Sentenza del 30/06/2016 n. 13413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva annullato l’avviso di liquidazione per la revoca delle agevolazioni «prima casa» sull’immobile trasferito a P.G. con decreto del Tribunale di Viterbo del 14 giugno 2004. La revoca era motivata dal fatto che la contribuente risultava aggiudicataria di un altro immobile, trasferitole con decreto del 15 marzo 2004. L’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe posto a carico dell’Amministrazione la prova dell’idoneità abitativa dell’altro immobile; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR accolto l’appello sulla base dell’inidoneità abitativa dell’immobile, questione non sollevata dalla contribuente; 3) motivazione insufficiente sulla prova di tale inidoneità. P.G. aveva invece contestato l’avviso sostenendo che, quando presentò la richiesta di agevolazione il 28 febbraio 2004, non era ancora proprietaria del primo immobile, poiché il relativo decreto di trasferimento fu emesso solo il 15 marzo 2004.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: nel processo tributario il giudice deve decidere entro i motivi di impugnazione dell’atto dedotti dal contribuente e la CTR aveva esaminato d’ufficio l’inidoneità abitativa dell’immobile, profilo estraneo al thema decidendum. Tuttavia, tale errore non ha comportato la cassazione della decisione né l’accoglimento della pretesa fiscale. La Corte ha corretto la motivazione in diritto e ha confermato l’esito favorevole a P.G.: nell’espropriazione immobiliare la proprietà si trasferisce con il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., non con l’aggiudicazione. Poiché l’istanza di agevolazione fu presentata il 28 febbraio 2004, prima del decreto del 15 marzo 2004 relativo al primo immobile, la contribuente non era allora proprietaria di un’altra abitazione e la dichiarazione resa non era mendace. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato; spese compensate per la peculiarità della fattispecie. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
Nell'ambito del processo tributario - avente natura impugnatoria dell'atto impositivo - il suddetto principio generale trova specificazione ed adattamento con riguardo al motivi, formali o sostanziali, di contestazione dell'atto impugnato; nel senso che sono questi ultimi a definire la causa petendi e, di conseguenza, i relativi temi di prova e di decisione.
Il giudice tributario non può annullare l’atto per vizi diversi da quelli dedotti dal contribuente: i motivi formulati delimitano la causa petendi e l’ambito della decisione. La CTR ha violato questo limite pronunciandosi sull’idoneità abitativa, mai contestata da P.G.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
Unica eccezione a questa regola è data dalla possibilità per il contribuente di apportare motivi aggiunti a quelli già proposti con l'atto introduttivo, ma ciò soltanto nei ristretti limiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24; vale a dire, solo nel caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".
I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi soltanto nei casi circoscritti previsti dalla norma, connessi al deposito di documenti prima non conosciuti o disposto dalla commissione; non possono essere usati per ampliare liberamente i motivi di contestazione.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Questo principio fondamentale trova completamento nella disciplina del giudizio di appello D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 57, nel quale non possono proporsi domande nuove che, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio; nè possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
In appello tributario non si possono introdurre domande nuove né eccezioni nuove non rilevabili d’ufficio. Una nuova contestazione che introduce fatti e amplia l’indagine è un nuovo motivo di impugnazione, non una semplice difesa.
In materia di vendita forzata, il trasferimento della proprietà dell'immobile aggiudicato costituisce l'effetto finale di una fattispecie complessa, rappresentata dalla aggiudicazione, dal versamento del prezzo e dall'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.. Tale fattispecie si perfeziona tuttavia proprio con quest'ultimo provvedimento giudiziale, il quale ha funzione di verifica ed accertamento della sussistenza di tutti gli altri presupposti del passaggio di proprietà in capo all'aggiudicatario.
Nella vendita forzata l’aggiudicazione, anche dopo il pagamento del prezzo, non trasferisce da sola la proprietà. Il passaggio si perfeziona soltanto con il decreto di trasferimento; ai fini della verifica della titolarità rileva quindi la situazione giuridica esistente alla data pertinente, non la precedente aggiudicazione.
Art. 1, Tariffa, parte I, nota II-bis, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Su tale presupposto, va dunque affermato che quando la P. ha esercitato il proprio diritto all'agevolazione come prima casa (28 febbraio 2004), ella non era ancora proprietaria nè dell'immobile trasferitole il 15 marzo 2004 (sul quale non venne applicata, nè richiesta, alcuna agevolazione), nè di quello trasferitole il 14 giugno 2004 (sul quale ha usufruito dell'agevolazione poi revocata).
Per l’agevolazione richiesta in una procedura esecutiva, la situazione rilevante va valutata al momento in cui l’acquirente formula la dichiarazione di agevolazione. Se in quel momento non è ancora proprietario di un altro immobile, il successivo decreto di trasferimento intervenuto prima del trasferimento dell’immobile agevolato non rende mendace la dichiarazione, quando la scansione temporale dipende dalla procedura giudiziaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice deve pronunciarsi sui motivi con cui il contribuente ha impugnato l’atto; non può annullarlo d’ufficio per un diverso profilo di illegittimità non dedotto, salvo le limitate ipotesi di motivi aggiunti consentite dalla legge.
- Nel giudizio tributario d’appello non è consentito ampliare la controversia introducendo nuove domande o nuovi motivi fondati su fatti diversi; la qualificazione dipende dalla sostanza della nuova contestazione, non dal nome attribuitole.
- Nella vendita forzata, l’aggiudicatario diventa proprietario dell’immobile solo con l’emissione del decreto di trasferimento, non con l’aggiudicazione né con il pagamento del prezzo.
- Quando l’acquisto agevolato avviene tramite decreto di trasferimento, la dichiarazione relativa ai requisiti va valutata considerando la situazione esistente al momento in cui è stata presentata l’istanza di agevolazione. Il contribuente non deve subire la revoca per una successione temporale dipendente dalle esigenze dell’ufficio giudiziario, se al momento dell’istanza la dichiarazione era veritiera.
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