fini del transfer pricing, gli interessi rilevanti sono quelli di mercato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9
Conferma la correttezza di tale conclusione il disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 che, anche in caso di operazioni tra società infragruppo aventi tutte sedi nel territorio nazionale (transfer pricing domestico), qualora ricorra l'ipotesi di cessione di beni o prestazioni di servizio effettuate senza indicazione di un corrispettivo, consente di valorizzare i componenti reddituali secondo il criterio sussidiario del "valore normale", in sostituzione del criterio ordinario riferito al corrispettivo (mancante).
Anche nelle operazioni infragruppo domestiche prive di un corrispettivo indicato, il valore normale può sostituire il criterio ordinario basato sul corrispettivo. La Cassazione richiama questa disciplina a conferma della possibilità di valorizzare fiscalmente un’operazione a corrispettivo nullo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Non è invece necessario che l'Amministrazione finanziaria fornisca ulteriormente la prova che l'operazione infragruppo sia priva di una valida giustificazione economica ed abbia comportato un concreto risparmio di imposta, trattandosi di presupposti costitutivi della fattispecie generale di operazione antielusiva disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, presupposti non richiesti nel caso in cui venga contestata la violazione della regola del "valore normale" dei componenti reddituali prevista nella specifica fattispecie del transfer pricing internazionale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7.
La prova dell’assenza di valide ragioni economiche e del concreto risparmio d’imposta appartiene alla fattispecie generale antielusiva dell’art. 37-bis. Non è invece necessaria per applicare la specifica regola del transfer pricing internazionale, che opera sulla base della prova dell’operazione infragruppo e dello scostamento dal valore normale.
Massime di principio
- Un finanziamento infragruppo transfrontaliero senza interessi può essere assoggettato alla disciplina del transfer pricing: il corrispettivo nullo non esclude la rettifica, perché il valore normale può essere determinato negli interessi di mercato.
- Per applicare la regola del valore normale, l’Amministrazione deve provare l’esistenza dell’operazione infragruppo e la gratuità o l’inferiorità del corrispettivo rispetto al mercato. Non deve anche dimostrare che l’operazione sia priva di una giustificazione economica o abbia prodotto un concreto risparmio d’imposta.
- Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare che il corrispettivo concordato, o la sua assenza, riflette i valori economici di mercato.
- La denominazione contrattuale non è decisiva: se le somme indicate come versamenti destinati a un futuro aumento di capitale sono invece usate come finanziamenti e successivamente restituite, la loro qualificazione va ricondotta alla sostanza effettiva dell’operazione.
- La legittimità della ripresa non determina automaticamente l’importo definitivo né la sorte delle sanzioni: se tali questioni non sono decise dalla Cassazione, restano affidate al giudice di rinvio.
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